L’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nel nuovo Codice Appalti
Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nel codice dei contratti pubblici: criteri, punteggi e regole
L’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) è uno dei due criteri di aggiudicazione previsti dal Codice Appalti, quello “ordinario” di aggiudicazione negli appalti pubblici, in linea con il principio del risultato e l’obiettivo di selezionare l’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.
Questo approccio si discosta dal mero “minor prezzo” ponendo enfasi sulla qualità, l’innovazione e la sostenibilità delle proposte, specialmente per contratti ad alto contenuto tecnologico, servizi intellettuali o ad alta intensità di manodopera.
La predisposizione dei documenti di gara richiede particolare attenzione nella definizione dei criteri, dei punteggi e delle prestazioni richieste. Per la redazione della documentazione tecnica puoi utilizzare un software per capitolati speciali, aggiornato alla normativa vigente e utile per predisporre capitolati e documenti d’appalto.
Cos’è l’offerta economicamente più vantaggiosa?
L’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio disciplinato dall’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 attraverso il quale la stazione appaltante individua l’offerta migliore sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oppure, quando consentito, sulla base dell’elemento prezzo o del costo.
Il costo può essere valutato anche secondo un criterio di comparazione costo/efficacia, come il costo del ciclo di vita.
Quando viene utilizzato il miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione non riguarda quindi soltanto il ribasso economico: assumono rilievo anche gli aspetti tecnici, qualitativi, ambientali, sociali, organizzativi e innovativi collegati all’oggetto dell’appalto.
I documenti di gara devono individuare criteri coerenti con la natura, l’oggetto e le caratteristiche del contratto, in modo da consentire un confronto effettivo tra le offerte e valorizzare gli elementi realmente rilevanti per il risultato dell’affidamento.
Quali sono le novità per l’OEPV del nuovo Codice?
Sono diverse le novità del D.Lgs. 36/2023 rispetto alla normativa precedente (D.Lgs. 50/2016). Di seguito ti propongo uno schema esemplificativo che riporta le differenze tra l’art. 95 del vecchio codice appalti e l’art. 108 del nuovo codice. Le differenze riguardano nello specifico i contratti e gli affidamenti che possono essere aggiudicati esclusivamente tramite OEPV.

Art. 95 vecchio codice appalti vs art. 108 nuovo codice appalti: l’offerta economicamente più vantaggiosa
Rispetto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 108 del nuovo Codice modifica sia il perimetro dei contratti per i quali è obbligatorio il miglior rapporto qualità/prezzo sia le regole relative alla ponderazione della componente tecnica ed economica. Tra le principali novità rientrano l’eliminazione del limite generale del 30% per il punteggio economico, le nuove fattispecie nelle quali il miglior rapporto qualità/prezzo è obbligatorio e specifiche disposizioni per appalti informatici, servizi ad alta intensità di manodopera e trasporti scolastici.
Esiste ancora il limite del 30% al punteggio economico?
Con il D.Lgs. 36/2023 è stato eliminato il precedente limite generale che, nell’OEPV, consentiva di attribuire alla componente economica un peso massimo del 30%. Il nuovo Codice lascia quindi alla stazione appaltante una maggiore discrezionalità nella distribuzione dei punti tra qualità e prezzo, purché la ponderazione sia coerente con l’oggetto e le caratteristiche dell’appalto.
L’eliminazione della regola generale 70/30 non significa però che non esistano più limiti alla componente economica. Il Codice prevede infatti specifici tetti per determinate categorie di contratti.
In particolare:
- nei contratti ad alta intensità di manodopera il punteggio economico non può superare il 30%;
- per i servizi di trasporto relativi a uscite didattiche e viaggi di istruzione il punteggio economico non può superare il 30%;
- per determinati beni e servizi informatici utilizzati in contesti connessi alla tutela degli interessi nazionali strategici il punteggio economico non può superare il 10%.
Al di fuori dei casi nei quali il legislatore stabilisce espressamente un limite, spetta alla stazione appaltante calibrare il rapporto tra componente tecnica ed economica in funzione delle caratteristiche del contratto.
Importante novità del D.Lgs. 36/2023 riguarda l’eliminazione del tetto massimo del 30% per il punteggio economico relativo all’elemento costo e conseguentemente il tetto minimo del 70% riferito alla qualità.
È opportuno evidenziare la soppressione del comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 che conteneva questa indicazione relativa al tetto massimo. La scelta del nuovo codice dipende dall’analisi economica, che ha dimostrato come la stessa contenga elementi critici secondo quanto rilevato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.) con la segnalazione S4143 in data 23 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si evince la volontà di riporre tutto nelle mani delle stazioni appaltanti: spetta a loro, svincolate da soluzioni precostituite, decidere quanto incidano l’aspetto tecnico e l’aspetto economico. Questo dovrebbe generare maggiore fruizione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adeguando il peso delle due componenti (prezzo e qualità) alle caratteristiche effettive dello specifico appalto.
Bisogna considerare che la scelta di una formula influenza inevitabilmente l’attribuzione del punteggio su una delle componenti (prezzo o qualità). È fondamentale che la stazione appaltante valuti l’interdipendenza degli elementi, considerando anche che una maggiore complessità della parte tecnica e un punteggio elevato per tale ragione, non sempre significa scegliere l’offerta tecnica migliore.
L’analisi economica ha evidenziato che le formule di utilizzo più comuni (lineari, paraboliche, al prezzo minimo o anche alla media) sono di utile applicazione e inducono gli operatori economici ad abbassare i prezzi e/o migliorare la qualità anche solo attraverso l’uso di base d’asta, di prezzi minimi o di semplici parametri discrezionali. Applicando una formula parabolica, la stazione appaltante, anche attraverso la scelta di un parametro della formula, può evitare che gli operatori economici competano eccessivamente sul prezzo, limitando la qualità dell’offerta: la scelta del parametro determina l’incentivo ad abbassare i prezzi.
Il garante ha condotto una disamina di casistiche che ha fatto emergere la necessaria attenzione che le stazioni appaltanti devono avere per evitare accordi tra operatori, cercando di limitare situazioni in cui gli operatori possano conseguire tutti lo stesso punteggio tecnico, dato che tale situazione inevitabilmente favorisce gli accordi sul prezzo.
La scelta del nuovo Codice tiene conto anche delle criticità concorrenziali emerse nell’applicazione della precedente disciplina. La ponderazione e la formula utilizzata per attribuire il punteggio economico incidono infatti sul comportamento dei concorrenti: formule differenti possono incentivare maggiormente la competizione sul prezzo oppure ridurne l’incidenza a favore della qualità. Per questo la stazione appaltante deve valutare con attenzione l’effetto concreto del sistema di punteggio prescelto.
Come incide la cybersicurezza negli appalti informatici?
Il comma 4 dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 contiene una precisazione circa l’approvvigionamento di beni e servizi informatici. In queste attività, le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione gli elementi di cybersicurezza, sempre circa la valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del miglior rapporto qualità prezzo. Devono attribuire ad esso grande rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi in cui i beni e servizi informatici oggetto di appalto siano impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico (max al 10%).
Come si stabiliscono criteri, pesi e punteggi nell’OEPV?
I documenti di gara devono indicare i criteri utilizzati per valutare l’offerta e la relativa ponderazione, in modo che gli operatori conoscano prima della presentazione delle offerte quali caratteristiche saranno premiate e quale peso sarà attribuito a ciascun elemento.
La stazione appaltante assegna quindi a ciascun criterio un peso o punteggio, espresso in punti o in percentuale sul totale disponibile. Quando necessario, ciascun criterio può essere ulteriormente articolato in sub-criteri e relativi sub-pesi o sub-punteggi.
Ad esempio, un criterio denominato “Qualità tecnica”, del valore complessivo di 60 punti, potrebbe essere articolato in:
- qualità progettuale: 30 punti;
- esperienza specialistica: 15 punti;
- organizzazione del servizio: 10 punti;
- soluzioni innovative: 5 punti.
I criteri devono essere collegati all’oggetto dell’appalto e non possono attribuire un vantaggio arbitrario o alterare il contenuto sostanziale dell’affidamento.
L’elemento relativo al costo può assumere anche la forma di un prezzo o costo fisso: in questo caso gli operatori economici competono esclusivamente sulla qualità dell’offerta.
I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.
A differenza della formulazione del comma 6 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, è stata eliminata l’elencazione esemplificativa dei criteri utilizzati, che potrebbero trovare spazio in norme attuative di carattere secondario.
È previsto che l’elemento relativo al costo possa assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
La ponderazione
Secondo il comma 4, i documenti di gara (il bando o il documento descrittivo) riportano i criteri di valutazione e il relativo sistema di ponderazione. In pratica, la stazione appaltante attribuisce un valore per ogni criterio, definendo così un “peso/punteggio” (espresso in punti o in percentuale sul totale). Per ciascun criterio principale possono essere definiti sub-criteri e relativi sub-pesi (o sub-punteggi). Ad esempio, un criterio “Qualità tecnica” può avere sub-criteri come “Qualità progettuale” (30 punti), “Esperienza specialistica” (20 punti), “Soluzioni organizzative” (10 punti), ecc. Il punteggio non deve in nessun caso alterare l’oggetto dell’affidamento.
Nei casi in cui la ponderazione non sia possibile, le stazioni appaltanti indicano già nel bando di gara l’importanza dei criteri in ordine decrescente. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
Per questo motivo è opportuno:
- dividere in maniera netta i punteggi dei criteri circa l’oggetto principale e quelli circa gli oggetti secondari;
- attribuire un punteggio limitato o nessun punteggio per quei criteri ritenuti non essenziali rispetto alle esigenze della stazione appaltante.
Scompare il limite per il punteggio economico fino al 30% (e di conseguenza il tetto minimo del 70% riferito alla qualità).
Il comma 8 stabilisce che se la ponderazione numerica non è possibile per ragioni oggettive, si può indicare semplicemente l’ordine decrescente di importanza dei criteri; ma anche in questo caso il metodo di assegnazione del punteggio deve portare a un unico indice finale che individua l’offerta migliore. È stata eliminata l’elencazione esemplificativa dei criteri utilizzati, che appaiono da inserire eventualmente in una normativa attuativa di carattere secondario.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. La disposizione è presente anche nel vecchio codice ed è una conferma dell’orientamento giurisprudenziale volto a descrivere l’omissione in questione quale causa di esclusione. Proprio per questo è stato espressamente inserito l’inciso “a pena di esclusione” per dare maggiore forza e maggiore certezza alla norma.
L’ordine decrescente di importanza dei criteri
Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
Cosa succede se non è possibile ponderare i criteri?
Quando, per ragioni oggettive, non è possibile attribuire una ponderazione numerica ai criteri di valutazione, l’art. 108 consente alla stazione appaltante di indicarli nei documenti di gara in ordine decrescente di importanza.
Anche in questo caso la metodologia utilizzata deve consentire di arrivare a un unico risultato finale attraverso il quale individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Obbligo di OEPV: quali sono i casi?
Il comma 2 dell’articolo 108 prevede le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo (di fatto, quindi, rende obbligatorio l’utilizzo di questo criterio) del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’OEPV:
- contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. Nessuna novità rispetto al vecchio codice;
- contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 €. In questo caso notiamo un innalzamento della soglia prima fissata a 40.000 €;
- contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Anche in questo caso registriamo un innalzamento della soglia che prima era fissata a 40.000 €;
- affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione. Il vecchio codice non prevedeva questo punto;
- affidamenti di appalto integrato. Il vecchio codice non prevedeva questo punto.
Come era già stato precisato nella relazione illustrativa del D.Lgs 36/2023, le suddette soglie sono state alzate da 40.000 € a 140.000 € per 3 motivi:
- esigenze di carattere sistematico;
- mutamento del quadro economico e sociale;
- limitato ambito applicativo residuo per le procedure diverse dall’affidamento diretto in tali ipotesi.
Le lettere d. ed e. sono state aggiunte dal nuovo codice.
Queste ipotesi appena elencate coincidono con i settori ritenuti ad alta complessità tecnica e ad elevato impiego di qualità progettuali o gestionali. Per tutti gli altri appalti, in via generale l’OEPV resta il criterio di aggiudicazione ordinario; il minor prezzo può essere usato solo per servizi e forniture «con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato», ad eccezione dei servizi ad alta intensità di manodopera. In altre parole, tranne i casi rigorosamente previsti (es. bandi di beni o servizi di largo consumo con elevata standardizzazione), è sempre necessario premiare la qualità. La Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2019 aveva già chiarito che “in presenza di servizi ad alta intensità di manodopera scatta un obbligo speciale di adozione del criterio dell’OEPV […] che non ammette deroghe”: principio ribadito ed esteso dal nuovo Codice.
Obbligo dell’OEPV anche per i contratti relativi ai servizi di trasporto: modifica del D.L. 127/2025
Il D.L. 127/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 2025, recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026” contiene una modifica, la sedicesima in 30 mesi, relativa al Codice dei Contratti Pubblici.
Nello specifico l’articolo 5 del decreto legge modifica l’articolo 108 comma 2 e comma 4 del D.L.gs. 36/2023, introducendo l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado.
Per i suddetti contratti si applicano le regole già previste per quelli ad alta intensità di manodopera: tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% e valorizzazione degli elementi qualitativi, con particolare attenzione alla sicurezza del trasporto, all’accessibilità per le persone con disabilità e alle competenze professionali dei conducenti.
Più nel dettaglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2“ lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti“.
La disposizione è in vigore dal 10 settembre, si attende la conversione parlamentare.
Valutazione dell’OEPV: criteri qualitativi e quantitativi dell’offerta
La stazione appaltante svolge un ruolo fondamentale nella definizione dei criteri. Essa decide liberamente quali elementi di valutazione adottare, purché pertinenti all’oggetto del contratto e nel rispetto dei principi generali (trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità). In fase di predisposizione del bando l’amministrazione deve motivare la scelta dei criteri e dei pesi, collegandoli alle finalità dell’appalto. La giurisprudenza amministrativa ricorda che tale discrezionalità tecnica non è arbitraria: i criteri devono essere logicamente coerenti con il risultato e l’assenza di motivazione può portare all’annullamento.
Nella valutazione dell’OEPV si combinano criteri qualitativi e criteri quantitativi. I primi attengono agli aspetti tecnici e funzionali dell’offerta, ad esempio la qualità progettuale, l’innovazione delle soluzioni, la sostenibilità ambientale, la capacità organizzativa o i servizi aggiuntivi proposti. I criteri quantitativi sono legati a grandezze misurabili come il prezzo, i costi di esercizio, i tempi di realizzazione, gli oneri annuali o altri dati numerici specifici. Il comma 4 dell’art. 108 precisa che, per garantire l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, vanno valorizzati elementi qualitativi oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.
Va sottolineato che i criteri devono essere coerenti con l’oggetto dell’appalto (art. 108 comma 6) e direttamente legati al contratto. Ad esempio, in un appalto di servizi informatici di livello strategico la normativa prevede di dare peso speciale agli aspetti di cybersicurezza, addirittura imponendo un tetto massimo del 10% al punteggio economico. Allo stesso modo, per i contratti ad alta intensità di manodopera è stabilito che il peso assegnato alla componente economica non possa superare il 30%, valorizzando così soprattutto i fattori qualitativi (es. qualità del personale, metodologia operativa, organizzazione del servizio). In generale, quindi, il mix dei criteri è lasciato alla stazione appaltante, purché motivato e trasparente: ogni aspetto dell’offerta va quantificato e misurato in punti, in modo da permettere un confronto effettivo tra i concorrenti.
Delibera ANAC 424/2025: è corretto privilegiare la qualità sull’elemento economico
L’ANAC, con la delibera n. 424/2025, ha confermato che nelle gare OEPV la Stazione Appaltante può attribuire un peso maggiore alla componente tecnica rispetto a quella economica, purché la scelta valorizzi la qualità e garantisca concorrenza effettiva sui profili tecnici. Nel caso di refezione scolastica, il punteggio 80 tecnico/20 economico è giustificato dalla rilevanza dei processi qualitativi. La normativa non impone limiti minimi alla componente economica e consente procedure basate prevalentemente su criteri qualitativi. La ponderazione adottata è quindi considerata ragionevole e immune da censure. Leggi l’intero approfondimento.
Criteri premiali
Inoltre l’art. 108 prevede criteri premiali per obiettivi sociali ed economici: ad esempio, si può assegnare punteggio aggiuntivo alle offerte di imprese con sede locale (principio di prossimità), a imprese di piccole e medie dimensioni (favorendo le PMI locali) o a chi garantisce pari opportunità di genere tra i propri dipendenti. Tali bonus sono ammessi compatibilmente con il diritto UE e perseguono politiche di sviluppo locale e di equità. In sostanza, la stazione appaltante ha ampi margini nel calibrare i criteri, ma deve sempre garantire che siano oggettivi, chiari e commisurati all’appalto.
Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 198/2006.
Migliorie nelle gare OEPV: le firma il geometra o l’ingegnere?
TAR Campania 5280/2026
Il TAR chiarisce che la firma di un ingegnere non è automaticamente necessaria per le migliorie contenute nell’offerta tecnica, anche quando riguardano opere idrauliche o impiantistiche. Se la proposta non costituisce un nuovo progetto e non comporta calcoli strutturali o specialistici, può essere sufficiente la sottoscrizione del geometra, purché l’attività rientri nelle sue competenze professionali. La distinzione decisiva è quindi tra descrizione della miglioria e vera attività progettuale: quest’ultima richiede il professionista abilitato secondo la specifica disciplina delle competenze. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Requisiti premianti nell’offerta tecnica: quando diventano obblighi contrattuali?
Consiglio di Stato 6892/2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6892/2026, chiarisce il rapporto tra requisiti premianti dell’OEPV e requisiti di esecuzione. Se la lex specialis configura una miglioria come impegno contrattuale, la sua concreta fattibilità può essere verificata nella fase di esecuzione. Il mancato rispetto futuro dell’impegno non equivale automaticamente a una falsa dichiarazione resa in gara.
Per il requisito TSN, rilevano esclusivamente le specifiche tecniche effettivamente richieste dalla documentazione di gara. La sentenza conferma quindi l’importanza di distinguere tra caratteristiche valutate ai fini del punteggio e obblighi da realizzare durante l’esecuzione. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Esempio bando di gara con OEPV
Stazione appaltante: Comune di **** – Settore Lavori Pubblici
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 D.Lgs. 36/2023)
CUP: ****
CIG: ****
Oggetto dell’appalto
Affidamento del servizio di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del Comune, comprensiva di gestione smart-lighting, telecontrollo, manutenzioni preventive e correttive, monitoraggio energetico e pronto intervento h24.
Importo a base di gara
Importo complessivo: € 450.000,00 (oltre IVA)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.000,00
Durata del contratto: 36 mesi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa
Elementi qualitativi (max 60 punti)
A) Progetto tecnico-organizzativo
Valutazione di:
- modello organizzativo del servizio
- programmazione degli interventi
- struttura operativa e turnazione
- gestione del pronto intervento
B) Soluzioni tecnologiche e digitali
Valutazione di:
- sistemi di telecontrollo
- automazione e sensorizzazione
- strategie di riduzione dei consumi energetici
C) Miglioramenti proposti
Valutazione di:
- attività aggiuntive rispetto al capitolato
- ampliamento dei livelli di servizio (SLA)
Elemento economico (max 40 punti)
Valutazione della proposta ricevuta
Presentazione delle offerte
Le offerte dovranno essere presentate tramite la piattaforma telematica regionale entro le ore 12:00 del 30/01/2026. L’apertura della Documentazione Amministrativa avverrà in seduta pubblica il 02/02/2026.
Aggiudicazione
L’aggiudicazione non è immediatamente efficace e diverrà tale dopo la verifica dei requisiti dichiarati (art. 100 D.Lgs. 36/2023).In caso di offerte anomale si procederà alla verifica ai sensi dell’art. 110.
Inversione procedimentale offerta economicamente più vantaggiosa
L’inversione procedimentale nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è un modo per rendere le gare più rapide e meno soggette a contenzioso pre-aggiudicazione. Si tratta della possibilità, riconosciuta alle stazioni appaltanti, di valutare prima le offerte tecnica ed economica e solo dopo la documentazione amministrativa dei concorrenti. Lo scopo è accelerare l’iter ed evitare che le verifiche amministrative ostacolino o rallentino l’esame delle offerte. Il fondamento normativo è l’art. 107 del D.Lgs. 36/2023, che consente l’inversione nei settori ordinari, speciali e per tutte le tipologie di affidamento tramite gara.
Come funziona concretamente l’inversione nel sistema OEPV
Quando applicata in una gara con criterio OEPV, la procedura si può svolgere in questo modo:
- apertura e valutazione dell’offerta tecnica: la Commissione giudicatrice:
- apre la busta tecnica;
- valuta gli elementi qualitativi secondo i criteri e sub-criteri del disciplinare;
- attribuisce i punteggi.
- apertura dell’offerta economica
- applicazione della formula prescelta e attribuzione dei punteggi economici;
- formazione della graduatoria provvisoria basata sul punteggio finale.
- verifica della documentazione amministrativa SOLO sul primo in graduatoria
- si apre e si verifica la documentazione amministrativa solo dell’operatore primo classificato;
- se conforme, si procede con l’aggiudicazione;
- se irregolare o non conforme si passa all’esclusione e si procede con la verifica sul secondo classificato, e così via.
TAR Sicilia 985/2026: si possono rivalutare le offerte tecniche dopo l’apertura delle buste?
Il TAR Catania, con la sentenza n. 985/2026, ribadisce che nelle gare OEPV la Commissione non può rivalutare l’offerta tecnica dopo l’apertura delle offerte economiche, salvo evidenti errori materiali. Nel caso esaminato, la revisione dei punteggi tecnici aveva ribaltato la graduatoria e portato alla revoca dell’aggiudicazione originaria. Il giudice ha ritenuto illegittima l’autotutela esercitata dalla stazione appaltante, poiché fondata su una nuova valutazione discrezionale dell’offerta tecnica. La decisione tutela il principio di segretezza dell’offerta economica, che deve restare ignota fino alla conclusione della valutazione qualitativa. Leggi l’approfondimento.
Come si attribuisce il punteggio agli elementi quantitativi?
Per gli elementi quantitativi il punteggio viene normalmente attribuito attraverso formule matematiche definite preventivamente nei documenti di gara.
Nel caso dell’offerta economica, ad esempio, la stazione appaltante può stabilire un prezzo posto a base di gara rispetto al quale i concorrenti formulano il proprio ribasso. La formula adottata determina come le differenze tra le offerte economiche vengono trasformate in punteggi.
Una delle modalità utilizzabili è l’interpolazione lineare, attraverso la quale il punteggio cresce in funzione del ribasso offerto secondo il rapporto stabilito dalla formula di gara.
La scelta della formula non è neutra: formule diverse possono rendere più o meno conveniente una forte competizione sul prezzo. Per questo la metodologia deve essere coerente con l’equilibrio che la stazione appaltante intende perseguire tra componente economica e qualità della prestazione.

Metodo quantitativo codice appalti art.95, interpolazione lineare
Le Linee guida ANAC n. 2 sono ancora applicabili all’OEPV?
Le Linee Guida ANAC n. 2 costituiscono ancora un utile riferimento tecnico per comprendere alcuni metodi e formule utilizzati nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma sono state emanate nell’ambito del precedente D.Lgs. 50/2016 e non costituiscono la disciplina attuativa del D.Lgs. 36/2023.
Le Linee guida n. 2 sono state approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018.
Il loro interesse attuale è quindi soprattutto metodologico: descrivono sistemi per trasformare valutazioni qualitative e quantitative in punteggi e per individuare, attraverso un unico risultato finale, l’offerta migliore.
Tra i metodi illustrati rientrano:
- metodo aggregativo compensatore;
- AHP – Analytic Hierarchy Process;
- ELECTRE;
- TOPSIS;
- EVAMIX.
L’eventuale utilizzo di tali metodologie deve comunque essere verificato alla luce dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, delle caratteristiche della singola gara e della relativa lex specialis.
Come funziona il metodo aggregativo compensatore?
Il metodo aggregativo compensatore determina il punteggio complessivo di ciascuna offerta sommando i risultati ottenuti sui diversi criteri, ciascuno ponderato in funzione del peso attribuito dalla stazione appaltante.
La formula generale è:
C(a) = Σ [Wi × V(a)i]
dove:
- C(a) è l’indice complessivo di valutazione dell’offerta;
- Wi è il peso attribuito al criterio i-esimo;
- V(a)i è il coefficiente ottenuto dall’offerta rispetto al criterio i-esimo, generalmente compreso tra 0 e 1.
Il metodo è definito “compensatore” perché un risultato meno favorevole ottenuto su un criterio può essere compensato da risultati migliori conseguiti sugli altri criteri.

Metodo aggregativo compensatore
Quali altri metodi multicriteriali possono essere utilizzati?
Oltre al metodo aggregativo compensatore, le Linee guida ANAC n. 2 descrivono altre metodologie multicriteriali che possono risultare utili nelle procedure caratterizzate da una pluralità di elementi qualitativi e quantitativi:
- Metodo AHP (Analytic Hierarchy Process): utilizza il confronto a coppie (spesso tramite la scala semantica di Saaty) per determinare il peso relativo di ogni criterio e il coefficiente di prestazione di ciascuna offerta, riducendo le incoerenze;
- Metodo TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution): valuta le offerte in base alla loro distanza dalla soluzione ideale (migliore teorica) e dalla soluzione non-ideale (peggiore teorica). L’offerta migliore è quella più vicina all’ideale e più lontana dalla non-ideale;
- Metodo ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality): basato sui concetti di concordanza (maggioranza di criteri favorevoli) e non-sconcordanza (assenza di ragioni forti per rifiutare l’offerta), è utile per stabilire una relazione di outranking (prevalenza) tra le offerte;
- Metodo EVAMIX: simile al TOPSIS, combina i criteri di valutazione sia quantitativi che qualitativi in un unico indice.
La metodologia prescelta deve essere coerente con l’oggetto e la complessità dell’appalto e deve essere descritta chiaramente nei documenti di gara.
Come funziona il confronto a coppie nell’OEPV?
La valutazione discrezionale degli elementi qualitativi può avvenire in 2 modi:
- attribuzione di punteggi;
- confronto a coppie.
Attribuzione di punteggi motivati
Il primo dei 2 metodi consiste nell’attribuzione di punteggi a cui si deve dare una adeguata motivazione che possa spiegare nel dettaglio i motivi per cui è stata preferita un’offerta ad un’altra.
Metodo del confronto a coppie
Il metodo del confronto a coppie si divide in 2 fasi:
- fase 1: si registra un confronto individuale delle offerte in gara, ogni commissario è chiamato ad esprimere una preferenza in merito alle offerte che avviene tramite confronto a 2 a 2. Ogni commissario attribuisce un valore variabile da 0 a 6 che esprime il grado della preferenza quantificato come segue:
- 1: parità;
- 2: minima;
- 3: piccola;
- 4: media;
- 5: grande;
- 6: massima.
Si delinea una matrice triangolare che riporta il numero di righe e di colonne pari al numero dei partecipanti meno uno. In ogni casella viene inserito il risultato del confronto tra 2 operatori economici.
- fase 2: i valori attribuiti da tutti i commissari per ciascuna offerta sommati tra loro o in media diventano coefficienti da 0 a 1 da moltiplicare con il punteggio da assegnare sulla base di ciascun criterio.
Esempio calcolo confronto a coppie OEPV in 5 step
Per capire come funziona il metodo del confronto coppie, facciamo un esempio pratico.
Immaginiamo di avere 5 offerte ammesse, 3 commissari chiamati a valutarle, 8 elementi su cui basarsi.
Il peso stabilito per l’aspetto economico è pari a 20, quello per l’aspetto tecnico-qualitativo è pari a 80.
1 step: analisi dei dati
Il primo passaggio è quello di analizzare i dati inziali. Quante offerte sono state ammesse e ritenute idonee, quanti commissari sono chiamati a valutarle, quanti e quali sono gli elementi da prendere in considerazione, i pesi attribuiti sia alla parte economica che a quella tecnico-qualitativa. Possiamo riassumere i dati nella seguente tabella:

Tabella 1: Confronto a coppie, dati iniziali
2 step: offerta tecnica ed offerta economica con relativi pesi
Le 2 tabelle riportate di seguito indicano i pesi specifici attribuiti all’offerta tecnico-qualitativa (80) e all’offerta economica (20), dettagliando gli interventi migliorativi che dovranno essere effettuati.

Tabella 2: Offerta tecnica ed economica confronto a coppie OEPV
3 step: preferenza offerte confronto a coppie, la scala semantica
Una volta stabiliti i pesi delle relative offerte, ciascun commissario procede a compilare la tabella di confronto a coppie. Le preferenze vengono espresse sulla base della scala semantica indicata nell’allegato alle linee guida Anac n.2:

Tabella 3: Preferenze offerte confronto a coppie
Il valore “0” indica che è stata espressa una preferenza per una delle 2 offerte prese in considerazione in una scala da 2 a 6 (1 indica parità, quindi la preferenza è attribuita ad entrambe).
4 step: confronto a coppie: valutazione dei commissari
Ogni commissario procede a compilare la propria valutazione in merito al confronto a coppie, secondo i criteri previsti dalla scala semantica.
Le tabelle seguenti riportano le valutazioni dei 3 commissari.
Per ogni tabella si valuta il punteggio ricevuto da ogni offerta (sommando i rispettivi valori), ottenendo i seguenti risultati:
Commissario 1
- Offerta 1: 5+0+4+3=12;
- Offerta 2: 0+1+6+0=7;
- Offerta 3: 2+0+3+2=7;
- Offerta 4: 4+0+1+0=5;
- Offerta 5: 0+0+3+0=3.
Commissario 2
- Offerta 1: 4+0+5+4=13;
- Offerta 2: 0+1+6+0=7;
- Offerta 3: 3+0+2+2=7;
- Offerta 4: 4+0+1+0=5;
- Offerta 5: 3+0+0+0=3.
Commissario 3
- Offerta 1: 5+0+3+4=12;
- Offerta 2: 0+1+6+0=7;
- Offerta 3: 1+0+4+2=7;
- Offerta 4: 4+0+1+1=6;
- Offerta 5: 0+0+0+3=3.
Si procede a sommare i valori ottenuti.
Punteggio definitivo:
- Offerta 1: 12+13+12=37;
- Offerta 2: 7+7+7=21;
- Offerta 3: 7+7+7=21;
- Offerta 4: 5+5+6=16;
- Offerta 5: 3+3+3=9.
5 step: calcolo offerta economicamente più vantaggiosa
La procedura di assegnazione dei punteggi deve essere svolta per ogni criterio da sottoporre a giudizio (nel caso in esame per ciascuno degli 8 interventi migliorativi). Per ogni commissario e per ogni elemento di valutazione si ottengono appositi punteggi. Questi unitamente ai valori rapportati al punteggio massimo (rapportati a 1) vengono inseriti in altre tabelle riassuntive.

Tabelle offerte punteggi e coefficienti
Detto i l’elemento di valutazione i-esimo (ossia; realizzazione opere migliorative, riduzione disagi , ecc.) e detto Wi il sub-peso attribuito allo stesso (devi Tabella 2), per ogni offerta (a), (nell’esempio specifico dall’offerta 1 all’offerta 5), possiamo ottenere l’indice di valutazione per ogni commissario, con la seguente formula.
C(a) = Σi=1,n [Wi * V(a)i]
dove:
- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
- n = numero totale dei requisiti
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
I coefficienti di natura qualitativa, invece, si determinano effettuando la media dei coefficienti di valutazione (tra 0 e 1) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Si procede a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra 0 e 1) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre seguendo la formula:
- V(a)i = Mi/Mmax
dove:
- Mi= media attribuita al requisito (i)
- Mmax= media più alta (individuata confrontando le medie inerenti il requisito (i) di tutte le offerte)
La predisposizione dei criteri, dei punteggi e della documentazione di gara richiede un controllo puntuale della normativa applicabile. Un software per capitolati speciali può supportare la redazione e l’aggiornamento della documentazione necessaria per gli appalti pubblici.
Confronto a coppie nell’OEPV: come devono essere attribuiti i punteggi all’offerta tecnica?
TAR Campania Adunanza Plenaria n. 16/2022
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5196/2026, annulla l’aggiudicazione per il mancato rispetto del confronto a coppie previsto dal disciplinare. Ogni commissario deve esprimere autonomamente le proprie preferenze e tali valutazioni devono risultare dalla documentazione di gara. La successiva sintesi collegiale non può sostituire la fase individuale, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022. La mancata verbalizzazione delle valutazioni individuali impedisce di ricostruire il procedimento e vizia l’intera valutazione dell’offerta tecnica. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Proposte migliorative e varianti: qual è la differenza?
Le stazioni appaltanti non possono assegnare punteggi a proposte che introducano opere o prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. Inoltre, qualsiasi modifica che intervenga dopo l’aggiudicazione — incluse quelle derivanti da decisioni dell’autorità giudiziaria e anche in presenza di inversione procedimentale — non incide sul calcolo delle medie né sulla determinazione della soglia di anomalia delle offerte eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.
Le varianti rappresentano una modifica al progetto la cui ammissibilità dipende dal parere favorevole della stazione appaltante. La differenza tra proposte migliorative e varianti risiede nel grado di profondità delle modifiche. Le soluzioni migliorative possono manifestarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara;
le varianti, invece, modificano il progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. Secondo il comma 14 bis dell’art. 95 la stazione appaltante non può attribuire punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale posto a base di gara. Le opere aggiuntive nascono per una migliore rispondenza alle esigenze delle stazioni appaltanti.
Le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere nel bando di gara la presentazione di varianti da parte degli offerenti e che, in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono ammesse.
Per la gestione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), soprattutto in gare complesse con molteplici criteri qualitativi e quantitativi da ponderare, il software contabilità lavori è lo strumento più indicato.
TAR Campania 7913/2025: proposte migliorative in gara: poche, ma buone!
Nelle gare OEPV non conta il numero delle migliorie, ma la loro qualità e coerenza con il contesto dell’intervento. Il TAR Campania (sent. n. 7913/2025) ribadisce l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione dell’offerta tecnica. Poche soluzioni migliorative possono prevalere se funzionali, coerenti e ben inserite nel sito, anche rispetto a proposte più numerose ma meno pertinenti. Il sindacato del giudice è limitato ai soli casi di errore macroscopico, illogicità o travisamento. Leggi l’approfondimento.
Minor prezzo o OEPV? Il TAR chiarisce quando un servizio è davvero standardizzato
TAR Sicilia 2633/2026
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2633/2026, chiarisce che il minor prezzo è utilizzabile solo per servizi realmente standardizzati, ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023. La semplice serialità o ripetitività delle prestazioni non è sufficiente a giustificare tale criterio. Nemmeno una tariffa unica stabilita dalla stazione appaltante dimostra la standardizzazione, se le prestazioni variano in base alle esigenze concrete. Occorre che caratteristiche e modalità qualitative siano predeterminate e tali da rendere irrilevante il confronto sulla qualità. Nel caso esaminato, il TAR ha quindi ritenuto illegittimo il minor prezzo e annullato gli atti della procedura. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Offerta economicamente più vantaggiosa, le FAQ
Qual è la differenza tra OEPV e criterio del minor prezzo?
Con l’OEPV la stazione appaltante può valutare, oltre alla componente economica, anche la qualità tecnica dell’offerta secondo criteri e punteggi prestabiliti. Il minor prezzo concentra invece il confronto essenzialmente sull’elemento economico ed è utilizzabile nei casi consentiti dall’art. 108 del D.Lgs. 36/2023.
È possibile fissare il prezzo e far competere gli operatori soltanto sulla qualità?
Sì. I documenti di gara possono prevedere un prezzo o un costo fisso, lasciando agli operatori economici la competizione esclusivamente sugli elementi qualitativi dell’offerta. In questo caso la graduatoria dipende dalla valutazione tecnica effettuata secondo i criteri stabiliti dalla stazione appaltante.
In una gara OEPV si possono attribuire 80 punti alla tecnica e 20 al prezzo?
Sì, se la ripartizione è coerente con l’oggetto e le caratteristiche dell’appalto. Il D.Lgs. 36/2023 non stabilisce un punteggio economico minimo generale. La stazione appaltante può quindi attribuire maggiore peso alla qualità, fermo restando il rispetto degli specifici limiti previsti per determinate categorie di contratti.
La formula utilizzata per il prezzo può cambiare il risultato della gara?
Sì. La formula scelta per trasformare ribassi e prezzi in punteggi incide sull’intensità della competizione economica. Formule diverse possono valorizzare maggiormente differenze anche piccole tra i ribassi oppure ridurre l’incidenza del prezzo, per questo devono essere definite preventivamente e risultare coerenti con gli obiettivi dell’appalto.
I criteri di valutazione possono essere modificati dopo la pubblicazione della gara?
I criteri, i relativi pesi e le modalità di attribuzione dei punteggi devono essere definiti nei documenti di gara prima della presentazione delle offerte. La commissione deve applicare le regole stabilite dalla lex specialis e non può introdurre successivamente nuovi criteri o modificare discrezionalmente quelli utilizzati per il confronto tra i concorrenti.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/linee-guida-anac-n-2-lofferta-economicamente-piu-vantaggiosa/



