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Muro di Recinzione

Per un muro di recinzione ci vuole il permesso di costruire?

Il muro di recinzione necessita del permesso di costruire se modifica l’assetto urbanistico e dell’autorizzazione paesaggistica se ha un impatto sul paesaggio

Per la realizzazione di un muro di recinzione, di norma, è sufficiente la SCIA, Segnalazione certificata di inizio attività; tuttavia, qualora modifichi l’assetto urbanistico del territorio, in base alla sua struttura e alla sua estensione, il titolo abilitativo necessario è il permesso di costruire, anche in ragione dei vincoli esistenti sull’area ove insiste la recinzione.

Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 20739/2018 dell’11 maggio 2018, con riferimento al regime edilizio applicabile ai muri di recinzione.

Il caso

Il caso in sentenza riguarda la realizzazione di una recinzione, in area parco protetto, previa SCIA. A detta del Comune e il Tribunale ordinario l’intervento necessitava, invece, di specifiche autorizzazioni amministrative (e non della sola SCIA), anche in virtù dei vincoli esistenti sull’area.

Pertanto, dal momento che l’intervento poteva costituire un abuso edilizio, il Tribunale disponeva il sequestro della recinzione per valutare la natura e le caratteristiche della stessa; la misura cautelare veniva disposta al fine di accertare se l’opera realizzata, per dimensioni e tipologia di materiali utilizzati, avesse inciso sul territorio comportandone un carico urbanistico ed una modificazione.

Avverso tale provvedimento il proprietario proponeva ricorso in Cassazione.

Cassazione

Con la sentenza in esame, i giudici di Cassazione annullano senza rinvio il provvedimento impugnato e dispongono la restituzione di quanto sequestrato.

Per gli ermellini, infatti, gli interventi realizzati senza titolo abilitativo vanno sanzionati, ma nel caso in questione non era necessario il sequestro, bastavano semplici accertamenti; confermano, invece, la legittimità della richiesta del Tribunale ordinario, che aveva segnalato la necessità del permesso di costruire (in quanto rientra tra gli interventi di nuova costruzione, art. 3 dpr 380/2001), dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta dell’Ente parco per la realizzazione del muro di recinzione.

Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale, la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) è subordinata al rilascio dei seguenti provvedimenti:

  • il permesso di costruire
  • l’autorizzazione paesaggistica
  • il nulla osta dell’Ente parco (ove previsto)

Inoltre, sempre in giurisprudenza viene stabilito che in assenza di precise indicazioni  desumibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, devono essere considerate in base all’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale. In linea generale, tali opere sono sottoposte alla SCIA se non superano in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, ossia sono manufatti di corpo ed altezza modesti; serve, invece, il permesso di costruire qualora detta soglia risulta essere superata in ragione dell’importanza dimensionale dell’intervento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040).

Di conseguenza, serve il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di cinta se, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro, Rv. 261521, cfr. in motivazione, quanto alle esemplificazioni del principio dichiarato).

Infine, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che solo le recinzioni che, per le loro caratteristiche, non modificano lo stato dei luoghi, possono essere realizzate senza autorizzazione paesaggistica, quali le recinzioni necessarie per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorali “che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio”.

Negli altri casi, quindi, le recinzioni hanno un impatto sul paesaggio e per erigerle è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza 11 maggio 2018, n. 20739

 

1 commento
  1. Giampaolo
    Giampaolo dice:

    Se la recinzione viene costruita con conglomerato cementizio armato, serve il deposito al Genio Civile lex 1081.

    Rispondi

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