Legge Finanziaria 2005: le novità per professionisti ed imprese

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Nella G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ord. n. 192) è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Legge Finanziaria 2005).

Nella G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ord. n. 192) è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Legge Finanziaria 2005).
Nella tabella che segue BibLus-net ha evidenziato le disposizioni del complesso provvedimento normativo maggiormente significative per l’attività dei professionisti e delle imprese che operano nel settore dell’edilizia.

DIA
(art. 1 comma 558)
Alla conclusione dei lavori il tecnico deve presentare al comune la ricevuta della variazione catastale conseguente alle opere eseguite o, in alternativa, una dichiarazione che tali opere non hanno comportato modifiche tali da rendere necessarie la variazione.
L’omessa presentazione di tale documentazione è punita con una sanzione di 516 euro a carico del professionista.
LAVORI PUBBLICI E APPALTI
(art. 1 comma 550)
La Finanziaria 2005 apporta alcune modifiche alla Legge 109/94 (Merloni). Tali modifiche, che riguardano l’art. 26 della Legge Quadro, sono state introdotte allo scopo di tutelare le imprese da aumenti anomali dei materiali da costruzione (come avvenuto nel corso del 2004 con le barre di acciaio).
Il comma 550 dell’art. 1 della Legge Finanziaria stabilisce che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 10% del prezzo individuato dal Ministero delle Infrastrutture ogni anno con apposito provvedimento, il prezzo appaltato di tali materiali dovrà essere variato (in aumento o in diminuzione) della percentuale eccedente il 10%.
Lo stesso comma 550 introduce l’obbligo, per gli enti aggiudicatori, di rivedere annualmente i prezzari “con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato”.
In mancanza di tale revisione “i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.
LOCAZIONI IMMOBILIARI
(art.1 comma 342)
La Finanziaria contiene un inasprimento delle sanzioni previste per l’evasione dei redditi da locazione. In caso di accertamento di omessa registrazione del contratto di locazione, infatti, è ora prevista la presunzione dell’esistenza del rapporto di locazione nei quattro anni precedenti e l’assunzione di un reddito pari al 10% del valore dell’immobile.
PIANI TRIENNALI ED ELENCHI ANNUALI
TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DEL DEMANIO
(art.1 comma 446-447)
Il comma 446 prevede che “fermo restando il quadro normativo vigente,…, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali” provvedono a comunicare all’Agenzia del Demanio i programmi triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
L’Agenzia del Demanio fornirà alle amministrazioni interessate un’apposita procedura informatica per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali (comma 447).
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILILa Legge Finanziaria interviene solo indirettamente sull’ICI con alcuni provvedimenti che tuttavia potrebbero comportare, in alcuni casi, incrementi anche notevoli dell’imposta.

  • Revisione degli estimi catastali (commi 335 e segg.) Ai sensi del comma 335 i comuni dovranno richiedere agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento catastale di unità immobiliari site in microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’ICI si discosti significativamente dall’analogo rapporto per le altre microzone comunali (zone di particolare pregio).
  • Revisione della definizione di “Fabbricato” ai fini fiscali. Il comma 540 precisa cosa debba intendersi per fabbricato, chiarendo che “ i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo d’unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.” Tale interpretazione risulta penalizzante ai fini dell’ICI, soprattutto per gli immobili destinati alle attività produttive ed al commercio. Infatti il comma 540 fa discendere da tale definizione l’indicazione che alla determinazione della rendita catastale “concorrono […] gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo.”
ACQUISTO DELLA PRIMA CASAIl comma 111 istituisce un fondo di 10 milioni di euro per il sostegno alle giovani coppie che intendono acquistare unità immobiliare da adibire a prima casa.
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Testo integrale della Legge Finanziaria 20057,52 MbPDF
 
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