Liberi Professionisti: quando è obbligatoria l’iscrizione ad INARCASSA?

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Gli ingegneri (e gli architetti) che esercitano attività che pur richiedendo conoscenze e competenze acquisite nel corso di studi non sono riservate agli iscritti agli albi professionali non hanno l’obbligo di iscriversi all’INARCASSA.

Gli ingegneri (e gli architetti) che esercitano attività che pur richiedendo conoscenze e competenze acquisite nel corso di studi non sono riservate agli iscritti agli albi professionali non hanno l’obbligo di iscriversi all’INARCASSA.
Questo, in sintesi, è quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3468/2005.
Con tale provvedimento la Corte ha respinto un ricorso presentato dalla Cassa Previdenziale di Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti riconoscendo il diritto di un ingegnere che operava in campo informatico di non iscriversi ad inarcassa.
La vicenda in questione riguarda un ingegnere che svolgeva l’attività di consulente informatico in qualità di libero professionista; la Corte ha ritenuto che, poiché tale attività può essere esercitata anche da soggetti non iscritti all’albo professionale degli ingegneri, non sussistesse l’obbligo di iscrizione all’INARCASSA.
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