L’AGCOM ha messo in consultazione pubblica le linee guida in materia di accesso ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la delibera n. 85/21/CONS ha avviato il procedimento di consultazione pubblica concernente le Linee guida in materia di accesso ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica.
Si tratta di una iniziativa atta a velocizzare la realizzazione di una copertura FTTH sia nelle aree bianche, nell’ambito del Piano Strategico Banda Ultra-larga, sia, per le aree nere e grigie del Paese, con piani di copertura in fibra ottica con investimenti di natura privata.
Le Linee Guida sono uno snodo essenziale per realizzare gli obiettivi strategici di connettività fissati, per il 2025, dalla Commissione europea ossia “l’accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività Internet che offra un downlink di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit”, alla luce del fatto che “l’analisi delle tendenze tecnologiche e della domanda indica che la fornitura di molti prodotti, servizi e applicazioni sarà sostenibile soltanto in presenza di reti di fibra ottica installate fino a un punto d’accesso fisso o senza fili situato in prossimità dell’utente finale”.
L’Autorità, tuttavia, ha rilevato numerose difficoltà di interpretazione, nonostante il quadro normativo indichi diritti ed obblighi in capo ai singoli condomini e/o condòmini e agli operatori. Ciò rischia, per l’AGCOM, di determinare incertezze.
Questa incertezza incide negativamente sugli sforzi in atto per la realizzazione dei collegamenti in fibra danneggiando sia i cittadini che le imprese; al fine di agevolare la diffusione della fibra nel Paese sono state quindi redatte le presenti linee guida.
Il provvedimento, sottoposto a consultazione pubblica per acquisire le osservazioni dei soggetti interessati, entrerà in vigore non appena conclusa la consultazione e adottato il provvedimento finale.
Le Linee Guida, dopo aver fornito alcune definizioni (articolo 1), si propongono, in primo luogo, di richiamare in modo unitario il quadro normativo di riferimento onde assicurarne una corretta e completa comprensione così da scongiurare contenziosi derivanti esclusivamente dalla mancata o scarsa conoscenza del vigente quadro normativo in materia (articolo 2).
Nell’articolo 2 delle Linee Guida viene chiarito che lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta, per poter raggiungere la terminazione di rete del cliente, diverse tipologie di intervento nella proprietà privata con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti.
In caso non sia già presente un impianto in fibra ottica nell’edificio, agli interventi fatti nelle aree esterne all’immobile si aggiunge la necessità di accesso alle parti comuni dell’edificio e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali.
Sempre nell’articolo 2 si ricorda ai condomini che non è necessario, in ragione di quanto già previsto dalla normativa vigente, procedere a convocare assemblee condominiali per avviare la cablatura.
L’articolo 3 delle Linee Guida, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigenti richiamati nell’articolo 2, fornisce alcune indicazioni agli operatori per il corretto svolgimento delle attività di sviluppo della rete in fibra ottica.
A tale proposito l’Autorità raccomanda di evitare la inutile duplicazione della rete in fibra ottica dell’immobile, invitando gli operatori ad utilizzare l’infrastruttura presente, se esistente. Viene, infine, evidenziato il principio secondo cui le opere vanno realizzate a regola d’arte e nel rispetto della normativa tecnica vigente, con ripristino di eventuali danni o manomissioni intervenuti nel corso dei lavori.
Le Linee Guida forniscono anche le indicazioni (articolo 4) sulle condotte da tenere per facilitare l’interazione tra Operatore e proprietario dell’immobile nella fase successiva all’invio della richiesta di accesso da parte dell’operatore. Il rispetto di tali indicazioni di massima dovrebbe, allo stesso tempo, prevenire le liti dovute alle condotte tenute dalle Parti. In tal caso le Linee Guida, seppur non forniscono procedure vincolanti per le Parti, richiamano alcuni principi mutuati dall’esperienza regolamentare e di risoluzione di analoghe controversie dell’Autorità in materia di accesso alle infrastrutture.
L’articolo 5 fornisce alcune indicazioni per l’accordo, tra operatore e Condominio, sui prezzi di accesso alle infrastrutture esistenti nell’edificio, ai sensi degli articoli 3, 8 e 9 del dlgs 33/2016, e sulle modalità di gestione delle attività di attivazione e riparazione dei servizi.
Per i valori economici le Linee Guida suggeriscono alle Parti di far riferimento a quanto stabilito dall’Autorità in casi analoghi nelle delibere di analisi di mercato o di approvazione delle offerte di riferimento e adottate dall’Autorità nella definizione delle controversie.
L’art. 6 delle Linee Guida chiarisce in che modo l’Autorità intende orientarsi nella risoluzione di una controversia instaurata ai sensi dell’art. 8 del dlgs 33/2016. In caso di controversia, l’Autorità deciderà caso per caso tenendo presente il quadro normativo di cui all’articolo 2 e le indicazioni fornite ai successivi articoli 3, 4 e 5 delle Linee Guida.
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