Liberalizzazioni: convertito il D.L. Bersani – bis

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Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7  (c.d. Bersani-bis), dopo un iter parlamentare piuttosto tormentato, è stato convertito con la Legge 2 aprile 2007, n. 40 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2007 – Suppl. Ord. n.91).

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. Bersani-bis), dopo un iter parlamentare piuttosto tormentato, è stato convertito con la Legge 2 aprile 2007, n. 40 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2007 – Suppl. Ord. n.91).
Ricordiamo che tale Decreto Legge, aveva introdotto numerose novità in materia di Telefonia, Assicurazioni, semplificazioni per creazione d’impresa e mutui ipotecari.
In particolare in materia di mutui e semplificazione delle procedure per la cancellazione di ipoteche si segnalano le seguenti disposizioni:

  • la nullità di clausole che prevedono il pagamento di somme a titolo di penale in caso di estinzione anticipata o parziale di mutui, per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati ad abitazioni o uffici (art. 7);
  • la possibilità per il mutuatario di trasferire il mutuo presso un istituto di credito diverso da quello con il quale lo aveva acceso, senza che ne derivino nuovi oneri ovvero si perdano i benefici fiscali ottenuti (art. 8);
  • l’estinzione automatica dell’ipoteca, costituita a seguito di un contratto di mutuo, non appena adempiuta l’obbligazione garantita, senza l’autentica notarile.

È compito dell’istituto creditore dare comunicazione dell’estinzione del debito (entro trenta giorni) all’Ufficio dei registri immobiliari, che a sua volta provvederà alla materiale cancellazione dell’ipoteca (art. 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies)

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