Migliorie in corso d’opera per prima casa: IVA al 4%

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, ha chiarito che l’IVA agevolata al 4% va applicata anche in caso di migliorie richieste in corso d’opera

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, ha chiarito che l’IVA agevolata al 4% va applicata anche in caso di migliorie richieste in corso d’opera, a patto che sussistano le seguenti condizioni:

  • realizzazione del fabbricato ex novo;
  • destinazione prima casa;
  • fabbricato non di lusso.

L’Agenzia, in risposta al quesito presentato da un socio di una cooperativa edilizia che aveva commissionato in corso d’opera interventi edili aggiuntivi migliorativi extra-capitolato, ha ricordato che “il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede al numero 36) della Tabella A, parte seconda, che l’aliquota del 4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).”

Il regime agevolato spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso. Committenti dei lavori possono essere rispettivamente imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti “prima casa”.

Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, alle relative prestazioni è applicabile l’aliquota del 4%.

Clicca qui per scaricare la Risoluzione 22/E dell’Agenzia delle Entrate

 
2 commenti
  1. angelo
    angelo dice:

    Salve ho da porre il seguente quesito: Per motivi di lavoro sono costretto a cambiare residenza dalla Sicilia al Piemonte. In Sicilia sono proprietario di abitazione ” Prima Casa” o “Abitazione Principale” che venderò per acquistare in Piemonte, con le stesse caratteristiche. Mi spettano le agevolazioni di acquisto prima casa / abitazione principale, visto che avrò la residenza e la dimora abituale in quella Regione? Ossia, avrò l’agevolazione sulle imposte e sull’iva, avendo già usufruito di detti sgravi in Sicilia per la casa in vendita? Grazie

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