Manutenzione: quando utilizzare un contratto di sola esecuzione, un appalto integrato o un contratto aperto? Ce lo dice l’Autorità

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L’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ha recentemente diffuso la Determinazione n. 13 “Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti”, in risposta ad alcuni quesiti posti dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) dell’Emilia Romagna.

L’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ha recentemente diffuso la Determinazione n. 13 “Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti”, in risposta ad alcuni quesiti posti dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) dell’Emilia Romagna.
In tale documento l’Autorità chiarisce che:

  • Nel caso di lavori di manutenzione costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo, nonché nel loro numero e nella loro localizzazione, è impiegabile il contratto di sola esecuzione oppure il contratto di progettazione esecutiva ed esecuzione denominato appalto integrato.
  • Nel caso, invece, di lavori di manutenzione – costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo, ma non nel loro numero e nella loro localizzazione, è impiegabile di norma il contratto aperto (art. 154 D.P.R. 554/99).

L’Autorità afferma inoltre che:

  1. L’affidamento dei contratti di sola esecuzione di lavori di manutenzione deve avvenire sulla base di un progetto esecutivo (che deve comprendere anche il piano di sicurezza redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia) e con l’indicazione, nel bando di gara, dei costi dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
  2. L’affidamento dei contratti di appalto integrato, invece, deve avvenire sulla base di un progetto definitivo e con l’indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. In tal caso il progetto definitivo posto a base di gara dell’appalto integrato deve comprendere anche le “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” che devono essere fornite nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per quanto impiegabili.
  3. L’affidamento dei contratti aperti, infine, deve avvenire sulla base di un progetto definitivo costituito essenzialmente dalla individuazione, per ognuno dei tipi delle lavorazioni previste nel contratto, del loro contenuto tecnico ed esecutivo e della specificazione degli apprestamenti da realizzare per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti delle opere su cui si interviene. Nel bando di gara, inoltre, deve essere indicato il costo complessivo di ogni singola lavorazione e la quota parte di tale costo, non soggetto a ribasso, riguardante l’esecuzione dei suddetti apprestamenti.
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Determinazione n. 13/2004 dell’Autoritò di Vigilanza191 KbACCAreader

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