Pagamenti PA entro 30 giorni, in Gazzetta la legge europea 2018
In vigore dal 26 maggio la legge europea 2018 contro i ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione con modifica al Codice appalti e novità per le qualifiche professionali
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 109 dell’11 maggio 2019) la legge n. 37/2019, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018“.
La norma, che entrerà in vigore a partire dal 26 maggio 2019, contiene disposizioni per eliminare i contrasti in atto tra le norme italiane ed il diritto dell’UE, ed ha lo scopo di porre fine alle procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento ed appalti.
La nuova direttiva interviene, in particolare, contro i ritardi nei pagamenti negli appalti pubblici; nonostante l’obbligo di saldare i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa comunitaria, l’Italia ha accumulato notevoli ritardi, con la conseguenza di alcuni richiami da parte di Bruxelles.
Tra le novità di rilievo:
- la sostituzione dell’art. 113-bis del Codice appalti in merito al pagamento di professionisti ed imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione
- il taglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi
- in tema di qualifiche professionali, è previsto l’ampliamento delle competenze per gli agenti immobiliari
- gli sfalci e potature saranno esclusi dalla nozione di rifiuto.
Ritardi nei pagamenti
L’art. 5 della legge europea 2018 sostituisce interamente l’art. 113-bis del Codice appalti (dlgs n. 50/2016), individuando tempi più stretti per i pagamenti alle imprese negli appalti pubblici da parte della PA: non oltre 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).
In realtà tale direttiva è già attiva dal 2012, tuttavia si è proseguito con i ritardi e per questo l’Italia ha subìto una serie di richiami da parte dell’Unione Europea.
La nuova legge 37/2019 e la modifica all’art. 113 del Codice fanno seguito, quindi, all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici: la direttiva 2011/7/UE prescrive, infatti, che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono.
Tuttavia, solo in casi eccezionali, giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, è possibile un diverso termine comunque non superiore ai 60 giorni. I certificati di pagamento degli acconti devono essere emessi entro massimo 7 giorni dall’adozione degli stato dei lavori.
Inoltre, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore entro 7 giorni dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità: da questo momento decorreranno i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l’erogazione del pagamento.
E’ inoltre previsto, simmetricamente, l’inserimento obbligatorio di apposite penali contrattuali a carico dell’imprenditore nel caso di ritardo nell’esecuzione del contratto di appalto; esse devono essere pattuite in base ai 2 requisiti:
- la tecnica di calcolo, ossia le penali sono commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo
- la proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10% dell’ammontare totale netto.
Nuovo art. 113-bis del Codice appalti
Di seguito il nuovo art. 113-bis – Termini di pagamento. Clausole penali – del Codice appalti modificato in base alla legge europea 2018, articolato in 4 commi:
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Qualifiche professionali
Con la legge europea 2018, all’art. 1, vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al dlgs 206/2007.
In particolare, si ha:
- più tempo per il riconoscimento delle qualifiche professionali
- definizione del concetto di “legalmente stabilito”: trattasi di un cittadino Ue che soddisfa tutti i requisiti per esercitare una professione in quello Stato e che non sia oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo
- riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale
- stretta sui conflitti di interesse per le professioni diverse dall’agente immobiliare
- nuove deroghe al diritto d’autore per andare incontro ai non vedenti.
Infine, il comma 4 dell’art. 22 del dlgs 206/2007 è sostituito, ampliando l’elenco delle ipotesi in cui si attribuisce all’autorità competente per il riconoscimento (il MIUR per gli architetti) la scelta della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento, ed in deroga al principio enunciato che lascia al richiedente il diritto di scelta tra la prova attitudinale ed il tirocinio.
Clicca qui per scaricare la legge n.37/2019

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