Marciapiede pubblico su intercapedine privata: a chi tocca la manutenzione?
Il Tar Sicilia interviene a risolvere le controversie legate alla responsabilità per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche che si sovrappongono a pertinenze private. Ecco il caso!
Di chi è la competenza dei marciapiedi pubblici sovrastanti cavedi, scannafossi e bocche di lupo privati? A tal riguardo viene proposto un caso che recentemente ha coinvolto un gruppo di proprietari immobiliari e il Comune di riferimento e che ha messo in luce le delicate interazioni tra diritto pubblico e privato. Al centro della questione vi è un’ordinanza sindacale che ha sollevato interrogativi sulla corretta attribuzione delle responsabilità per la sicurezza e la manutenzione di un marciapiede, nonché sull’interpretazione delle normative vigenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda legale, le argomentazioni delle parti coinvolte e il contesto normativo che ha guidato il dibattito affrontato dal Tar Sicilia nella sentenza n. 2216/2024.
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Quali diverse responsabilità possono generare la presenza di cavedi, scannafossi e bocche di lupo condominiali presenti sotto ai marciapiedi pubblici nel caso di caduta di un passante?
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha esaminato il ricorso presentato da un gruppo di ricorrenti contro il Comune ed il loro condominio.
I ricorrenti contestavano l’ordinanza sindacale che imponeva loro di effettuare lavori di messa in sicurezza su un tratto di marciapiede, a seguito di un incidente causato dal sprofondamento di una griglia di aerazione. Questo sprofondamento aveva provocato la caduta di un passante, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.
I ricorrenti dichiaravano in merito di possedere un immobile nel condominio che si affacciava sul tratto di marciapiede incriminato. Tale immobile confinava con l’intercapedine interessata dallo sprofondamento del passante, intercapedine che non comunicava con la loro proprietà. Essi affermavano che il Comune non poteva richiedere loro la manutenzione del marciapiede, poiché non erano proprietari né del marciapiede né dell’area sottostante, che apparteneva al condominio.
I ricorrenti contestavano, quindi, l’ordinanza con una serie di argomentazioni:
- erronea individuazione dei destinatari: sostenevano che il Comune avesse sbagliato a identificare i ricorrenti come responsabili della manutenzione, poiché non possedevano né il marciapiede né l’intercapedine sottostante;
- natura pubblica del marciapiede: argomentavano che il marciapiede fosse di proprietà comunale, e pertanto la sua manutenzione spettasse al Comune stesso, in base all’articolo 14 del decreto legislativo n. 285/1992;
- mancanza di presupposti per l’ordinanza: i ricorrenti affermavano che non c’erano motivi validi per emettere un’ordinanza contingibile e urgente, dato che il Comune avrebbe potuto eseguire direttamente i lavori di manutenzione.
Tar Sicilia: la manutenzione della grata, che copre il cavedio sottostante privato, è parte integrante del marciapiede pubblico e quindi di competenza del Comune proprietario
Il Tribunale ha stabilito che il marciapiede in questione era parte della proprietà pubblica del Comune e che nessuna istruttoria adeguata era stata condotta per determinare la proprietà della griglia di aerazione presente sul medesimo marciapiede.
In particolare, il TAR ha osservato che:
- l’obbligo di manutenzione gravava sul Comune, in quanto proprietario della strada:
il fatto che su un tratto di marciapiede di proprietà pubblica ricada una griglia di areazione bisognevole di un tempestivo intervento manutentivo non fa scemare l’obbligo di manutenzione immediatamente ricadente sull’amministrazione comunale, quale ente proprietario del marciapiede, ex art. 14, d.lgs. n. 285/1992. Obbligo che, come di recente chiarito dalla Corte costituzionale, è direttamente connesso alla proprietà della strada (Corte cost., 17 aprile 2023, n. 73, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa siciliana che trasferiva ai Comuni talune opere viarie, senza tuttavia conferire a questi ultimi le risorse necessarie per la loro manutenzione e gestione).
Ne consegue che a parere dei giudici il richiamo fatto dai ricorrenti risulta pertinente e legittimo, poiché:
anche laddove si ammettesse l’esclusiva proprietà condominiale di un cavedio a copertura del quale è stata posta una grata – non si potrebbe certo ritenere che anche quest’ultima ricada in tale esclusiva proprietà, posto che si tratta di parte integrante del marciapiede, che è un bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2328).
Insomma la griglia che si è rotta facendo cascare il passante, anche se copre il cavedio di proprietà privata, essa è parte integrante del marciapiede pubblico, e quindi la responsabilità della manutenzione rimane in capo all’amministrazione comunale.
Il Tar conclude che non vi erano presupposti per emettere un’ordinanza contingibile e urgente, poiché esistono rimedi tipici già previsti dalla legge per affrontare la situazione di pericolo (art. 14, d.lgs. n. 285/1992).
Il ricorso è, quindi, accolto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/marciapiede-pubblico-su-intercapedine-privata-a-chi-tocca-la-manutenzione/


