L’IVA è al 10% per la manutenzione e le verifiche sugli ascensori nei codomini
Entrate: gli interventi di manutenzione e le verifiche periodiche degli ascensori nei condomini possono beneficiare dell’IVA al 10%
Con la consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’aliquota IVA per verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati residenziali (condomini).
Il quesito
Un’associazione chiede alle Entrate se è possibile usufruire dell’applicazione dell’Iva agevolata al 10% in caso di attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolamentate dal dpr 162/99), e se il beneficio sia estensibile a tutte le attività di verifica sia negli edifici residenziali sia nelle imprese.
Al riguardo viene richiamata la risposta n. 18 del 2019 secondo cui:
le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l’applicazione dell’aliquota del 10%, in quanto riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria
Nel dettaglio, l’istante fa riferimento alle attività di cui:
- al dpr n. 462/2001 recante regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- all’art. 71, comma 11 del dlgs n. 81/2008 che dispone verifiche periodiche del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro (Allegato VII), volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Entrambi i decreti stabiliscono l’obbligatorietà delle verifiche tecniche su diverse e molteplici tipologie di impianti ed attrezzature.
Il parere delle Entrate
Le Entrate, richiamando la circolare del 7 aprile 2000 n. 71/E, chiariscono la tipologia degli interventi interessati dalla norma agevolativa (art. 7 comma 1, lettera b, della legge n. 488/1999) che prevede l’IVA al 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, relativi a:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
Viene inoltre chiarito che la stessa circolare precisa che la manutenzione ordinaria consiste nel mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente riferiti anche a ciò che riguarda la manutenzione periodica ed obbligatoria prevista per gli impianti elevatori.
Per i citati documenti di prassi quindi l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Le Entrate osservano che dalla lettura delle disposizioni di cui al dpr n. 462/2001 è possibile desumere una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodiche” ivi previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti. Gli articoli 4 e 6 del citato decreto infatti obbligano il datore di lavoro “…ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica…” ogni due anni o cinque anni.
L’Agenzia ritiene pertanto che la tipologia di interventi possa beneficiare dell’aliquota IVA del 10% a condizione che gli interventi siano obbligatori per legge e siano eseguiti su impianti installati in fabbricati condominiali a prevalente destinazione abitativa privata.
Le Entrate, a conclusione, spiegano che analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, sottoposte anche queste a periodici controlli obbligatori ai sensi del dlgs 81/2008.
Trattasi infatti di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
Clicca qui per scaricare la risposta AE

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