Legge Semplificazioni 2025: novità su dehors, PdC per immobili vincolati e SCIA spettacoli dal vivo
Dehors salvi fino a giugno 2027, semplificazioni in materia di permesso di costruire per immobili vincolati, SCIA per gli spettacoli dal vivo e cumulo degli incentivi in conto energia
La Legge Semplificazioni 2025 (legge 182/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025) contiene diverse misure di interesse per il settore edile:
- proroga al 30 giugno 2025 della validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale;
- semplificazione in materia di permesso di costruire di immobili vincolati;
- semplificazioni in materia di SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche;
- misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza.
Ecco la nostra analisi per punti del provvedimento.
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Indice
- Proroghe e misure in materia di dehors
- Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati
- SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche
- Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza
- Misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia
Proroghe e misure in materia di dehors
L’articolo 50 della Legge 182/2025 contiene importanti novità in materia di concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese alberghiere e alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata, i cosiddetti dehors.
Modificando l’articolo 26 della legge 193/2024 (contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sui dehors):
- viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024);
- viene stabilita l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa richiesta con apposita istanza; si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo;
- viene disposto che il decreto legislativo di delega consenta alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali;
- viene prorogato ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale; tale termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2025, viene esteso fino al 30 giugno 2027.
Per saperne di più, leggi il focus “Dehors: proroga delle norme Covid fino a metà 2027“
Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati
L’articolo 40 della Legge Semplificazioni 2025 introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.
La norma modifica l’articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico Edilizia) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Ricordiamo che l’articolo 20 TU Edilizia prevede che il procedimento, a istanza di parte, si concluda con una proposta di provvedimento finale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda allo sportello unico. Entro i successivi 30 giorni, il responsabile dell’adozione del provvedimento finale adotta il provvedimento. Il procedimento può essere interrotto una sola volta e si applica, quando prevista, la disciplina sulla conferenza dei servizi.
Il comma 8 previgente alla modifica dispone che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni sulla conferenza dei servizi.
Il provvedimento:
- sopprime la parte del medesimo comma 8, primo periodo, che impedisce la formazione del silenzio-assenso in caso di sussistenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi;
- integra invece il comma 8, primo periodo, assoggettando la domanda di permesso di costruire per cui sussistano vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali alle disposizioni sulla conferenza dei servizi previste agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda stessa nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.
SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche
La Legge Semplificazioni 2025 interviene sull’iter semplificato nato durante il periodo pandemico e poi reso strutturale dal Dl Cultura dello scorso anno (Dl 201/2024) che consente – dal 1° gennaio 2025 – di organizzare, presentando una semplice Scia allo sportello per le attività produttive, le manifestazioni temporanee comprendenti spettacoli di teatro, di danza, concerti, festival e proiezioni cinematografiche, festival e rassegne, che si svolgono in un orario compreso tra le otto del mattino e l’una di notte del giorno seguente e destinati a non più di 2000 persone.
In pratica, ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi, è sostituito dalla Scia.
L’articolo 34, introdotto durante l’esame parlamentare, dispone che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) richiesta per l’organizzazione di spettacoli dal vivo:
- deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo;
- deve essere corredata:
- dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno;
- dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
L’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.
Per saperne di più, leggi il focus “SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo“
Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza
L’articolo 65, comma 3 riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale il Comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l’esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi.
Viene infatti modificato in parte l’Allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. 407/1993 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 241/1990.
Viene espressamente fatto salvo l’obbligo, prima della concessione della licenza da pare dell’autorità di pubblica sicurezza, di procedere alla verifica, da parte di una commissione tecnica, della solidità e la sicurezza dell’edificio e dell’esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (art. 80 del T.U.L.P.S.).
Misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia
Il D.L. 24/2019 prevede la facoltà per il contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica mediante il pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
L’articolo 43 della Legge Semplificazioni 2025 prevede che i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di tale facoltà di continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l’applicazione di:
- una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L’importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente;
- una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
Tale istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
L’estinzione dei giudizi sospesi è subordinata:
- all’integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
- all’incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
- al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell’eventuale differenza tra l’importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l’ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l’intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del precedente comma 1.
Le condizioni devono essere attestate dal GSE affinché operi l’estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l’eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari ed amministrativi precedentemente sospesi.
La norma prevede che:
- verificato l’effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l’avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste, nonché dell’eventuale versamento in denaro, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti;
- il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la presentazione dell’istanza individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell’asseverazione e specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato;
- il GSE provveda a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà prevista dal Ddl Semplificazioni.
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