L'incremento di volume è sempre ristrutturazione edilizia!

L’incremento di volume non rientra mai nel restauro

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Il restauro ed il risanamento conservativo non prevedono l’incremento di volume, quest’ultimo implica sempre la ristrutturazione edilizia. I chiarimenti del Tar Toscana

Una nuova sentenza del Tar Toscana, la n. 1595/2021, ribadisce la distinzione tra restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia: la differenza sostanziale tra l’uno e l’altro intervento è data dall’incremento di volume.

Il caso

Un privato chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria dopo aver realizzato su due immobili di proprietà e senza alcun permesso diverse opere tra le quali:

  • cambio di destinazione d’uso da cantine e deposito ad abitazione;
  • demolizione di porzioni di muratura portante per creazione di porte e passaggi tra vani;
  • locale ex novo interrato di oltre i 156 m² di superficie;
  • strutture portanti verticali ed orizzontali;
  • un campo da tennis;
  • un pergolato esterno ed una tettoia.

Per l’amministrazione comunale le opere in questione avevano determinato un incremento di volumetria non verificando la condizione della doppia conformità (art. 36 del dpr 380/2001):

  • sia all’epoca del compimento dei lavori (1993) ricadenti in zona “zona omogenea E5: agricola speciale – aree protette”;
  • sia al momento della richiesta del PdC in sanatoria (2013) in cui gli immobili oggetto dei lavori erano sottoposti alla disciplina delle norme tecniche di attuazione riguardanti gli “Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio”.

In entrambi i contesti normativi, infatti, era previsto il solo restauro e risanamento conservativo esteso anche agli spazi aperti esterni, per cui il Comune negava il rilascio del titolo edilizio richiesto in sanatoria, ritenendo le opere ricadenti nel caso della ristrutturazione edilizia.

Si opponeva, quindi, il privato che contestava la cattiva interpretazione del suddetto art. 36 e dell’art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi) del Testo unico dell’edilizia, per cui decideva di fare ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Toscana

A parere dei giudici le opere effettuate hanno determinato un  incremento di superficie e volume superando i limiti del restauro e risanamento conservativo:

Le opere abusive, eseguite in difformità o in assenza di permesso, considerate nel loro insieme, sono senza dubbio ascrivibili alla ristrutturazione edilizia.

Va inoltre considerato che sono stati eseguiti consistenti incrementi di superficie e volume, su entrambi gli edifici residenziali.

Il Tar spiega che il restauro ed il risanamento conservativo sono fondati sul rispetto e mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio:

  • senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dell’organismo edilizio,
  • senza ampliamento dei volumi e delle superfici,

essendo il restauro diretto alla mera conservazione dell’organismo edilizio esistente, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, ed alla restituzione della sua funzionalità.

L’aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell’edificio che richiede il rilascio del permesso di costruire ed eccede i limiti della categoria d’intervento.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Toscana

 

praticus-ta
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