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Locale interrato abusivo: la tombatura equivale alla demolizione?

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Il Tar Puglia conferma che l’ordine di demolizione di un locale interrato privo di titolo edilizio può essere eseguito in alternativa attraverso l’operazione di “tombatura”

Per “tombatura” (termine già di per sé emblematico) intendiamo la sigillatura totale dei locali attraverso la loro muratura, allo scopo di renderli inaccessibili e non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili.

La loro presenza potrebbe essere richiesta ai fini prettamente a carattere tecnico e strutturale, similmente per quanto avviene per i “volumi tecnici”. I locali tombati, quindi:

  • costituiscono volumi assolutamente incompatibili con l’autonoma utilizzazione;
  • sono privi di qualunque destinazione d’uso;
  • possono rientrare nell’attività di edilizia libera.

Questa tipologia particolare di locali interrati è menzionata tra gli interventi di edilizia libera riportati all’art. 6, comma 1, lettera e-ter del dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia):

le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

La sentenza n. 709/2020 del Tar Puglia costituisce un’interessante pronuncia della giurisprudenza su tale tipologia di locali.

Il caso

Un privato contestava al suo vicino il permesso di costruire ottenuto dal Comune, attraverso il quale gli si consentiva di aprire e ripristinare il piano interrato “tombato” della propria abitazione.

Il vano “tombato” in questione, di 53,30 m², era stato originariamente edificato senza titolo edilizio e, quindi, in abuso: per tale motivo era stato oggetto di una ingiunzione di demolizione con ripristino dello stato originario dei luoghi.

L’ingiunzione demolitoria del Comune aveva avuto seguito attraverso la tombatura del vano, chiudendo la scala di accesso al vano interrato situata in cucina mediante la realizzazione di una soletta in c.a.

Si specifica che la Procura della Repubblica aveva attestato presso il tribunale (ufficio esecuzioni penali) la regolarità della esecuzione della sentenza penale.

Il privato impugnava, quindi, il permesso di costruire (a suo avviso illegittimo) presso il Tar, lamentando che la tombatura non poteva essere equiparata alla sanzione tipica della demolizione o ripristino dello stato dei luoghi, poiché non era idonea a determinare l’inutilizzabilità definitiva dell’opera abusiva.

La sentenza del Tar Puglia

I giudici del Tar chiariscono che la tombatura del piano interrato è stata ritenuta idonea dall’accertamento della Procura della Repubblica.

Per i togati, tale accertamento, scaturito dalla consapevolezza dello stato di ripristino, appare corretto e condivisibile, dal momento che la copertura del piano interrato con una lastra in cemento armato comporta che la struttura perda definitivamente la propria identità funzionale e la relativa rilevanza giuridica.

In giudici, a consolidamento del loro parere, richiamano un’altra sentenza del Tar che ha ribadito che:

l’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili” (TAR Lazio Roma, Sez. II, 30.03.2020 n. 3722).

I togati sono dell’opinione che riempire completamente di terra il piano interrato sarebbe stata un’operazione esorbitante e sproporzionata rispetto alla piena ed effettiva esecuzione dell’ordine di demolizione.

Il ricorso, quindi, non è accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Puglia

 

praticus-ta

 

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