Mancata aggiudicazione appalto pubblico: l’impresa può chiedere i danni?
Il Tar Sicilia afferma che nella mancata aggiudicazione di un appalto pubblico è lecito chiedere i danni, ma solo nel caso in cui l’impresa ricorrente riesca a provarli
Con la sentenza n. 698/2020 del Tar di Palermo si ribadisce che nel caso di gara per un appalto pubblico, quando dovesse risultare una illegittima aggiudicazione da parte della Pubblica Amministrazione, il concorrente non vincitore può chiedere i danni ma solo se riesce a provarli.
Il caso
Un’impresa di costruzioni partecipava alla gara di aggiudicazione dei lavori di restauro degli uffici comunali siti in un palazzo storico. La gara veniva aggiudicata ad un altro concorrente, per cui l’impresa di costruzioni faceva ricorso, impugnando la decisione del Comune presso la Regione.
Nel frattempo, il Comune consegnava i lavori all’impresa vincitrice che procedeva ad avviare i lavori. Successivamente sopraggiungeva, dopo due anni, l’accoglimento del ricorso dell’impresa da parte della Regione.
Quindi, il Comune sospendeva i lavori di restauro per indire una nuova gara. Questa volta l’intervento di restauro, nella parte restante non eseguita, veniva affidato all’impresa ricorrente che chiedeva i danni in perdita economica a causa dei lavori già eseguiti dalla precedente impresa edile.
La vicenda finiva, quindi, in sede di giudizio del Tar.
L’impresa di costruzioni ricorrente, invocando come causa l’illegittima azione della Pubblica Amministrazione, quantificava il danno pari al 10% dell’importo dei lavori eseguiti dalla precedente impresa edile.
La sentenza del Tar Sicilia
Per i Giudici, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, il fatto che sia stata riconosciuta un’azione illegittima comprovata o presunta da parte della Pubblica Amministrazione nell’aggiudicazione della prima gara, non può costituire un presupposto per la richiesta di un risarcimento.
Per quel che riguarda la richiesta e la quantificazione dei danni, i Giudici non ne riconoscono la validità, secondo l’art. 2697, comma 1 del Codice Civile:
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Per i Giudici l’unico motivo valido a giustificare tale perdita sarebbe potuto derivare solo “se l’impresa ricorrente avesse dimostrato di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa.” Ma, sempre secondo i Giudici, non essendo dimostrabile tale circostanza, è presumibile che l’impresa ricorrente abbia riutilizzato quelle risorse per altri lavori, “usando l’ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all’aggravamento del danno“.
A tal riguardo i Giudici concludono che chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata e finalizzata alla produzione di un guadagno utile, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative valide a trarre profitto economico.
Il ricorso quindi non è accolto.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Sicilia

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