Locazione e cessione di fabbricati, i chiarimenti del Fisco sul Regime IVA
I locatori di fabbricati abitativi possono scegliere se applicare il trattamento di esenzione oppure quello di imponibilità.
In particolare sono state ampliate le ipotesi in cui le cessioni e le locazioni di immobili – in linea di principio, esenti da IVA – sono assoggettabili ad imposta.
Con la circolare n. 22/E del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione della norma.
Per quanto concerne i contratti in corso all’entrata in vigore della legge, in particolare, il Fisco riconosce ai locatori di fabbricati abitativi la possibilità di scegliere se applicare il trattamento di esenzione oppure quello di imponibilità. L’opzione per l’imponibilità può essere esercitata solo dalle imprese che costruiscono i fabbricati, che realizzano su di essi i lavori di ristrutturazione o che li acquistano per eseguire o far realizzare degli interventi edilizi.
Per i fabbricati strumentali non sono più previste le ipotesi di imponibilità ad IVA obbligatoria connesse alle caratteristiche del locatario, ma è consentito a qualunque soggetto passivo di optare per l’applicazione dell’imposta.
In caso di opzione per l’assoggettamento ad IVA, si applica l’aliquota nella misura ordinaria.
Nella circolare sono forniti importanti chiarimenti anche in merito a:
- Imposta di Registro per le locazioni
- Regime fiscale delle cessioni di fabbricati
- Reverse-charge per le cessioni di fabbricati imponibili ad IVA su opzione del cedente
- Cessioni: decorrenza della nuova disciplina e modalità di esercizio dell’opzione
- Cessioni: imposta di registro
- Cessioni: regime transitorio
- Separazione dell’attività
Clicca qui per scaricare la Circolare 22/E del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!