Montaggio ponteggi in sicurezza
Montaggio ponteggi in sicurezza: quali sono gli obblighi previsti dalla normativa per progettare un ponteggio a norma e la formazione necessaria
Nel settore edilizio, il ponteggio è la più importante fra le opere provvisionali finalizzate a realizzare in sicurezza i cosiddetti lavori in quota. I ponteggi costituiscono un importante strumento di protezione contro il rischio di caduta dall’alto. Queste opere sono necessarie non solo per la realizzazione del progetto stesso, ma anche per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Le fasi relative al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi sono operazioni che prevedono diversi rischi, tra cui quelli di cedimento strutturale del ponteggio, caduta di materiale dall’alto o peggio ancora di caduta dall’alto dei lavoratori.
Ecco perché durante il loro montaggio, smontaggio e per tutto il periodo di utilizzo devono essere rispettate ed attuate una serie di precauzioni e norme strutturali specifiche stabilite dalla normativa vigente. Per soddisfare le esigenze funzionali e di sicurezza, è necessario che la procedura di montaggio venga eseguita a regola d’arte, attraverso la redazione del PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio). Con il software PiMUS ponteggi puoi effettuare tutte le verifiche tecniche e di sicurezza per allestire un ponteggio a norma; inoltre, il software ti consente di realizzare in sicurezza le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio in step by step, anche con riferimento al tipo di movimentazione dei carichi e al sistema di protezione (collettivo o individuale) contro il rischio di caduta dall’alto.
I ponteggi sono strutture di servizio temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma allestiti e impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie. La loro presenza si rende necessaria nei cosiddetti lavori in quota, cioè nei lavori svolti ad altezze superiori a 2 m rispetto a un piano stabile, per evitare il rischio di caduta dall’alto di lavoratori e di materiali.
I ponteggi vengono classificati in base alle classi di carico (entità del carico di servizio che può essere supportata) e agli elementi costruttivi.
I ponteggi classificati in base alla classe di carico si dividono in:
A queste vengono aggiunte altre 3 classi di carico specificate dalla norma UNI EN 12811-1: 2004.
Per quanto riguarda, invece, i ponteggi classificati in base agli elementi costruttivi i ponteggi abbiamo:
Per comprendere le caratteristiche di ciascuna tipologia, ti consiglio di approfondire: ponteggi tipologie e caratteristiche.
La normativa riguardante i ponteggi è contenuta nel Capo II del Titolo IV del dlgs 81/08 che fornisce appunto le indicazioni relative alla loro installazione, alla documentazione necessaria e alle operazioni di montaggio e smontaggio.
Sono numerosi gli articoli del dlgs 81/2008 che riguardano i ponteggi, tra questi ti riporto sinteticamente i seguenti:
Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego. L’autorizzazione ministeriale è parte integrante del libretto del ponteggio, il quale comprende anche tutte le necessarie informazioni per l’utilizzo del ponteggio. Esso è composto da:
L’autorizzazione è soggetta a scadenza e deve quindi essere rinnovata ogni 10 anni per accertare l’adeguatezza del ponteggio in funzione dell’evoluzione del progresso tecnologico. Deve essere richiesta al fabbricante e rilasciata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a coloro che intendono costruire un ponteggio.
Il PiMUS è un documento specifico che riguarda, in maniera specifica, tutte le operazioni che hanno a che fare con i ponteggi ossia montaggio, smontaggio e trasformazione. Deve essere sempre redatto per tutti i cantieri nei quali si fa uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori. La redazione del documento spetta al datore di lavoro il quale deve tenere in considerazione la complessità del ponteggio adoperato e valutare le condizioni della sicurezza (art. 136 dlgs 81/08).
Ci sono, tuttavia, dei casi in cui il documento non va redatto, in particolare per:
L’obiettivo del PiMUS è quello di garantire la sicurezza:
L’art. 134 del dlgs 81/08 prevede espressamente che, nei cantieri dove si svolgono lavori in quota e in cui vengono utilizzati i ponteggi, deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, una copia:
Per mantenere in efficienza i ponteggi, la normativa impone l’obbligo di effettuare adeguati controlli. L’art. 137 del dlgs 81/08 stabilisce che il preposto, ad intervalli periodici o in seguito a violente perturbazioni atmosferiche, debba procedere a:
La normativa prevede che gli addetti, per essere abilitati a svolgere operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, debbano ricevere una specifica formazione. L’art. 136 del dlgs 81/08 stabilisce l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, di determinati adempimenti per le attività che hanno a che fare con i ponteggi.
Il datore di lavoro deve garantire che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati:
Nello specifico, la formazione deve trattare i seguenti argomenti:
Inoltre, l’allegato XXI del dlgs 81/08 fornisce le indicazioni specifiche relative al corso di formazione, suddividendolo in 3 moduli della durata complessiva di 28 ore:
Il progetto è necessario quando il ponteggio viene eseguito in difformità dai parametri della relazione di calcolo e dagli schemi-tipo del libretto di autorizzazione ministeriale e supera l’altezza di 20 metri. In particolare, l’art. 133 del dlgs 81/08 specifica che questi ponteggi debbano essere oggetto di calcolo strutturale.
Il progetto deve essere allegato al PiMUS e firmato da un ingegnere o da un architetto abilitati alla libera professione; contiene il calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo comprensivo di piante, prospetti e sezioni. Per eseguire correttamente il calcolo strutturale del ponteggio ti consiglio di utilizzare un software per calcolo ponteggi con cui puoi ottenere anche tutti i documenti e le verifiche previste dalle norme per la sicurezza dei ponteggi.
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