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Linee guida Anac sui commissari di gara, il parere del CdS

Linee guida Anac sui criteri di scelta dei commissari di gara ed iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici: il parere del CdS

Con nota del 4 luglio 2016 l’Anac ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive, in relazione alle linee guida elaborate in attuazione da quanto disposto dal nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016).

Il Consiglio di Stato ha reso il parere n.1909/2016 del 14 settembre 2016 sulle linee guida Anac relative ai Criteri di scelta dei commissari gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici.

Ricordiamo che il CdS ha già espresso il proprio parere su:

Linee guida Anac sui criteri di scelta dei commissari di gara

Il 6 luglio 2016 l’Anac ha pubblicato sul proprio sito le linee guida sui Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del dlgs 50/2016.

Ai sensi dell’art. 77 del nuovo Codice Appalti, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo. L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito dell’Autorità.

Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici

Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate su:

  • la composizione della commissione giudicatrice
  • le modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente
  • le funzioni e compiti della commissione

Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico. Al momento in cui riceve l’elenco dei candidati, comunica a questi ultimi:

  • l’oggetto della gara
  • il nominativo delle imprese ammesse
  • la data del sorteggio
  • la data per l’accettazione dell’incarico
  • la della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare

Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente all’Autorità e, eventualmente, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.

L’albo è diviso in una sezione ordinaria e in una speciale.

La sezione ordinaria dell’albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni.

Sono iscritti nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali.

Requisiti di moralità e compatibilità

Sussistono alcune condizioni di iscrizione, secondo cui non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara una serie di figure.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione.

Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo

I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all’Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel proprio regolamento.

Periodicamente sono inviate richieste di aggiornamento agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione.

Sono inoltre previste sanzioni per la mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione.

Parere del CdS sulle linee guida Anac sui criteri di scelta dei commissari di gara

Secondo il CdS, bisogna innanzitutto chiarire la natura non normativa degli atti in esame. Si tratta di linee guida vincolanti, che non lasciano poteri valutativi nella fase di attuazione alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati a darvi concreta attuazione.

Il Consiglio pone, innanzitutto, questioni interpretative di portata generale, relative a:

  • la natura delle determinazioni dell’ANAC
  • l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’Albo
  • la modalità di nomina e regole di attività e responsabilità

Palazzo Spada formula dunque una serie di osservazioni, inerenti:

  • il campo di applicazione
  • la composizione dell’Albo e la modalità di nomina dei commissari “esterni” ed “interni”
  • gli adempimenti delle stazioni appaltanti e funzionalità delle commissioni giudicatrice
  • la comprovata esperienza e professionalità
  • i requisiti di moralità e compatibilità
  • le modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo

In definitiva le osservazioni presentate dal CdS sulle linee guida in esame sono molteplici.

Ricordiamo però che il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio per il documento in esame.

L’Anac ha ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio gli schemi delle richiamate linee guida, per una logica di fattiva cooperazione istituzionale.

Deciderà, dunque, essa stessa come meglio sfruttare le indicazioni fornite dal CdS. Siamo in attesa del via libero definitivo.

 

Clicca qui per scaricare il parere del Consiglio di Stato n. 1919/2016

 

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