Muro di contenimento in difformità dal permesso di costruire: ecco cosa succede
Muro di contenimento difforme dal pdc: il Tar Molise chiarisce che anche un modesto aumento di altezza costituisce una variazione essenziale e non è sanabile con SCIA
Un Comune ingiungeva la demolizione di un muro di contenimento realizzato in difformità dal Permesso di Costruire. Il committente presentava ricorso al Tar Molise contro l’ordinanza comunale.
In particolare, tra le varie violazioni veniva contestato un modesto aumento dell’altezza, che a detta del trasgressore deriverebbe da esigenze sorte nel corso dell’esecuzione dei lavori in relazione allo stato dei terreni. Sempre secondo il ricorrente, le difformità rilevate dovrebbero essere considerate ai sensi dell’art. 22 del dpr n. 380/2001 (interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) alla stregua di varianti c.d. minime, per cui l’amministrazione non poteva ingiungere la demolizione prevista dall’art. 31 del T.U. edilizio, da comminare per il solo caso di mancanza o difformità del permesso a costruire e/o variazione essenziale.
La sentenza del Tar Molise
Il Tar Molise, con la sentenza n. 317/2017, si esprimeva sul ricorso presentato dal committente.
Per il giudice amministrativo i muri di contenimento possiedono una struttura idonea, per consistenza e modalità costruttive, a sorreggere le spinte del terreno medesimo e dunque, pur potendo avere concomitante funzione di confine, quest’ultima è solo accessoria ed eventuale, mentre quella principale ne rappresenta un’utilità specifica per il proprietario, autonomamente valutabile e comunque comportante un’alterazione significativa dello stato dei luoghi, con conseguente soggezione al regime del permesso a costruire.
Inoltre l’aumento dell’altezza del muro di contenimento non può essere considerata alla stregua di una minima variazione (di tipo esecutivo) non incidente sui parametri edilizi e sottoposta pertanto a mera SCIA.
Pertanto il Tar Molise rigetta il ricorso, ribadendo che parte ricorrente, prima di apportare le modifiche rilevate, avrebbe dovuto riattivare l’iter autorizzativo e ottenere l’assenso delle autorità competenti, in assenza del quale le modifiche devono ritenersi abusivamente realizzate.
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 317/2017 del Tar Molise

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