Maniglioni antipanico: obbligo di sostituzione entro il 16 febbraio 2011
Entro questa data scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal D.M. 3 novembre 2004 per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE.
L’art. 5 del D.M. recita: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4”.

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