Modifica divisione interna senza titolo edilizio: demolizione o multa?
Il Consiglio di Stato interviene con alcuni chiarimenti sulla modifica degli spazi interni senza titolo edilizio: l’abuso è passibile della sola sanzione pecuniaria
Rimodulare gli ambienti di una casa per renderli più confacenti alle nostre esigenze, risulta essere l’operazione più frequente per chi decide di acquistare una vecchia casa da rimettere a nuovo. Allora se repetita iuvant (le cose ripetute aiutano), i chiarimenti di tale circostanza non sono mai abbastanza per fugare i dubbi che ancora persistono in merito ai titoli edilizi appropriati e necessari da chiedere al Comune.
Ritorniamo, quindi, sul tema principe delle ristrutturazioni delle nostre case: lo spostamento dei tramezzi interni ed il titolo edilizio necessario da richiedere. Cosa rischiamo in caso di inottemperanza a tale obbligo?
Con la sentenza n. 5354/2020 il Consiglio di Stato ribadisce che in caso di demolizione e modifica delle tramezzature interne, che non costituiscano elementi portanti e compromettenti per la statica del fabbricato, il titolo edilizio da chiedere è una CILA. La mancanza di tale adempimento comporta la sola sanzione pecuniaria.
Il caso
Un Comune contestava ai proprietari di un appartamento alcune opere realizzate senza titolo edilizio o in difformità da esso, tra le opere in discussione in particolare risultavano:
- la diversa distribuzione interna dell’appartamento ottenuta con lo spostamento delle tramezzature;
- un aumento volumetrico dell’appartamento di 1,70 m³ mediante avanzamento della tompagnatura del WC su uno dei prospetti del fabbricato.
Quindi, il Comune ne ordinava la demolizione, per cui i proprietari decidevano di ricorrere al Tar.
Il Tar accoglieva il ricorso in merito ai due punti elencati, di conseguenza il Comune si rivolgeva in appello al Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici, confermando la decisione del Tar, convengono che l’intervento sulla distribuzione interna degli spazi dell’appartamento attraverso la modifica delle tramezzature può essere ricompreso nell’art. 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata) del dpr n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).
I togati specificano che:
la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori
per cui, il provvedimento di demolizione relativo alle opere interne, data la tipologia d’intervento, risulta essere illegittimo; la sanzione da applicarsi in questo caso è quella pecuniaria.
Infine, i giudici chiariscono che, per quello che riguarda l’aumento volumetrico di 1,70 m³ realizzato mediante l’avanzamento della tamponatura nel locale WC, si tratta (all’epoca dei fatti) di “una variante non essenziale al progetto originario”.
Infatti l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) comma 2-ter del Testo unico dell’edilizia (attualmente modificato dalla legge “Semplificazioni” con l’aggiunta dell’art. 34-bis “Tolleranze costruttive“) esclude che si abbia “parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali“.
Il ricorso, quindi, non è accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Modifica tramezzi: la mancanza della CILA non obbliga alla demolizione”
La legge Semplificazioni e le modifiche all’art. 34 del Testo unico dell’edilizia
Ricordiamo che la legge 120/2020 (Semplificazioni) ha apportato varie modifiche al Testo unico dell’edilizia: alcune novità riguardano appunto l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire).
Le modifiche apportate all’art. 34 del dpr 380/2001, riguardano il comma 2 ter sostituito dall’art. 34-bis (Tolleranze costruttive).
In merito all’art. 34-bis si rimanda all’articolo di approfondimento dedicato di BibLus-net: “Legge semplificazioni e testo unico edilizia: ampliato il concetto di tolleranze costruttive”
Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

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