Motivi di esclusione gara d’appalto: i chiarimenti dell’Anac
Motivi di esclusione gara d’appalto: l’Anac fornisce le indicazioni su come operare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici
Il Presidente dell’Anac, col comunicato del 26 ottobre 2016, ha fornito nuovi chiarimenti nell’ambito dell’ art. 80 del Codice appalti (dlgs 50/2016).
Tale articolo tratta i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, nonché le modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti.
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti delle seguenti figure:
- il titolare o il direttore tecnico, nel caso di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio di amministrazione, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, nel caso in cui si tratti di altro tipo di società
In assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.
Motivi di esclusione gara: modalità di dichiarazione
Il possesso del requisito di esclusione deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di Dgue (Documento di gara unico europeo).
La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza specificare il nominativo dei singoli soggetti.
Per evitare di rendere dichiarazioni incomplete o non veritiere, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, preventiva delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.
Motivi di esclusione gara: verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione
Fermo restando l’obbligo del controllo sul primo e secondo classificato della gara di appalto da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica dei requisiti generali e speciali sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.
Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione.
Il controllo può essere fatto ogni qual volta si ritenga necessario per assicurare la correttezza e la veridicità della procedura.
Clicca qui per scaricare il Comunicato del Presidente Anac

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