Modifiche in facciata: condizioni e titolo edilizio
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Tar Lazio: le modifiche in facciata sono ammesse a mezzo SCIA su immobili non sottoposti a tutela se costituiscono opere di manutenzione straordinaria indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari
La sentenza n. 11928/2021 del Tar Lazio torna sulle modifiche effettuate sul Testo unico dell’edilizia dal dl n. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ed in particolare per ciò che attiene agli interventi sulle facciate degli edifici.
Il caso
Una privata realizzava (nel 2017), senza richiedere alcun permesso di costruire, una piccola tettoia a protezione dagli agenti atmosferici di un balcone che aveva presentato lesioni e fenomeni di distacco degli intonaci.
La tettoia, che ricalcava la forma degli altri balconi esposti sulla medesima facciata, aveva le seguenti caratteristiche:
- superficie in pianta pari a circa 7 m² ed un’altezza variabile da 2.90 m a 3 m circa;
- copertura costituita da una struttura portante in scatolari di alluminio fissata alla parete;
- manto di copertura costruito da pannelli sandwich da 3 cm;
- gronda di raccolta acque piovane in lamiera di acciaio.
Successivamente, la signora presentava una SCIA in sanatoria, ma il Comune ingiungeva la demolizione del manufatto poiché la tettoia:
- modificava il prospetto del fabbricato,
- rientrava in ristrutturazione edilizia,
per cui sarebbe stata assentibile tramite un permesso di costruire.
La donna sosteneva invece che l’intervento di natura pertinenziale rientrasse in edilizia libera e per tale motivo decideva di far ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Lazio
I giudici osservano che all’epoca di presentazione della SCIA l’art. 10, comma 1, lett. “c” del dpr 380/2001, assoggettava al permesso di costruire:
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
Solo successivamente, a seguito delle modifiche di cui al dl n. 76/2020, la disposizione risulta avere escluso dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto, salvo non si tratti di immobili sottoposti a tutela.
Il Tar spiega che il ricorso invece va accolto laddove evidenzia che l’intervento di copertura del balcone per fini conservativi e di protezione dagli agenti atmosferici (e quindi incidente sull’agibilità del manufatto) realizzato senza titolo costituisce un abuso minore soggetto al regime semplificato di cui agli artt.:
- 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), lett. a) “interventi di manutenzione straordinaria”;
- 3 (Definizioni degli interventi edilizi), comma 1, lett. b) “interventi di manutenzione straordinaria“;
ne consegue che l’amministrazione ha errato nel procedere (sia pure) in conformità allo stato di fatto procedimentale, ma senza aver considerato il mutamento normativo favorevole al mantenimento dell’opera, che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione in quanto derivante da una diversa qualificazione legislativa degli interventi di quella tipologia che ha comportato un diverso regime edilizio applicabile al procedimento.
Il ricorso è, quindi, parzialmente accolto.
Per maggiore approfondimento leggi questi articoli di BibLus-net:
- “Ecco il PDF del testo unico dell’edilizia aggiornato alla legge semplificazioni“
- “Legge semplificazioni: ampliata la definizione di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia“
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lazio

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