Modifica tramezzi: la mancanza della CILA non obbliga alla demolizione
Per il Tar Campania la modifica dei tramezzi interni senza CILA non è passibile di demolizione ma solo di una sanzione pecuniaria
SCIA, CILA, permesso di costruire: a volte continua a permanere un velo di incertezza sul corretto utilizzo dei titoli edilizi, con il rischio di grandi scivoloni che possono costare, nella migliore delle ipotesi, una sanzione pecuniaria.
Con la sentenza n. 905/2020 il Tar Campania chiarisce un argomento molto sensibile in tutte le ristrutturazioni, quello della demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne delle nostre abitazioni.
Il caso
Un privato otteneva un permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare alcune vecchie opere di riparazione realizzate d’urgenza sulla propria abitazione a seguito di danneggiamenti post-sisma.
Successivamente, il Comune accertava difformità tra il permesso in sanatoria e le opere realizzate oggetto del titolo edilizio sanante, ingiungendo alla privata il ripristino dello stato originario dei luoghi.
In particolare, l’ordinanza di demolizione colpiva alcune modifiche operate sulla divisione interna dell’immobile attraverso lo spostamento e la modifica delle tramezzature interne (non oggetto del permesso di costruire in sanatoria concesso).
La privata, quindi, decideva d’impugnare l’ordinanza di demolizione presso il Tar, lamentando una cattiva applicazione dell’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) del dpr n. 380/2001, e che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione dovessero essere ricondotte a lavori di manutenzione straordinaria, assentibili con una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e non con il premesso di costruire.
La sentenza del Tar Campania
Per i giudici campani la diversa distribuzione degli ambienti originati dalla modifica delle tramezzature è da ricondurre alle opere di manutenzione straordinaria secondo l’art. 3 (Definizione degli interventi edilizi) del dpr n. 380/2001.
Tali opere, essendo interne al fabbricato, non alterano la sagoma dell’edificio, né ne aumentano la volumetria.
I giudici ribadiscono che la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante l’eliminazione e spostamento dei tramezzi, purché non siano interessate parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori (art. 6-bis del dpr n. 380 del 2001 “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata“):
In tali casi, l’omessa comunicazione della CILA non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria
I giudici specificano che quando, invece, lo stesso intervento edilizio interessi parti strutturali del fabbricato, il titolo edilizio applicabile è quello della SCIA ai sensi dell’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), comma 1, lett. a), del dpr n. 380 del 2001.
A conclusione del giudizio, i togati specificano che, parimente, la mancanza di entrambi i titoli abilitativi (che sia una CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata – o una SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività – ) comporta l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria.
Per tali motivi, il ricorso è parzialmente accolto.
L’art. 3 del dpr n. 380 (Testo unico dell’edilizia) modificato dalla legge semplificazioni
Ricordiamo che la legge n. 120/2020 (semplificazioni) ha apportato varie modifiche al Testo unico dell’edilizia: alcune novità riguardano appunto l’art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi).
Le modifiche apportate all’art. 3 del dpr 380/2001, riguardano il comma 1 con variazioni ai seguenti punti:
- lett. b) “interventi di manutenzione straordinaria“;
- lett. d) “interventi di ristrutturazione edilizia“;
- lett. e) “interventi di nuova costruzione“.
Per i dettagli di ciascun punto modificato di cui sopra, si rimanda alla lettura di approfondimento dei singoli articoli dedicati di BibLus-net:
- “Legge semplificazioni: ampliata la definizione di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia“
- “Strutture temporanee e manufatti leggeri: cosa cambia nel testo unico dell’edilizia“
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Clicca qui per scaricare il Testo unico dell’edilizia aggiornato alla legge semplificazioni

Salve,
se trasformò un tramezzo in un muretto alto circa 1m devo produrre una CILA?
Ciao Luca,
sì è una modifica che richiede una CILA.
Beh, direi che è sacrosanto… A meno che non si tocchino le strutture (in quel caso comunque non sarebbe una cila).