Locazione: per le imprese non è più prevista la detrazione forfetaria del 15%
Le attuali disposizioni normative (comma 4 bis dell`articolo 37 del TUIR) prevedono, ai fini del calcolo delle imposte sul reddito per tener conto delle spese di manutenzione, la riduzione forfetaria del 15% del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo.
Questa riduzione, a seguito dell’emanazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla Finanziaria 2006), non è più valida per le imprese.
Secondo le modifiche apportate dall’art. 7 del citato Decreto legge, infatti, per le imprese che concedono in locazione fabbricati ad uso abitativo, il reddito imponibile corrisponde al canone di locazione, ridotto dell`importo delle spese sostenute (fino al massimo del 15% dell’ammontare del suddetto canone) per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a D.P.R. 380/2001).
Se il canone ridotto delle spese dovesse risultare inferiore alla rendita catastale, il reddito deve essere assunto pari a quest’ultima.
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D.L. 30 settembre 2005, n. 203 | 596 Kb | ![]() |
Testo Unico delle Imposte sul Reddito | 320 Kb | ![]() |
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