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Messa in sicurezza degli edifici pericolanti: quali sanzioni si rischiano?

Cassazione: il proprietario o responsabile di un edificio pericolante che non interviene può incorrere sia in sanzioni detentive sia in sanzioni pecuniarie

L’articolo 677 del Codice Penale (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) recita che:

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a  929 euro.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309

La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 25176/2021 fornisce alcuni chiarimenti in merito.

Il caso

I proprietari di un edificio non avevano ottemperato all’ordinanza del Comune, regolarmente notificata ad entrambi, emessa per ragioni di pubblica sicurezza.

In particolare, gli interessati avevano omesso di eseguire, a propria cura e spese, le opere indispensabili alla messa in sicurezza dell’immobile che minacciava rovina, creando pericolo per le persone.

Il tribunale ordinario condannava, quindi, i due proprietari alla pena di 2.400 euro di multa con il riconoscimento ad entrambi delle attenuanti generiche.

I proprietari decidevano di ricorrere in Cassazione, invocando:

  • la non punibilità prevista dall’art. 131 bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) del Codice Penale;
  • la sanzione pecuniaria troppo onerosa rispetto alle possibilità economiche degli imputati.

Il giudizio della Corte di Cassazione

Gli ermellini chiariscono che l’art. 131 bis del C. P. non può essere applicato alla gravità del caso: i giudici rilevano che l’immobile in stato di abbandono, nonostante alcune opere di messa in sicurezza eseguite nel tempo e costituite da lavori di piccola manutenzione e l’apposizione di una rete metallica, “risulta pericoloso per la pubblica incolumità in seguito alla inottemperanza all’ordinanza sindacale.”

L’edificio, infatti, anche se ubicato a notevole distanza rispetto ai fabbricati confinanti, era stato interessato da un episodio di caduta di tegole in strada e all’interno del cortile del vicino che aveva poi richiesto l’intervento di messa in sicurezza ordinato dal Comune.

Quantificazione della sanzione pecuniaria

In merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria, la Cassazione chiarisce che le condizioni economiche dell’imputato costituiscono solo un parametro per la quantificazione della pena.

La Corte Suprema in merito ha in passato precisato che:

che spetta alla pubblica accusa l’onere di fornire la prova della consistenza patrimoniale del reo, in un caso in cui era il pubblico ministero a chiedere l’aumento della pena pecuniaria perché l’elevata capacità economica dell’imputato faceva ritenere inefficace la misura massima.

In altri casi, in cui era l’imputato a chiedere la riduzione della pena pecuniaria perché anche la misura minima gli risultava eccessivamente gravosa, la Corte ha ritenuto necessario che lo stesso imputato allegasse l’indispensabile documentazione atta a chiarire la sua situazione economica.

Nel caso in esame, concludono gli ermellini, gli imputati si sono limitati a chiedere l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis del C. P. senza invocare la diminuzione ulteriore (art. 133 bis, co. 2, Cod. Pen.) e senza produrre o allegare davanti al giudice di merito elementi utili per valutare le condizioni economiche.

In tale eventualità è evidente che il Tribunale non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione le condizioni economiche dell’imputato ai fini della diminuente di cui all’art. 133 bis (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria) Cod. Pen., perché non erano state né allegate né documentate dal difensore.

Il ricorso è dichiarato, quindi, inammissibile.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione

 

mantus
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