Medico competente: nomina, ruolo e obblighi
Il medico competente si occupa della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria. Le responsabilità previste dalle norme sulla sicurezza
Nella gestione della sicurezza aziendale il medico competente è la figura preposta a collaborare strettamente con il datore di lavoro per garantire che le attività lavorative si svolgano in un ambiente salubre, adottando processi che tutelino la salute dei dipendenti.
Il medico competente contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori ed ha il compito di disporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, ovvero una serie di attività volte all’analisi dell’ambiente di lavoro per individuare eventuali problemi e verificare l’idoneità di ogni lavoratore.
La gestione della sorveglianza sanitaria assume grande importanza per le stringenti normative a livello di protocolli sanitari. A tale scopo può essere utile un software per la gestione della sicurezza sul lavoro che, sulla base della verifica dello stato di criticità delle attività, consente di sviluppare un piano per l’informazione, la formazione e di definire, in collaborazione con il medico competente, il calendario delle visite mediche.
Analizziamo nel dettaglio chi è il medico competente, le sue responsabilità, le circostanze in cui è obbligatorio il suo coinvolgimento, il soggetto che lo designa e molto altro.
Indice
- Chi è il medico competente?
- Chi nomina il medico competente?
- Quali requisiti deve avere il medico competente?
- Medico competente: cosa fa?
- Nuove competenze del medico competente
- Quali visite comprende la sorveglianza sanitaria?
- Chi esprime il giudizio di idoneità del lavoratore?
- Differenza tra medico competente e medico di base
- Quali sono le sanzioni previste
- Medico competente: le FAQ
Chi è il medico competente?
Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) – nello specifico, l’articolo 2, (comma 1, lettera h) – fornisce una chiara definizione del medico competente, identificandolo come un operatore sanitario con i titoli professionali e i requisiti necessari che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e si impegna nell’attuazione della sorveglianza sanitaria, con l’obiettivo primario di preservare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il medico competente può essere:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro.
Chi nomina il medico competente?
L’articolo 18 del D.L.gs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del medico competente. La nomina non è sempre obbligatoria ma il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente nei casi previsti dal testo unico sicurezza.
Quando è obbligatoria la nomina del medico competente?
I casi in cui la nomina è obbligatoria sono rappresentati da quelle situazioni in cui i lavoratori sono esposti a:
- rischio rumore;
- rischio vibrazioni;
- rischio campi elettromagnetici;
- rischio radiazioni ottiche;
- rischio agenti chimici;
- rischio agenti fisici;
- rischio agenti cancerogeni e mutageni;
- rischio amianto;
- rischio agenti biologici;
- movimentazione manuale di carichi.
La nomina, inoltre, è obbligatoria per:
- addetti ai videoterminali che trascorrono più di 20 ore settimanali;
- addetti al lavoro notturno;
- lavoratori disabili;
- lavoratrici in gravidanza;
- qualora sia richiesta dal lavoratore;
- qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
Quali requisiti deve avere il medico competente?
Per poter svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti così come definiti dall’articolo 38 del testo unico sicurezza:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.
I medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Per svolgere tale funzione è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 229/1999 e conseguire un numero di crediti non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, all’articolo 38, dopo il comma 4, è stato aggiunto il comma 4-bis in cui si indica che il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del numero dei crediti richiesti, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti.
Medico competente: cosa fa?
L’articolo 25 del testo unico sicurezza elenca gli obblighi del medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione aziendale alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Compiti del medico competente
Nuove competenze del medico competente
Il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (art. 20 comma 2 lett. i).
Con l’introduzione della nuova lettera a-bis all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, al Medico Competente viene attribuito il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute.
Inoltre, la modifica introdotta all’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, entro 12 mesi, il Ministero della Salute definisca — tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni — i requisiti delle strutture di cui si avvale il Medico Competente per l’esecuzione delle proprie attività.
Rientra nella sorveglianza sanitaria la possibilità di sottoporre il lavoratore ad una visita medica quando ci sia il sospetto fondato che quest’ultimo abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa visita può essere svolta sia prima dell’inizio del turno che durante l’orario di lavoro.
Le attività interessate sono quelle classificate come ad elevato rischio infortunistico, secondo quanto stabilito dalla Legge 125/2001 in materia di alcol e dal D.P.R. 309/1990 per le sostanze stupefacenti. Si tratta, ad esempio, di lavori in quota, attività alla guida di mezzi, gestione di macchinari pericolosi o altre funzioni delicate per la sicurezza (art. 41 D.Lgs. 81/08).
Quali visite comprende la sorveglianza sanitaria?
Tra gli obblighi vi sono, come detto, le visite mediche periodiche da effettuare ai lavoratori delle imprese per le quali la presenza della loro figura è prevista dalla legge. In realtà la sorveglianza sanitaria prevede una serie di visite mediche da effettuare in momenti diversi durante il percorso lavorativo, a seconda della situazione e della necessità.
Il comma 2 dell’articolo 41 D.Lgs. 81/08 divide le visite mediche in:
- visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, utile valutare a priori se un lavoratore è idoneo per svolgere una specifica mansione;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore e dare eventuale continuità di idoneità alla mansione specifica; la periodicità di questi accertamenti viene stabilita in una volta l’anno (se non prevista dalla relativa normativa) e può assumere cadenza diversa che viene stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore, quando si vuole procedere a una verifica delle sue condizioni di salute a causa delle mansioni svolte quotidianamente;
- visita medica in caso di cambio della mansione, per verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova attività;
- visita medica alla cessazione del rapporto professionale, quando il lavoratore conclude la sua esperienza nell’azienda;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoratore, nei casi in cui un membro del personale si sia dovuto assentare a causa di motivi di salute per più di 60 giorni.
Nella fase preassuntiva, qualora il medico competente non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il comma 2-bis della Legge 203/2024 stabilisce che, durante la visita preventiva, se il medico prescrive esami o indagini diagnostiche, deve tenere conto dei risultati di eventuali esami già svolti dal lavoratore, riportati nella copia della cartella sanitaria fornita al termine del precedente rapporto di lavoro (articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione.
Chi esprime il giudizio di idoneità del lavoratore?
Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, sulla base delle risultanze delle visite mediche:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (di cui vanno precisati i limiti temporali di validità);
- inidoneità permanente.
Differenza tra medico competente e medico di base
Il medico competente si occupa di condurre visite mediche finalizzate a garantire che le mansioni svolte dai lavoratori non comportino rischi per la loro salute sul luogo di lavoro. Possiede competenze specifiche orientate all’identificazione dei potenziali rischi per la sicurezza nell’ambiente lavorativo.
Il medico di base, invece, si concentra principalmente sul valutare lo stato di salute generale e il benessere dell’individuo, senza avere una specifica responsabilità nella valutazione dei rischi legati all’ambiente di lavoro.
Quali sono le sanzioni previste
Le sanzioni previste dal testo unico sicurezza in caso di irregolarità nell’applicazione della sorveglianza sanitaria possono ricadere sia sul datore di lavoro che sul medico competente.
Sanzioni per il datore di lavoro
L’omessa sorveglianza sanitaria può comportare le seguenti sanzioni per il datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/08:
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7403,96 euro per la mancata valutazione dello stato di salute dei lavoratori, nonché per la mancata formazione ed informazione degli stessi e dei loro rappresentanti. Ai fini del comma 6-bis l’importo viene raddoppiato se i lavoratori coinvolti sono più di 5 e triplicato se i lavoratori sono più di 10;
- ammenda da 2.847,68 a 5.695,36 euro per omissione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- ammenda da 1.423,84 a 6.407,28 euro per difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro, laddove il lavoratore oggetto di sorveglianza sanitaria, con mansione specifica, sia operativo nonostante non abbia ricevuto ancora il giudizio di idoneità.
Sanzioni per il medico competente
Le sanzioni, invece, a carico del medico competente previste dall’articolo 58 del D.Lgs. 81/08 sono:
- arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 284,77 a 1.139,08 per:
- mancata consegna al datore di lavoro della documentazione sanitaria in suo possesso in seguito alla cessazione dell’incarico;
- mancata consegna al lavoratore della copia della cartella sanitaria e di rischio in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo;
- arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per:
- mancata programmazione e svolgimento della sorveglianza sanitaria;
- mancato aggiornamento e custodia della cartella sanitaria;
- mancate informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro per:
- negligenze nelle attività valutazione dei rischi, sopralluoghi, programmazione di attività finalizzate all’eliminazione dei rischi;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 euro per:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro per:
- mancato invio alla autorità competenti entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento delle informazioni sulla sorveglianza sanitaria svolta e per visite mediche finalizzate ad accertare stati di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Medico competente: le FAQ
Che ruolo svolge il medico competente in azienda?
Il medico competente collabora con il datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, valutando i rischi e implementando misure di sorveglianza sanitaria. Si occupa di monitorare l’ambiente di lavoro e di garantire che i lavoratori siano idonei a svolgere le loro mansioni in sicurezza.
Quando è obbligatorio nominare un medico competente?
La nomina è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici come rumore, vibrazioni, agenti chimici, cancerogeni o biologici, tra gli altri. È obbligatoria anche per determinate categorie di lavoratori, come quelli che utilizzano videoterminali per più di 20 ore settimanali o i lavoratori notturni.
Quali sono i requisiti necessari per diventare medico competente?
Il medico competente deve possedere una specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva o altre discipline pertinenti. Inoltre, è obbligato a partecipare a programmi di formazione continua per mantenere aggiornate le sue competenze.
Quali visite mediche rientrano nella sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria include diverse visite mediche, come quelle preventive (prima dell’assunzione), periodiche (una volta all’anno), su richiesta del lavoratore, in caso di cambio mansione o alla cessazione del rapporto lavorativo.
Come il medico competente esprime il giudizio di idoneità?
Il medico competente esprime un giudizio di idoneità in base ai risultati delle visite mediche. Può dichiarare l’idoneità, l’idoneità parziale o temporanea, o l’inidoneità, sia temporanea che permanente, con o senza limitazioni.
Cosa differenzia il medico competente dal medico di base?
Il medico competente si concentra sulla valutazione dei rischi legati al lavoro e sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte, mentre il medico di base è responsabile della salute generale del paziente, senza un focus specifico sui rischi professionali.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro in caso di mancata sorveglianza sanitaria?
Le sanzioni per il datore di lavoro includono ammende che variano a seconda della gravità della violazione, fino a pene detentive in caso di omessa sorveglianza sanitaria, valutazione della salute dei lavoratori o mancata formazione.
Quali sanzioni sono previste per il medico competente?
Il medico competente può essere sanzionato con multe o pene detentive se non adempie ai suoi obblighi, come la mancata consegna delle cartelle sanitarie o l’omissione di visite mediche programmate, con sanzioni più gravi in caso di negligenza nelle valutazioni dei rischi.
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