Linee guida Anac 1 equo compenso

Linee guida Anac n.1: l’equo compenso

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Linee guida Anac n. 1: indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed equo compenso

Le linee guida Anac n. 1 trattano diversi temi importanti: modalità di affidamento, continuità nella progettazione, divieto di subappalto della relazione geologica, cauzione provvisoria e copertura assicurativa. Con un documento integrativo del 2019, l’Anac ha fornito importanti delucidazioni circa l’equo compenso.

Bisogna tener presente che le indicazioni aggiuntive fornite nelle linee guida n. 1 con riferimento al principio dell’equo compenso sono di natura strettamente interpretativa: esse non prevedono nuovi obblighi, ma si limitano ad interpretare ed a fornire suggerimenti in relazione all’applicazione di norme primarie.

Ti ricordo che il dl Bersani ha abrogato l’obbligo di adottare i minimi tariffari, passando quindi ad un sistema che prevede onorari liberi concordati tra professionista e cliente. Tuttavia il professionista, non avendo un tariffario fisso di riferimento da cui attingere, potrebbe essere in difficoltà nel quantificare il compenso. Già in fase di redazione del preventivo (obbligatorio) dovrà prevedere un compenso da richiedere al proprio cliente. Al riguardo, prima di entrare nello specifico della questione, ti consiglio subito di scaricare un software per il calcolo delle parcelle aggiornato secondo la normativa vigente. Potrai calcolare con facilità i corrispettivi per ogni tipo di prestazione commisurato al livello qualitativo dei lavori.

Linee guida Anac n. 1 in 5 punti

Le linee guida Anac n. 1 possono essere sintetizzate nei seguenti 5 punti focali:

  1. modalità di affidamento;
  2. continuità nella progettazione;
  3. divieto di subappalto per la relazione geologica;
  4. cauzione provvisoria e coperture assicurative;
  5. distinzione tra la progettazione e l’esecuzione.

Ti suggerisco di scaricare il testo delle linee guida Anac n. 1 aggiornato al 2019.

Modalità di affidamento

Non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici (art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice appalti.

In particolare, l’art. 157, comma 3, del Codice vieta:

l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

Le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del dl 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Continuità nella progettazione

È opportuno salvaguardare la continuità nella progettazione, per questo è consigliabile affidare progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto.

Può delinearsi il caso di affidamento disgiunto, a patto che il nuovo progettista accetti l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’uso di metodi e strumenti elettronici specifici (BIM) proprio per garantire omogeneità, continuità e coerenza tra i vari livelli della progettazione e trarne così numerosi vantaggi. Al riguardo ti invito a scoprire i vantaggi di software lavori pubblici.

Divieto subappalto relazione geologica

Secondo l’art. 31 comma 8 del codice non è consentito il subappalto della relazione geologica che non comprende le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Cauzione provvisoria e coperture assicurative

La stazione appaltante può chiedere solo la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato), salvo le eccezioni di legge.

Linee guida Anac n. 1: l’equo compenso e la formula bilineare

Con un documento di integrazione alle linee guida n. 1, l’autorità ha chiarito alcuni aspetti importanti circa l’equo compenso. Di cosa si tratta?

Con “equo compenso” si intende un corrispettivo commisurato sia alla quantità che alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale offerta.

Il compenso professionale, in linea di principio, deve essere commisurato alla difficoltà del lavoro da svolgere e dal tempo impiegato.

Le linee guida Anac n.1 forniscono alcune indicazioni utili a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso ad opera dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del dl 148/ 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017.

È opportuno ricordare che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di garantire l’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti. Potrebbe esserci, però, un rischio: nel caso di aggiudicazioni mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa, il ribasso preso in considerazione potrebbe essere molto elevato, tanto da rendere non equo il corrispettivo per l’attività professionale.

In questo caso l’Anac ha individuato una soluzione per le stazioni appaltanti: agire sulla formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo. La formula classica dell’interpolazione lineare (Linee guida n. 2) accentua la concorrenza, incentivando i concorrenti a presentare offerte volte a conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti. Proprio per evitare ciò è stato suggerito di  ricorrere alla formula bilineare.

La formula bilineare scoraggerebbe le offerte con grandi ribassi, poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto. Questa formula, insieme all’attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo potrebbe ritenersi equo proprio perché tiene conto della media di mercato. Al fine di garantire l’equità del compenso, inoltre, non dovrebbero essere richieste prestazioni ulteriori durante l’esecuzione del contratto e non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara.

Ti suggerisco un software per il calcolo delle parcelle semplice e veloce per preparare preventivi professionali, in linea con la normativa vigente. In questo modo sei certo di rispondere all’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell’incarico e comunicare al cliente il preventivo di spesa.

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