Legge di Bilancio: 285 milioni per edifici pubblici antisismici
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
285 milioni di euro fino al 2028 è il nuovo programma per la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici previsti all’interno della bozza di Legge di Bilancio 2024
Il testo della DDL Bilancio 2024, bollinata, prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti. Come sappiamo il testo dovrà essere approvato dal Parlamento per ottenere l’approvazione finale, prevista entro la fine di dicembre. Analizzando il testo in esame, notiamo che all’interno dell’art. 71, denominato come “programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici”, il Governo ha istituito un nuovo fondo del valoro complessivo di 285 milioni di euro fino al 2028. Se vuoi individuare in modo corretto la classe di vulnerabilità di tutti gli edifici definita dalla Scala Macrosismica Europea (EMS-98) con semplici scelte della tipologia di struttura in muratura e delle caratteristiche peculiari della tipologia strutturale, ti consiglio un software in grado di determinare la pericolosità sismica del sito in cui è localizzato l’edificio direttamente da Google Maps.
Vulnerabilità sismica: scenari futuri
All’interno dell’ultima bozza della legge di bilancio 2024, il suddetto articolo 71 fa riferimento al programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici. Questo fondo è dotato di una dotazione finanziaria di 285 milioni di euro, fino al 2028 suddivisi nel seguente modo:
- 45 milioni di euro per il 2024;
- 60 milioni per il 2025;
- 60 milioni per il 2026;
- 60 milioni per il 2027;
- 60 milioni per il 2028.
Inoltre, è stata prevista la costituzione di un organo di coordinamento, che sarà presieduto dal Capo del Dipartimento per la Sicurezza delle Costruzioni e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso Palazzo Chigi con l’obiettivo di supervisionare i progressi compiuti, coordinare le azioni e garantire che i finanziamenti siano utilizzati in modo efficiente e mirato.
Le misure da attuare vanno ad individuare:
- priorità dell’intervento;
- quadro finanziario;
- modalità di monitoraggio;
- modalità di revoca dei finanziamenti.
Il piano dovrà essere approvato con un decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, di concerto con il MEF.
Vulnerabilità sismica: obbiettivo
Il piano è volto a rendere l’Italia più sicura e resistente agli eventi sismici. Questo rappresenta un impegno significativo per garantire la sicurezza della popolazione e degli edifici pubblici contro i potenziali danni causati da eventi sismici. L’obiettivo a lungo termine è rendere l’Italia più preparata e resiliente di fronte alle minacce sismiche.
Art. 71 DDL Bilancio 2024
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è approvato il Programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all’integrazione dei piani di intervento già in essere. All’attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate. 73 4. All’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «valutazione degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «e per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico.

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!