Compensi ingegneri e architetti: ok alla deroga dei minimi
Cassazione: è possibile con un accordo fra le parti derogare ai minimi tariffari per i compensi ingegneri e architetti; non c’è nullità del contratto
La mancata determinazione dei compensi ingegneri e architetti in base alle tariffe di riferimento non determina la nullità del contratto, in quanto i compensi sono oggetto di libera contrattazione con il cliente.
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 14293/ 2018, in cui è confermata la possibilità di derogare ai minimi tariffari degli ordini professionali in materia di progettazione delle opere pubbliche.
Il caso
Il caso in esame riguarda la controversia tra un architetto ed una società che aveva conferito al professionista l’incarico di progettare un immobile da adibire a centro commerciale, previa demolizione di un fabbricato preesistente. In particolare, la società proponeva ricorso al Tribunale contro il professionista, dichiarandolo responsabile dei danni ad essa arrecati in conseguenza di errori compiuti nell’esercizio della sua attività professionale di architetto e relativi alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione dell’immobile.
Il professionista chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, il pagamento più elevato dei suoi compensi secondo tariffa. La società e le parti si erano accordate per il compenso professionale con l’atto di affidamento dell’incarico allo stesso ma, al momento della costituzione in giudizio, il professionista aveva disatteso gli accordi convenuti: reclamava un compenso professionale superiore, secondo tariffa.
Il Tribunale della Spezia, accoglieva sia la domanda attrice che la richiesta del professionista, previa compensazione tra le parti.
La società proponeva appello; la Corte di Appello di Genova, respingeva tutte le impugnazioni.
Pertanto, la società presentava ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo: la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che i minimi tariffari relativi alla professione di architetto non possano essere derogati con un accordo fra le parti, con violazione e falsa applicazione della legge 340/1976 (che stabilisce che i minimi di tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti sono inderogabili), della legge 404/1977, art. 6, degli artt. 1339, 1418 e 2233 c.c.
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso: il motivo è fondato.
Costituisce principio largamente consolidato nella giurisprudenza, riconfermato dagli ermellini, quello secondo il quale il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito.
L’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso: attribuisce rilevanza in primo luogo alla convenzione fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
Infine, la violazione dei precetti normativi che impongono l’inderogabilità dei minimi tariffari non comporta, secondo il richiamato orientamento, la nullità del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell’intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza 4 giugno 2018, n. 14293/2018

Beh non vedo la novità… una notizia sarebbe stata se fosse avvenuto il contrario. I minimi professionali sono stati aboliti da un pezzo dal prode Bersani aprendo una giungla che ha distrutto la professione di architetto
Allora è meglio non fare alcun contratto così valgono i minimi tariffari. Ormai noi architetti non valiamo più niente. Nessuna tutela. Bello proprio il nostro Paese