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Home » Approfondimenti » Adempimenti fiscali e catastali » Modifiche regime forfettario 2023: dal Fisco le regole per l’uscita

Modifiche regime forfettario 2023: dal Fisco le regole per l’uscita

Scopri i chiarimenti della Circolare n. 32 del 5 dicembre sull'uscita dal regime forfettario. Quali sono le modifiche dal 2023 attraverso esempi pratici

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 14 Dicembre 2023/0 Commenti/in Adempimenti fiscali e catastali /di
Modifiche del regime forfettario 2023: le regole per l'uscita

Nel vasto panorama delle norme fiscali, la recente Circolare n. 32 del 5 dicembre scorso emessa dall’Agenzia delle Entrate apporta cambiamenti al regime forfettario, portando in primo piano una serie di modifiche fondamentali che impatteranno chi esercita un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Queste modifiche al regime forfettario rappresentano un passo significativo nel contesto fiscale italiano. Ti ricordo, come anche sottolineato nella presente circolare, che dal 1° gennaio 2024 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite IVA in regime forfettario a prescindere dai ricavi conseguiti, per cui valuta l’utilizzo di un software per la gestione della fatturazione elettronica in totale sicurezza e riservatezza sul tuo PC, con tutti gli aggiornamenti normativi anche per gli sconti in fattura, gratuito per i primi sei mesi.

Le regole del regime forfettario

Per capire appieno l’effetto delle modifiche, è essenziale riepilogare le regole base per i forfettari. La Circolare sottolinea che il Regime Forfettario è il naturale alleato delle persone fisiche che, nel precedente anno abbiano:

  • conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro,
  • effettuato spese non superiori ai 20.000 euro lordi.

Questa applicazione si estende sia ai veterani nel settore che ai nuovi intraprenditori, senza vincoli temporali e con poche condizioni di permanenza.

Cosa succede se supero le condizioni per rimanere nel regime forfettario nel corso dell’anno?

Il fulcro della Circolare 32 E/2023 risiede nei chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime in corso d’anno. In sintesi, le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2023, stabiliscono che superare il limite di 85.000 euro, ma rimanere al di sotto dei 100.000 euro, non influisce sulla permanenza nel regime forfettario nell’anno del superamento. Tuttavia, tale superamento comporta l’uscita dal regime a partire dall’anno successivo, con l’applicazione del regime ordinario.

Al contrario, il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento, l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, secondo specifiche condizioni.

Ad esempio, il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno 2023 (nel quale viene applicato il regime forfetario) implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (primo anno di applicazione delle regole ordinarie) da presentare nell’anno 2025.

In questo caso, la Circolare n. 32 E/2023 richiama la Circolare n. 10/E del 2016, sottolineando che:

la rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione. La rettifica della detrazione va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Il testo della nuova circolare dettaglia in modo chiaro le procedure da seguire in caso di superamento dei 100.000 euro, spiegando che in questo caso il superamento del limite nell’anno x (ad es. nel 2023), implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1 (2024).

Detrazioni dei beni e servizi non ancora utilizzati e beni ammortizzabili

Importante è anche l’approfondimento della circolare sulle detrazioni relative ai beni e ai servizi non ancora utilizzati, con particolare attenzione ai beni ammortizzabili. La circolare specifica che per effetto del superamento nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, quindi, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1 (da presentare nell’anno x+2) potrà essere computata a credito in un’unica soluzione l’imposta relativa:

  • ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno x;
  •  ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali, quali ad esempio opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.

Viene infine specificato che in entrambi i casi su indicati, la rettifica della detrazione è operata nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19-bis2 del decreto IVA, in base al quale:

  •  se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (comma 3);
  •  ai fini della rettifica, i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione (comma 8);
  •  le rettifiche delle detrazioni sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie (comma 9).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate si conclude con una serie di esempi esplicativi articolati con domanda e risposta.

Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net:

  • “Obbligo fatturazione elettronica forfettari dal 1° gennaio 2024“
Icona

Download Gratuito Circolare AE 32/2023 - Modifiche al regime forfettario

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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