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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Minicodice antincendio (D.M. 3/09/2021): le norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Minicodice antincendio (D.M. 3/09/2021): le norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Quando si applicano i criteri semplificati previsti dal D.M. 3 settembre 2021, i requisiti del basso rischio, la valutazione, le misure e l'adeguamento

Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 31 Agosto 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Decreto minicodice

Il D.M. 03/09/2021, più noto come decreto Minicodice antincendio, è uno dei più importanti riferimenti normativi in materia di prevenzione incendi.

In vigore dal 29 ottobre 2022, il provvedimento – che ha abrogato il D.M. 10/3/1998 – delinea una procedura di valutazione del rischio incendio molto più semplificata e fornisce un quadro completo di regole tecniche appli­cabili ai luoghi di lavoro, come definiti dall’art. 62 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Indice

  • Che cos’è e cosa prevede il Minicodice antincendio?
  • Quando si applica il Minicodice antincendio?
  • Qual è la differenza tra Minicodice e Codice di prevenzione incendi?
  • Il Minicodice si applica ai cantieri?
  • Decreto Minicodice: come si fa la valutazione del rischio incendio?
  • Quali sono le 8 misure della strategia antincendio del Minicodice?
  • Quando deve essere aggiornato l’adeguamento antincendio?
  • Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito al rischio incendio?
  • Documenti di prassi, approfondimenti e contributi extra

Che cos’è e cosa prevede il Minicodice antincendio?

Il Minicodice antincendio è, tecnicamente, l’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021. L’Allegato contiene i criteri semplificati per valutare il rischio d’incendio e individuare le misure di prevenzione, protezione e gestione nei luoghi di lavoro classificabili a basso rischio.

L’art. 3 del D.M. 3 settembre 2021 individua il percorso per scegliere i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Esso stabilisce che:

  1. le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili;
  2. per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al D.M. 03/09/2021) si applicano quelli dell’allegato 1 del minicodice;
  3. per tutti i luoghi di lavori diversi (non normati da regole tecniche e non a basso rischio incendio), si applica il codice di prevenzione incendi. In questo modo si supera l’articolo 2, comma 1 del D.M. 03/08/2015 e si estende il campo di applicazione del Codice a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti quelli che com­prendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  4. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio è fatta salva la possibilità di applicare il Codice di prevenzione incendi (come già previsto dall’articolo 2, comma 5 del 03/08/2015).

 

CasoRegola da applicare
È applicabile una specifica regola tecnica di prevenzione incendiSi applica la relativa regola tecnica
Luogo di lavoro a basso rischio secondo Allegato ISi applica il Minicodice
Luogo non coperto dai due casi precedentiSi applica il D.M. 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi
Luogo a basso rischioÈ comunque possibile utilizzare il D.M. 3 agosto 2015

Il Minicodice è quindi una delle possibili strade, non la regola indistinta per tutti i luoghi di lavoro.

Applicazione del Minicodice – Fonte: INAIL

Quali novità ha introdotto il Minicodice antincendio?

Il D.M. 3 settembre 2021 supera l’impostazione del precedente D.M. 10 marzo 1998 per i criteri di progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. In particolare, il Minicodice non costruisce la sua applicazione sulla precedente classificazione in livelli di rischio, ma identifica direttamente i requisiti dei luoghi di lavoro a basso rischio.

La seconda conseguenza riguarda la valutazione del rischio incendio: l’analisi deve essere sviluppata sullo specifico luogo di lavoro e sulle conseguenze credibili dell’incendio, non semplicemente utilizzata per attribuire un’etichetta di rischio.

Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce inoltre che la valutazione del rischio d’incendio deve essere coerente e, dove necessario, complementare con la valutazione del rischio di esplosione prevista dal Titolo XI del D.Lgs. 81/2008.

Quando si applica il Minicodice antincendio?

Il Minicodice antincendio si applica solo quando il luogo di lavoro è a basso rischio d’incendio secondo la definizione dell’Allegato I. Non basta quindi una generica percezione di rischio ridotto, ma devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte le condizioni normative:

  • con affollamento complessivo di 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per “attività non soggette”, l’Allegato I intende quelle non comprese nell’elenco del D.P.R. 151/2011. Per gli occupanti devono invece essere considerate tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nell’attività.

Il decreto precisa inoltre, come indicazione generale, che una quantità di materiali combustibili può essere considerata significativa quando il carico di incendio specifico qf supera 900 MJ/m². Non si tratta quindi di un settimo requisito autonomo, ma di un’indicazione tecnica collegata alla valutazione dei materiali combustibili.

Tabella riepilogativa e infografica

RequisitoCondizione per applicare il Minicodice
Attività soggetta ai controlli VVFNo
Regola tecnica verticale specificaAssente
Affollamento complessivo≤ 100 occupanti
Superficie lorda complessiva≤ 1.000 m²
Quota dei pianitra -5 m e +24 m
Materiali combustibilinon in quantità significative
Sostanze/miscele pericolosenon in quantità significative
Lavorazioni pericolose ai fini incendioassenti
Mini codice applicabilità e regole

Mini codice: applicabilità e regole

Qual è la differenza tra Minicodice e Codice di prevenzione incendi?

Il Minicodice è il percorso semplificato previsto dall’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021 per i luoghi di lavoro che soddisfano tutti i requisiti di basso rischio. Il Codice di prevenzione incendi, contenuto nel D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche, ha invece un’impostazione più articolata e costituisce il riferimento per i luoghi di lavoro che non rientrano nei primi due casi dell’art. 3.

Un punto spesso trascurato è che il Codice può essere utilizzato anche per un luogo di lavoro classificabile a basso rischio: l’art. 3, comma 4, consente infatti di adottare i criteri del D.M. 3 agosto 2015 in alternativa al Minicodice.

Il Minicodice si applica ai cantieri?

Il D.M. 3 settembre 2021 esclude espressamente le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Ai cantieri si applicano le disposizioni del D.M. 2 settembre 2021 limitatamente a:

  • art. 4, designazione degli addetti;
  • art. 5, formazione e aggiornamento;
  • art. 6, requisiti dei docenti.

Gli ulteriori obblighi di sicurezza propri del cantiere vanno coordinati con il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e con la disciplina applicabile alla specifica attività.

Per approfondire, leggi “Prevenzione incendi cantieri: norme e misure di sicurezza“

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Decreto Minicodice: come si fa la valutazione del rischio incendio?

La valutazione del rischio d’incendio è un’analisi approfondita del luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe, ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

La valutazione del rischio incendio (allegato I), effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro, deve ricomprendere:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ecc.);
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Una volta identificati i pericoli di incendio, è opportuno valutare se gli stessi possono essere eliminati o ridotti grazie a soluzioni sicure da adottare. In base alla specificità del luogo di lavoro potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri.

La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del D.L. n. 81/2008.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulla valutazione del rischio incendio

Quali sanzioni sono previste per l’omessa valutazione dei rischi?

L’omessa effettuazione della valutazione ed elaborazione del DVR nei casi disciplinati dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 può comportare per il datore di lavoro l’arresto da tre a sei mesi oppure l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, secondo l’art. 55, comma 1.

Quali sono le 8 misure della strategia antincendio del Minicodice?

La strategia del Minicodice comprende otto ambiti di sicurezza antincendio, individuati sulla base delle risultanze della valutazione del rischio:

  • compartimentazione;
  • esodo;
  • gestione della sicurezza antincendio (GSA);
  • controllo dell’incendio;
  • rivelazione ed allarme;
  • controllo di fumi e calore;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Il datore di lavoro o il responsabile dell’attività deve inoltre individuare le necessità delle persone con esigenze speciali e considerarle nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza.

L’Allegato I contiene anche prescrizioni operative puntuali. Per esempio, per la pronta estinzione di un principio d’incendio indica estintori con capacità minima 13A, carica non inferiore a 6 kg o 6 litri e una distanza massima di raggiungimento di 30 metri. La scelta definitiva dei presidi resta comunque collegata alla valutazione del rischio.

Quando deve essere aggiornato l’adeguamento antincendio?

Per i luoghi di lavoro già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, l’adeguamento alle nuove disposizioni avviene nei casi in cui deve essere rielaborata la valutazione dei rischi secondo l’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione deve essere rielaborata quando intervengono modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, quando evolve la tecnica della prevenzione o protezione, dopo infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Nei casi previsti dall’art. 29, comma 3, il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni dalle relative causali, fermo restando l’aggiornamento immediato delle misure di prevenzione.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito al rischio incendio?

Gli obblighi del datore di lavoro in merito al rischio incendio sono tanti e diversi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di curare sia la parte relativa alla prevenzione incendi, sia l’emergenza stessa. Ricadono su di lui gravi responsabilità e oneri a cui deve obbligatoriamente rispondere a seguito di un’analisi approfondita della valutazione dei rischi.

Leggi l’approfondimento sul tema

Documenti di prassi, approfondimenti e contributi extra

Volume INAIL – Nuovi Decreti Antincendio e loro messa in pratica (2023)

Il documento, dopo una breve introduzione generale, si sofferma su:

  • l’evoluzione normativa dal vecchio decreto ai nuovi decreti, miglioramenti e punti forti dei nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti;
  • le statistiche di settore relative agli infortuni sul lavoro, ossia un’analisi delle dinamiche e cause infortunistiche dal sistema di sorveglianza nazionale su infortuni mortali e gravi Infor.Mo;
  • le raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio;
  • la tabella sulla formazione/informazione per le diverse figure coinvolte in azienda.
Icona

Download Gratuito Volume INAIL - Nuovi Decreti Antincendio e loro messa in pratica (2023)

Circolare VV.F. 8 novembre 2021 – Primi chiarimenti sul D.M. 3 settembre 2021

Con la circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco, dell’8 novembre 2021, sono stati divulgati i primi chiarimenti sul decreto ministeriale 3 settembre 2021.

La circolare si compone di due parti:

  • Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
  • Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

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