Manufatti in edilizia libera in area vincolata e autorizzazione paesaggistica

Manufatti in edilizia libera in area vincolata: occorre l’autorizzazione paesaggistica?

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Tar Campania: in area paesaggisticamente vincolata anche per i manufatti realizzabili in edilizia libera occorre richiedere l’autorizzazione paesaggistica

Attenzione: un manufatto, anche se realizzabile in edilizia libera, in area paesaggisticamente vincolata deve essere legittimato dall’autorizzazione paesaggistica altrimenti è sempre passibile di demolizione. A chiarirlo è il Tar Lazio con la sentenza n. 1148/2022.

Il caso: chiusura di un passaggio a comunicazione di due locali preesistenti in area con vincolo paesaggistico

Il conduttore di una palestra organizzata in alcuni locali presi in affitto dall’ATERP (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica) veniva raggiunto da un’ordinanza di demolizione da parte del Comune.

Oggetto dell’ordinanza di demolizione era un passaggio di circa 28 m² coperto con lamiere coibentate e chiuso da vetrate scorrevoli, allestito senza richiedere alcun permesso, per mettere in comunicazione lo spogliatoio con la sala adibita all’attività fisica. L’intervento risultava anche privo di autorizzazione paesaggistica.

Il locatario si opponeva e faceva ricorso al Tar, poiché sosteneva che l’intervento edilizio contestato fosse già presente prima della locazione dell’immobile.

I chiarimenti del Tar Lazio: edilizia libera ed autorizzazione paesaggistica

I giudici appurano durante l’istruttoria che l’abuso in discussione non era presente prima della locazione e, quindi, chiaramente perpetrato dal ricorrente. Risulta, però, interessante il chiarimento che operano in sede di giudizio finale.

L’intervento non autorizzato ha determinato la realizzazione di nuovi volumi/superfici annessi all’edificio principale in area paesaggisticamente vincolata art. 142 del dlgs n. 42/2004 e, come tale, è stata correttamente sanzionata ai sensi dell’art. 31 dpr n. 380/2001. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale:

la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, ossia quella demolitorio/acquisitiva di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi,  finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera.

Infine, il Tar ribadisce che:

  • in presenza di un abuso edilizio, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti (artt. 27 e success. dpr n. 380/2001) – essendo prioritario l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato, a prescindere dalla verifica dell’eventuale sanabilità dell’intervento abusivo;
  • l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha alcuna portata invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies legge n. 241/90, trattandosi di un potere dovuto e vincolato all’accertamento della natura abusiva dell’opera rispetto al quale qualunque apporto partecipativo sarebbe superfluo.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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