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RUP: pubblicate in Gazzetta le linee guida Anac aggiornate dopo il decreto correttivo

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Pubblicate in Gazzetta le linee guida Anac sul RUP dopo l’aggiornamento del documento a seguito della pubblicazione del correttivo appalti

A seguito dell’approvazione del correttivo Appalti dlgs 19 aprile 2017, n. 56 e delle richieste di chiarimenti pervenute, l’Anac ha ritenuto di dover aggiornare alcune linee guida e le ha sottoposte a consultazione pubblica.

Tra le linee guida aggiornate ci sono anche le linee guida n. 3, recanti: nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.

Il documento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017, dopo deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, a seguito del parere del Consiglio di Stato, che ha esercitato le proprie funzioni consultive in relazione al testo aggiornato delle suddette linee guida.

Modifiche apportate dal correttivo appalti

Il recente intervento correttivo ha apportato, in tema di disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP (art. 31 dlgs 50/2016), poche ma significative modifiche.

Tra le novità presenti nel documento, ricordiamo:

  • è stata precisata la disciplina relativa al momento di nomina del RUP, chiarendo che l’individuazione debba avvenire «nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione»
  • è stato altresì opportunamente precisato che la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa
  • sono state apportate alcune significative modifiche al co. 5 (disposizione che legittima l’ANAC all’adozione delle Linee Guida in esame, almeno nella parte in cui esse assumono valenza vincolante)

Il parere del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno presentato alcune osservazioni , relative alla modifiche apportate alle linee guida n. 3, tra le più significanti ricordiamo:

  • essendo linee guida di carattere vincolante, per il Cds, per ragioni di certezza giuridica, andrebbero immediatamente evidenziate per gli operatori quali siano in concreto le parti del testo modificate, se del caso utilizzando appositi accorgimenti grafici
  • bisognerebbe inoltre integrare le previsioni relative alla nomina del RUP attraverso specifici riferimenti alla disciplina relativa ai presupposti e alle modalità di nomina
  • per quanto riguarda gli appalti e le concessioni di lavori di importo inferiore a 150mila euro lo schema sottoposto al parere consente, in caso di carenza in organico di un tecnico, che l’incarico di RUP sia affidato “a un dirigente laureato in materie giuridiche”. L’Autorità dovrebbe valutare se tale requisito risulti sproporzionato per eccesso, con particolare riguardo alla necessità della qualifica dirigenziale
  • occorrerebbe specificare meglio la previsione secondo cui l’esperienza specifica richiesta al RUP risulta limitata al solo “affidamento di appalti e concessioni”
  • è opportuno chiarire meglio la nozione di “categorie particolari di prodotti o servizi”, per la cui acquisizione la stazione appaltante può richiedere che il RUP sia in possesso di particolari e ulteriori requisiti di formazione o professionali

 

Clicca qui per scaricare le linee guida n. 3

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