Mobilità ciclistica, dal 15 febbraio 2018 è in vigore la legge
In Gazzetta la legge per lo sviluppo della mobilità ciclistica con la realizzazione della rete nazionale Bicitalia, ciclovie regionali e locali. Nei regolamenti edilizi la previsione di spazi comuni e attrezzati per il deposito biciclette
I finanziamenti per le ciclovie nazionali e gli itinerari urbani diventano un obbligo; è stata, infatti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.25 del 31 gennaio 2018) la legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante:
Disposizioni per lo sviluppo della mobilita’ in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Finalità
La legge ha il duplice obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di:
- migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, contro il traffico e l’inquinamento
- accrescere e sviluppare l’attività turistica, tutelando il patrimonio naturale e ambientale e valorizzando il territorio e i beni culturali
Risorse
Il decreto stanzia 14,8 milioni di euro alle Regioni per 70 percorsi e piste ciclabili più sicure.
Piano generale della mobilità ciclabile
Punto centrale del provvedimento è il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generali dei trasporti e della logistica.
Il piano individua gli interventi da adottare per promuovere l’uso della bicicletta in ambito urbano e metropolitano su percorsi di livello regionale, nazionale ed europeo.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (metà di agosto), il Ministero delle Infrastrutture dovrà elaborare (con apposito decreto) il Piano generale finalizzato allo sviluppo della mobilità ciclistica e, a cascata anche le Regioni e i Comuni dovranno dotarsi del loro piano.
Il Piano generale della mobilità ciclabile sarà triennale e disegnerà la rete infrastrutturale nazionale Bicitalia. Entro il 30 giugno di ogni anno è necessario, inoltre, presentare alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento.
Bicitalia
La Bicitalia è composta dalle ciclovie di interesse nazionale. Si estenderà su tutto il territorio nazionale e sarà lunga almeno 20.000 chilometri, interconnessa con le reti infrastrutturali, con le aree naturali protette e con altre reti di percorrenza turistica (cammini e sentieri, ippovie, ferrovie turistiche, ecc.). Dovrà attraversare tutti i capoluoghi di Regione e raggiungere i centri storici delle principali città turistiche, interconnettersi con le reti ciclabili urbane.
Piani regionali della mobilità ciclistica
Le Regioni dovranno predisporre ed approvare con cadenza triennale il piano regionale della mobilità ciclistica, contenente:
- la rete ciclabile regionale
- la puntuale individuazione delle ciclovie
- gli itinerari rurali
- il sistema di interscambio tra bicicletta e altri mezzi
- il sistema delle aree di sosta e i servizi per i ciclisti
- le eventuali azioni di comunicazione e formazione
Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province
Le città metropolitane e le province adottano le misure necessarie per definire gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto; individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza.
Piani urbani della mobilità ciclistica: Biciplan
I Comuni adotteranno i Piani urbani della mobilità ciclistica: i Biciplan, finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto che per attività turistiche e ricreative, sia per migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
Biciplan
I Biciplan, coerenti con gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, andranno a definire:
- la rete comunale delle ciclovie
- la rete secondaria dei percorsi ciclabili
- la rete delle vie verdi ciclabili e gli interventi per la realizzazione
- il raccordo tra le reti e le zone a priorità ciclabile
- le isole ambientali
- le strade 30
- le aree pedonali
- le zone residenziali e le ztl
I Regolamenti edilizi
Per i Comuni le disposizioni previste nei regolamenti edilizi sono:
- la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio in prossimità di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri
- la previsione nei regolamenti edilizi di misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche
- in sede di attuazione degli strumenti urbanistici, sono stabiliti i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale
Clicca qui per scaricare la legge 11 gennaio 2018, n. 2

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