Liberi professionisti esentati dall’IRAP secondo la C.T.R. di Bologna
Secondo la sentenza n. 11/35/2003 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, tutti coloro che esercitano una professione per la quale è richiesto il superamento di un esame di abilitazione e l’iscrizione ad un albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, notai, etc.) non sono tenuti al pagamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
Tali attività professionali, infatti, – sostiene la C.T.R. – non presentano i requisiti di organizzazione autonoma diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi così come dispone l’art.2 D.Lgs. 446/1997.
Il profilo organizzativo dell’attività professionale non costituisce requisito qualificante dell’attività di un libero professionista iscritto ad una professione “protetta” poiché, complesso o meno che sia tale profilo organizzativo, l’attività non potrà mai svolgersi senza la presenza personale del professionista abilitato e la struttura organizzativa da sola non potrà mai supplire alla sua assenza personale.
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Sentenza n. 11/35/2003 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna | 22 Kb | ![]() |
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