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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Legge di Bilancio 2026, le novità per l’edilizia

Legge di Bilancio 2026, le novità per l’edilizia

Proroga per i Bonus Casa e il Bonus mobili, fondi per il caro materiali, prezzario nazionale dei lavori pubblici, contributo integrativo per la ricostruzione, premialità sulle volumetrie per gli immobili condonati, compensi professionali ricalcolati al netto dei debiti fiscali

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 25 Maggio 2026/0 Commenti/in Bonus edilizi, Professioni tecniche e imprese edili /di
Il bilancio di esercizio

Il 30 dicembre 2025 la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2026.

Sono molte e di grande rilevanza le misure che interessano da vicino i professionisti e le imprese del settore edile. Ecco un’ampia sintesi delle novità da conoscere e il testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 con le comode schede di letture a cura della Camera dei Deputati.

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Download Gratuito Legge 199/2025 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

 

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Indice

  • Legge di bilancio 2026: le novità in sintesi
  • Bonus edilizi: decalage sterilizzato, 50% per le abitazioni principali anche nel 2026
  • Bonus Mobili confermato, stop al Bonus Barriere Architettoniche
  • Premialità sulle volumetrie per gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003
  • Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: richiesta la conformità edilizia
  • Ricostruzione post-sisma 2016: contributo integrativo
  • Caro materiali, nuovo meccanismo di revisione prezzi automatica per chiudere i cantieri pubblici
  • Pagamenti della PA ai professionisti: decurtazione dei debiti fiscali 
  • Misure di contrasto alle indebite compensazioni
  • Nuovo fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale
  • Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili
  • Tassazione impianti fotovoltaici a terra: limitate le restrizioni del D.L. Agricoltura 2024
  • Forfettari: prorogato l’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente
  • Locazioni brevi e cedolare secca
  • Credito di imposta Zes Unica del Sud: estensione al 2028 e contributo integrativo
  • Nuova Transizione 5.0 con iper-ammortamento in misura strutturale per 3 anni
  • Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”
  • Rifinanziata la nuova Sabatini
  • Piano Casa Giovani
  • Modifica al Codice Appalti per attuazione PNRR
  • Incentivi alle funzioni tecniche
  • Rentri: cambia l’elenco dei soggetti obbligati
  • Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS
  • Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo
  • Esenzione IMU immobili degli enti non commerciali: interpretazione autentica
  • Altre misure di impatto sulle imprese edili
  • Cos'è la Legge di Bilancio?

Legge di bilancio 2026: le novità in sintesi

  • Proroga al 2026 dei bonus edilizi con la maggiorazione al 50% sull’abitazione principale;
  • premialità sulle volumetrie per gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003;
  • proroga del Bonus mobili;
  • rifinanziamento dei fondi per il caro-materiali, con nuovo meccanismo di revisione prezzi e prezzario nazionale delle opere pubbliche;
  • taglio dei pagamenti della PA ai professionisti non in regola con le tasse;
  • contributo integrativo per la ricostruzione post-sisma 2016;
  • per i forfettari la proroga al 2026 dell’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente;
  • nuovo fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio;
  • cedolare secca al 26% dalla seconda casa locata per gli affitti brevi;
  • rifinanziamento della nuova Sabatini;
  • rifinanziamento di Industria 4.0;
  • prolungamento con iperammortamento di Transizione 5.0;
  • estensione fino al 2028 e contributo integrativo per chi ha prenotato gli sconti fiscali nella Zes Unica del Sud;
  • stanziamenti aggiuntivi per il Piano Casa (200 milioni di euro in più: 100 nel 2026 e 100 nel 2027);
  • rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: richiesta la conformità edilizia;
  • tassazione degli impianti fotovoltaici a terra: limitate le restrizioni del D.L. Agricoltura 2024.

Bonus edilizi: decalage sterilizzato, 50% per le abitazioni principali anche nel 2026

Nel 2026 i bonus fiscali per la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica (Ecobonus) e l’adeguamento sismico (Sismabonus) non subiscono la decurtazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025, ma sono prorogate per il 2026, alle stesse condizioni previste per l’anno 2025 (50% per gli interventi sull’abitazione principale e al 36% per tutti gli altri casi).

Bonus Mobili confermato, stop al Bonus Barriere Architettoniche

È confermato anche per il 2026 il Bonus mobili al 50% per il 2026 con tetto di spesa a 5mila euro sia sulla prima che sulla seconda casa, mentre al 31 dicembre 2025 termina il percorso il Bonus barriere architettoniche al 75%.

Premialità sulle volumetrie per gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003

Approvata la norma che consente di applicare premialità volumetriche di rigenerazione urbana (parliamo del Piano Casa) anche sulle volumetrie condonate.

L’articolo 5, comma 10, del D.L. 70/2011 è modificato stabilendo ora che gli interventi di rigenerazione urbana con aumento volumetrico non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 47/85, della legge 724/1994, e della legge 326/2003.

Anche sugli immobili condonati, quindi, si potranno applicare le premialità volumetriche. Le principali pronunce in materia hanno più volte interpretato in senso restrittivo la norma, ribadendo che il “titolo in sanatoria” (rilevante ai fini delle premialità volumetriche del Piano Casa) differisce radicalmente dal condono edilizio previsto dal legislatore nazionale. La misura prevista amplia notevolmente la platea di edifici che, pur originariamente abusivi, non sono considerati ostativi ai fini dell’accesso agli interventi regionali (e connessi incentivi edilizi) di rigenerazione o riqualificazione urbanistica, anche quando la regolarizzazione edilizia sia stata conseguita per effetto di un condono (in tal modo equiparato, per i fini di cui al comma 10, agli ordinari titoli edilizi in sanatoria), fermi restando i limiti per centri storici e aree a inedificabilità assoluta.

Fino all’ultimo c’è stata l’ipotesi di una riapertura dei termini del condono 2003. La misura intendeva offrire una nuova possibilità di regolarizzazione per le opere realizzate in assenza o difformità di titolo abitativo alle opere di manutenzione straordinaria, compresi restauri, purché conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003 e non di proprietà di persone condannate o sulle quali non siano possibili interventi antisismici o con vincoli legati alla gestione del territorio o realizzate su monumenti nazionali.

Era comunque affidata alle Regioni l’adozione di una legge di attuazione entro 2 mesi dall’entrata in vigore della manovra.

Al termine dell’esame in commissione, la proposta è stata “declassata” in un ordine del giorno.

Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: richiesta la conformità edilizia

Nel contesto della gestione del patrimonio immobiliare capita sempre più spesso che professionisti tecnici si trovino coinvolti in situazioni complesse, nelle quali la proprietà di un bene immobile non rappresenta più un valore, bensì un onere. Immobili fatiscenti, terreni inedificabili, fabbricati abusivi non sanabili o beni gravati da costi sproporzionati rispetto all’utilità economica sono solo alcuni esempi.
In questo quadro si inserisce la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, istituto giuridico poco noto ma di crescente interesse, che presenta importanti riflessi anche per chi opera nella progettazione, nella consulenza tecnica e nella gestione immobiliare.

La rinuncia abdicativa è l’atto con cui il proprietario dismette volontariamente e unilateralmente il diritto di proprietà, senza trasferirlo a un altro soggetto determinato. Nella prassi, il bene viene spesso acquisito ipso iure al patrimonio dello Stato o dell’ente territoriale competente, in applicazione delle norme sui beni vacanti.

Un contributo particolarmente rilevante sul tema è giunto dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, che ha affrontato in modo diretto la questione della ammissibilità e degli effetti della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare chiarendo in particolare che la rinuncia non può essere utilizzata come strumento elusivo per sottrarsi a obblighi già maturati, in particolare in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza.

L’art 129, comma 13 della Legge di Bilancio 2026 interviene stabilendo che l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

Ricostruzione post-sisma 2016: contributo integrativo

Il decreto Omnibus (D.L. 95/2025) aveva già previsto la proroga del Superbonus al 110% a tutto il 2026 per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In questo caso, la proroga riguarda esclusivamente i casi nei quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito ai sensi dell’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-ter.1, quindi per gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati dopo il 30 marzo 2024, anche per le spese sostenute e rendicontate nel 2026.

Sono esclusi dalla proroga gli interventi agevolati con il Superbonus rafforzato.

Inoltre, per favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Con l’Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 – in attuazione di quando previsto dalla Legge di Bilancio 2026 – sono state definite le modalità di accesso al contributo aggiuntivo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo ordinario sisma, rimaste a carico dei beneficiari a causa del mancato completamento degli interventi che prevedevano il ricorso al Superbonus tramite cessione del credito o sconto in fattura.

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Download Gratuito Ordinanza Ricostruzione 273/2026 - Contributo integrativo Superbonus

Scheda analitica di lettura del provvedimento

L’ordinanza disciplina un incremento del contributo per la ricostruzione privata destinato a coprire le spese eccedenti il contributo ordinario sisma, rimaste a carico dei beneficiari a causa del mancato completamento degli interventi che prevedevano il ricorso al Superbonus tramite cessione del credito o sconto in fattura.

La misura riguarda gli interventi su edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il meccanismo è selettivo: l’incremento non copre genericamente tutti gli extracosti, ma solo le quote eccedenti riconducibili agli interventi agevolabili e già rappresentate nei quadri economici o nella documentazione presentata entro i termini stabiliti. Restano centrali la variante RCR in GE.DI.SI., la verifica della quota effettivamente non rendicontata e il rispetto dei limiti previsti dal TURP e dagli allegati dell’ordinanza.

L’ordinanza contiene due allegati principali:

AllegatoContenuto
Allegato AModello di quadro economico per la determinazione dell’importo residuo da gestire con la nuova ordinanza.
Allegato BTabella degli interventi ammissibili e non ammissibili, con riferimenti normativi, massimali e note operative.

Tra gli interventi indicati come ammissibili figurano sicurezza sismica, cappotto, impianto centralizzato, fotovoltaico, sistema di accumulo, infissi e oscuranti in specifiche condizioni, impianto termico, solare termico ed eliminazione barriere architettoniche. Risultano invece non ammessi, secondo l’Allegato B, colonnine di ricarica, schermature solari e building automation.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 189/2016, per interventi su edifici con destinazione abitativa o prevalentemente abitativa, per i quali al 31 dicembre 2025 non risultino conclusi i lavori finanziati tramite gli incentivi fiscali del Superbonus.

L’incremento è collegato alle domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024 e riguarda la quota eccedente il contributo concedibile per la ricostruzione privata.

Condizioni di accesso ed esclusioni

L’accesso è riconosciuto, in particolare, per le istanze presentate prima del 30 marzo 2024 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

CondizioneDescrizione
Adesione dichiarata al SuperbonusL’adesione è stata indicata nella RCR, Quadro C, sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”.
Documentazione fiscale o varianteÈ stata presentata entro il 31 dicembre 2025 la documentazione relativa alla richiesta di detrazione fiscale o una specifica variante RCR nel fascicolo GE.DI.SI.
Comunicazioni PNCS e GE.DI.SI.Sono state trasmesse entro il 15 settembre 2025 le comunicazioni previste sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche e su GE.DI.SI.

Per le istanze presentate dal 30 marzo 2024 al 31 dicembre 2024, l’ordinanza disciplina ulteriori casi, tra cui mancata ammissione al fondo per incapienza, errori di fatto nella compilazione del dato economico Superbonus o nell’opzione dichiarata, e domande presentate tra il 24 e il 31 dicembre 2024 con indicazione dell’utilizzo diretto della detrazione a seguito del blocco delle opzioni.

Sono esclusi dall’applicazione dell’ordinanza:

EsclusioneContenuto
Istanze già rientranti nel fondo ex art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023Salvo i casi specifici di errore previsti dall’ordinanza.
Assenza di quota eccedenteDomande in cui il costo degli interventi non supera il costo convenzionale e non genera una quota eccedente effettivamente a carico del beneficiario.
Utilizzo diretto della detrazioneSono escluse le istanze in cui è stato dichiarato l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, salvo l’ipotesi specifica disciplinata per le domande del 24-31 dicembre 2024.
Adesione già formalizzata all’Ordinanza n. 222/2025Esclusi i casi già confluiti nelle disposizioni di maggior favore.
Interventi ex art. 119, comma 4-ter, D.L. n. 34/2020Non rientrano nella misura.
Interventi non agevolabili SuperbonusRestano esclusi gli interventi non riconducibili agli incentivi di cui all’art. 119, commi 1-ter e 4-quater.

Presentazione della domanda

Per ottenere l’incremento del contributo, i soggetti legittimati devono presentare nel fascicolo GE.DI.SI. una specifica variante RCR, corredata da un nuovo quadro economico dell’intervento.

La variante deve indicare le lavorazioni eccedenti il contributo sisma per le quali non sia stata effettuata la comunicazione di spesa sul PNCS e sul portale ENEA a valere sugli incentivi fiscali, distinguendo le diverse forme di finanziamento utilizzate e l’eventuale impiego di risorse proprie.

In caso di parziale rendicontazione già effettuata con Superbonus, occorre produrre la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, compreso il visto di conformità, oppure una dichiarazione sostitutiva del direttore dei lavori se prevista da apposita circolare degli USR.

Limite massimo dell’incremento

L’importo massimo dell’incremento coincide con il dato economico Superbonus già comunicato nei termini previsti, al netto dell’eventuale quota già rendicontata sui portali nazionali.

L’ordinanza esclude espressamente variazioni in aumento del dato economico già dichiarato nel Quadro C della RCR o nei documenti presenti in GE.DI.SI.

Costi e interventi ammissibili

Sono finanziabili, tra gli altri, gli interventi finalizzati a:

CategoriaInterventi
Sicurezza sismicaRiduzione della vulnerabilità, miglioramento sismico, adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione.
Efficienza energeticaInterventi per il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta.
Barriere architettonicheInterventi conformi alla legge n. 13/1989.
Ripristino agibilitàAnche per immobili non adibiti ad abitazione principale in specifiche condizioni previste dall’ordinanza.

Non sono invece ammesse opere aggiuntive estranee alla ricostruzione post sisma, come aumenti di cubatura, piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura, cambi di destinazione d’uso e variazioni del numero delle unità immobiliari, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa regionale.

Verifiche, termini e revoca

Le domande sono soggette a verifiche e controlli secondo il TURP.

Per l’esecuzione dei lavori si applicano i termini previsti dal TURP e dalle ordinanze commissariali in tema di proroghe. Non è computato il periodo tra il 31 dicembre 2025 e la data di entrata in vigore dell’ordinanza; inoltre è prevista una proroga eccezionale di quattro mesi per la conclusione dei lavori relativi alle domande di incremento.

La revoca, anche parziale, può intervenire se il contributo è stato concesso in assenza dei presupposti o se gli interventi realizzati non corrispondono a quelli finanziati.

Caro materiali, nuovo meccanismo di revisione prezzi automatica per chiudere i cantieri pubblici

Ammonta ad oltre un miliardo lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per fronteggiare il caro materiali che ha colpito le opere pubbliche ancora in corso che non rientrano nel perimetro del nuovo Codice appalti del 2023.

I fondi serviranno a chiudere le pendenze relative a una parte del 2025 sui ristori.

Stabilizzazione del D.L. Aiuti e nuovo meccanismo di revisione automatica dei prezzi

La novità più rilevante della legge di Bilancio 2026 è la stabilizzazione del D.L. Aiuti accompagnata da un nuovo meccanismo di revisione automatica dei prezzi per gli oltre 13mila cantieri relativi a gare con offerte presentate prima del 30 giugno 2023.

Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino alla fine dei lavori, i SAL dovranno essere adottati applicando i prezzari regionali aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici inflattivi previsti dal contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari regionali, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante:

  • nella misura del 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;
  • nella misura dell’80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Per far fronte ai maggiori oneri le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili:

  • le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  • le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Appalti di lavori e accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali

La legge di Bilancio 2026 prevede anche la proroga per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali: in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino all’adozione dei prezzari e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali disposizioni non si applicano agli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR fino alla data di fine lavori.

Agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.

Prezzario nazionale dei lavori pubblici

La Legge di Bilancio prevede l’adozione entro il 29 giugno 2026 di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, aggiornato annualmente e redatto in coerenza con i criteri dell’Allegato I.14 del Codice Appalti.

Il prezzario nazionale non sarà vincolante né sostituirà i prezzari regionali, ma fornirà un riferimento tecnico comune per individuare le soglie di variazione territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.

Servirà da supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni e dei prezzari speciali delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

Le Regioni, le Province autonome e le stazioni appaltanti che adottano prezzari speciali sono chiamate a spiegare, in modo puntuale, le ragioni degli scostamenti. Il prezzario sarà emanato con decreto dei ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, cui è dato tempo  per elaborarlo.

Al fine di predisporre il prezzario nazionale, viene inoltre istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

L’Osservatorio ha il compito di raccolta e analisi dei dati, confronto delle dinamiche di mercato, monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali, verifica – a campione – della congruità nell’applicazione ai contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.

Inoltre, su proposta delle stazioni appaltanti, l’Osservatorio potrà esprimere pareri non vincolanti sulla congruità dei costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee.

Maggiori approfondimenti: Prezzario nazionale dei lavori pubblici: cos’è e come funziona

Pagamenti della PA ai professionisti: decurtazione dei debiti fiscali 

Una norma della Legge di Bilancio 2026 subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica della loro regolarità fiscale e contributiva.

Si tratta di un vero e proprio sistema di verifica preventiva che obbliga la pubblica amministrazione committente a controllare la regolarità della posizione dei professionisti, tenuti a loro volta a chiedere agli enti preposti una certificazione della regolarità della posizione previdenziale (equivalente al DURC) alla Cassa di appartenenza e un attestato di conformità fiscale (il DURF) all’Agenzia delle Entrate.

La verifica fiscale precede ogni pagamento, riguarda ogni tipo di incarico (dalle consulenze ai progetti fino alla rappresentanza legale) e riguarda tutti gli emolumenti, compresi quelli dovuti da soggetti diversi dalla Pa per incarichi con compensi a carico dello Stato.

In caso di pagamenti al di sotto dei 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare (soglia portata successivamente a 5.000 euro dal Decreto fiscale 2026), è prevista una ”compensazione” da parte della Pubblica amministrazione che sottrarrà l’importo dovuto al compenso da riconoscere per la prestazione professionale, entro il limite dell’importo effettivamente iscritto a ruolo (“fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica”) consentendo comunque l’erogazione della parte eccedente.

In pratica, i compensi ai professionisti vengono ricalcolati al netto dei debiti fiscali: gli interessati non si vedranno fermare l’intero compenso, ma solo la quota necessaria a onorare il debito del diretto interessato.

Il meccanismo entrerà a regime solo dal 15 giugno 2026. Al di sopra dei 5mila euro di onorario, resta il blocco dei pagamenti della Pa verso il professionista che ha somme iscritte a ruolo, già sancito con la legge 602/1973.

Maggiori approfondimenti: Pagamenti PA ai professionisti: quando scatta il blocco, quando c’è lo storno

Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Il comma 116 limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro).

La misura riguarda anche i crediti da bonus edilizi.

Maggiori approfondimenti: La compensazione dei crediti da bonus edilizi

Nuovo fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale

La Legge di Bilancio 2026 istituisce un nuovo fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2026 per ridurre l’esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili.

Tali risorse sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell’esposizione ai rischi, nei termini e con le modalità previste da un D.P.C.M. di successiva approvazione.

Sono inoltre prorogate per il 2026 e rifinanziate diverse misure per esigenze connesse alla ricostruzione, come il prolungamento del personale tecnico e amministrativo impegnato nelle attività di ricostruzione e la stabilità delle strutture commissariali, con l’obiettivo di evitare interruzioni operative nei cantieri e consentire alle amministrazioni locali di completare le procedure ancora in corso, in un quadro di stabilità normativa e finanziaria.

Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili

All’articolo 14 del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) è aggiunto il comma 10-ter che dispone quanto segue.

Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree.

Tali interventi, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi.

Per la loro realizzazione, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al Comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Tassazione impianti fotovoltaici a terra: limitate le restrizioni del D.L. Agricoltura 2024

La Legge di Bilancio interviene sul trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra nuovi.

Il D.L. 63/2024,, con l’aggiunta del comma 423-bis all’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 (Legge 26672005), ha previsto che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari.

Si interviene sull’ambito di applicazione di tale norma: nella versione originaria essa riguardava “gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025”; con la modifica prevista si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione.

Pertanto, la norma che consente al contribuente di scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260mila kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25%, resta in vigore per i vecchi impianti e per quelli completati entro il 31 dicembre del 2025.

Forfettari: prorogato l’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente

Prorogato, anche per il 2026, l’innalzamento da 30 mila a 35mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfetario.

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Locazioni brevi e cedolare secca

La Legge di di Bilancio 2026 riscrive le regole di gioco per le locazioni brevi e i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

La disposizione prevista nel testo iniziale è stata riesaminata e riscritta dal Governo in questi termini:

  • cedolare al 21% per la prima casa locata con affitto breve;
  • cedolare al 26% dalla seconda casa locata;
  • oltre le due l’attività si presume che sia svolta in maniera imprenditoriale e scatta il regime di reddito d’impresa con l’obbligo di partita Iva, versamento dei contributi previdenziali e tenuta della contabilità (resta la possibilità di accedere al regime forfettario).

Locazioni brevi 2026: disciplina fiscale e regole per gli intermediari

Credito di imposta Zes Unica del Sud: estensione al 2028 e contributo integrativo

È esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre
2028.

Per le imprese che hanno “validamente presentato all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025” la domanda è previsto “un contributo sotto forma di credito di imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto”, in aggiunta al 70% già ottenuto a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento.

Per accedere all’agevolazione le imprese dovranno presentare, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dichiarando di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0.

Infatti, la maggiorazione del 14,6 % non spetta qualora anche un solo bene incluso nel progetto di investimento risulti agevolabile in base a Transizione 5.0.

Il contributo integrativo potrà essere utilizzato nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS). Sono previsti specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.

Nuova Transizione 5.0 con iper-ammortamento in misura strutturale per 3 anni

La Legge di Bilancio 2026 introduce maggiorazioni fiscali per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, destinati all’attività produttiva.

L’iperammortamento previsto per il piano Transizione 5.0 vale per le spese sostenute fino al 30 settembre 2028. La maggiorazione del costo d’acquisto dei beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, sarà del 180% fino a 2,5 milioni di euro, del 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 e del 50% oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro. Oltre i 20 milioni, non è prevista alcuna maggiorazione.

Con un’aliquota Ires del 24%, l’iperammortamento genera un risparmio d’imposta pari al 43,2% del costo per la prima fascia, al 24% per la seconda, al 12% per la terza. Valori significativi, ma decisamente inferiori rispetto al credito d’imposta Transizione 5.0 che, per i progetti con maggiore risparmio energetico, arrivava al 45% diretto.

Un decreto ministeriale fisserà la procedura di accesso al beneficio e le modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni.

La maggiorazione si applica agli investimenti in:

  • beni strumentali materiali e immateriali inclusi negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi alla produzione o alla rete di fornitura aziendale;
  • beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, inclusi impianti di stoccaggio e pannelli fotovoltaici, a condizione che gli ordini siano accettati e sia stato versato almeno il 20% del costo entro il 31 dicembre 2026.

Non è prevista alcuna maggiorazione per l’efficienza energetica.

Sono inoltre definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso; viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0).

Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Il provvedimento contiene anche un aggiornamento degli allegati A e B relativi ai beni strumentali acquistabili.

Maggiori approfondimenti su Transizione 5.0

Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”

Il comma 770 prevede la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025.

Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Rifinanziata la nuova Sabatini

La Legge di Bilancio 2026 rifinanzia anche uno dei più longevi incentivi a disposizione delle piccole e medie imprese che devono rinnovare macchinari e attrezzature.

La Nuova Sabatini è una misura di finanza agevolata che facilita l’accesso al credito e la capitalizzazione delle aziende che avviano investimenti per innovare il proprio comparto produttivo.

Il fondo è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Piano Casa Giovani

È finanziato un nuovo programma di edilizia sociale destinata in primo luogo a “giovani, giovani coppie e genitori separati” intenzionati ad adibire l’immobile ad “abitazione principale”.

La misura intende favorire la locazione a canone agevolato con la formula del rent to buy: il pagamento di una quota parziale del canone mensile di affitto diventa acconto in vista di un possibile acquisto futuro dell’immobile stesso. Spetta in ogni caso al locatario decidere se procedere con l’acquisto: in questo caso dal prezzo verranno sottratte le quote già versate.

Sono previsti fondi anche per programmi di edilizia sociale in favore delle persone anziane. In questo caso la locazione a canone agevolato riguarda in misura maggiore “unità immobiliari associate a contratti di permuta” con l’obiettivo di favorire la “realizzazione di progetti di coabitazione”.

Modifica al Codice Appalti per attuazione PNRR

L’articolo 1, comma 624, con l’obiettivo di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l’articolo 126, comma 2, del Codice Appalti, inserendo dopo le parole: “indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti”, le parole: “nonché, nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d’asta”.

La disposizione del Codice prevede che “per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.” L’ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, nei limiti delle somme disponibili che, a seguito dell’introduzione dell’inciso sopra riportato, potranno ricomprendere anche le economie derivanti dai ribassi d’asta nel limite del 50%.

Rimane invariata la disciplina del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

Incentivi alle funzioni tecniche

“Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche”.

È quanto prevede l’art. 20, comma 26 della Legge di Bilancio 2026. La disposizione contiene un elemento di novità rispetto al Codice Appalti, che non prevede l’obbligo di un regolamento per gli incentivi alle funzioni tecnico. L’ultimo rinnovo contrattuale prevede demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina di attribuzione degli incentivi.

Rentri: cambia l’elenco dei soggetti obbligati

Il comma 789 modifica il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

In particolare, viene integralmente sostituito l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI):

  • viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
    • i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall’articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a));
    • i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (lett. b)).

RENTRi: obblighi, adempimenti e scadenze per le imprese edili

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS

Il comma 790 modifica l’articolo 1-ter del D.L. 39/2024 che ha istituito un fondo per l’anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi per interventi di ristrutturazione riqualificazione energetica o strutturale degli immobili in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

La modifica riformula i riferimenti per la definizione dell’ambito dei soggetti, facendo esplicita menzione – oltre che delle citate ONLUS – di tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro, introducono la previsione della gestione del fondo da parte di una società in house e ridefiniscono l’ambito delle determinazioni già demandate a un decreto ministeriale.

Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall’articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020 relativi a interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Il contributo può essere riconosciuto ai soli soggetti (rientranti nelle categorie summenzionate) già costituiti alla data del 29 maggio 2024 ed è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio prevedono inoltre che:

  • per le operazioni relative alla gestione del fondo e all’erogazione dei contributi, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si avvalga di una società in house (a capitale interamente pubblico), previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell’1,5 per cento di esse;
  • un decreto ministeriale stabilisca i criteri per l’accesso al fondo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e attribuisca all’ENEA la competenza per l’esame delle domande di concessione del contributo e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la competenza per la concessione del contributo fino ad esaurimento delle risorse.

Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo

Il comma 829 amplia l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023 ma non ancora emanato.

Integrando quanto disposto dell’art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, si stabilisce che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.

Esenzione IMU immobili degli enti non commerciali: interpretazione autentica

I commi 853-856 della Legge di Bilancio 2026 recano disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

Con la Decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha dichiarato che l’esenzione concessa, nel regime dell’ICI, agli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività specifiche costituiva un aiuto di Stato incompatibile.

Con la disposizione si precisa che lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi:

  • tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;
  • se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Con riferimento alla prima casistica. il comma 854 stabilisce che tali soggetti beneficiano dell’esenzione IMU, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente e/o dei familiari, e precisa che la ratio di esenzione è riconducibile al fatto che tale forma di cofinanziamento risulta necessaria allo scopo di garantire la copertura del servizio universale.

Il comma 855 precisa ulteriormente che, ai fini dell’applicazione di tale esenzione, non è rilevante l’inserimento in una specifica categoria catastale degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie.

In ogni caso, è salva l’applicazione dell’articolo 91-bis del D.L. 1/2012 e del regolamento 200/2012:  qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione dall’IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività’ di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Il comma 856 reca un’ulteriore disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 160/2019 con riguardo alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come enti non commerciali.

Nello specifico, ai fini dell’esenzione IMU, le attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (c.d. “CMS”) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell’università e della ricerca.

In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Altre misure di impatto sulle imprese edili

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026

I commi da 153 a 155 prevedono il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato; si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell’ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni per l’anno 2027 e 271 milioni per l’anno 2028.

TFR neoassunti: silenzio-assenso per la previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti alla prima assunzione scatterà un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Se entro 60 giorni il lavoratore non indicherà una scelta diversa, l’intero TFR maturando sarà trasferito alla forma pensionistica individuata dal contratto collettivo.

Esteso l’obbligo di conferimento del TFR al fondo di Tesoreria dell’INPS

Ampliata la platea delle imprese obbligate a conferire il TFR al fondo di Tesoreria dell’INPS: l’obbligo non riguarda più solo le aziende con almeno 50 dipendenti all’entrata in vigore della norma originaria, ma anche quelle che raggiungono la soglia in anni successivi.

Ritenuta dell’1% sui pagamenti tra imprese

La legge di Bilancio introduce dal 1° gennaio 2028 una ritenuta d’acconto dello 0,5%, calcolata sull’imponibile al netto dell’IVA, su tutti i pagamenti tra imprese relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi. La ritenuta passa all’1% dal 2029.

Sono escluse le imprese già soggette ad acconto, come le agenzie di intermediazione, i forfettari, chi aderisce al concordato preventivo e all’adempimento collaborativo.

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Il comma 206 modifica l’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l’attuazione di quanto ivi disposto, in riferimento alla misura consistente nell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.
Il comma 207 della disposizione prevede, nelle more dell’attuazione di quanto sopra previsto, il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli – e sino al compimento del decimo anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di due figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Viene infine specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

I commi 210-213 prevedono il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi; la durata dell’esonero è di 12 mesi dalla data di assunzione, se l’assunzione è a tempo determinato, e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tali benefici contributivi – che non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente – sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa per gli anni dal 2026 al 2034 e a decorrere dal 2035; il monitoraggio delle minori entrate contributive da ciò derivanti è effettuato dall’INPS, che – qualora risulti, anche in via prospettica, raggiunto tale limite di spesa – non considera ulteriori domande di accesso ai benefici medesimi.

Bonus mamme 2026: le agevolazioni previste, le opportunità per le professioniste

Cos'è, quando entra in vigore e ciclo di bilancio

Cos'è la Legge di Bilancio?

La Legge di Bilancio è un provvedimento che va a comporre la manovra triennale di finanza pubblica, recante le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici stabiliti nel Documento di economia e finanza.

Quando entra in vigore la Legge di Bilancio?

I disegni di legge di stabilità e di bilancio, in base al ciclo della programmazione, sono presentati dal Governo alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, per poi essere pubblicati come legge di bilancio in Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui tale pubblicazione non avvenisse entro il termine stabilito, lo Stato entrerebbe nell'esercizio provvisorio per una durata massima di 4 mesi così come previsto dall’articolo 81 della Costituzione "l’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".

Articolo 81 costituzione

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

Cos'è il Piano Strutturale di Bilancio (PSB)

La nuova disciplina del coordinamento delle politiche di bilancio europee prevede:

  • una programmazione pluriennale delle politiche fiscali e di bilancio, vincolate all'andamento dell'indicatore della spesa primaria netta nazionale;
  • un monitoraggio annuale.

La programmazione pluriennale avviene mediante l'adozione di un Piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (Piano strutturale di bilancio - PBS), che ciascuno Stato membro presenta alle istituzioni europee entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Piano strutturale di bilancio contiene l'indicazione del percorso di aggiustamento di bilancio, ossia l'andamento della spesa netta per un periodo di almeno quattro anni (che può essere esteso sino a sette anni a fronte di investimenti ambiziosi), le riforme e gli investimenti per perseguire gli obiettivi dell'Unione (transizione ambientale, digitale, sicurezza energetica, difesa, inclusione sociale), i dati tecnici sulle previsioni macroeconomiche, la complementarità tra gli interventi di politica fiscale nazionale, i fondi della politica di coesione ed il PNRR.

Il 27 settembre 2024 il Governo ha trasmesso la proposta di Piano strutturale di bilancio di medio termine alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari preliminari alla presentazione alle istituzioni europee.

Ad eccezione della disciplina transitoria prevista per la prima presentazione del Piano, successivamente il Piano strutturale di bilancio dovrà essere presentato dal governo ogni 5 anni, entro il 30 aprile dell’ultimo anno del piano in vigore, salvo la possibilità per lo Stato membro e la Commissione di prorogare il termine, se necessario.

DEF e NADEF, nella veste conosciuta fino a oggi, potrebbero non essere più necessari dal prossimo anno.

La riforma delle regole di bilancio europee non ha invece modificato la disciplina relativa al Documento programmatico di bilancio (DPB), che dovrà essere presentato all’Europa entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Il DPB, che contiene sia gli aggiornamenti delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sia i principali ambiti di intervento della manovra di bilancio, dovrà garantire la compatibilità con il percorso di spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio.

Il 20 ottobre è il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, vale a dire la Manovra finanziaria.

Ciclo di Bilancio

Il ciclo di bilancio rappresenta una serie di atti che portano alla fase conclusiva del bilancio dello Stato.

Le fasi in cui si articola il ciclo di bilancio sono 2:

  1. fase prima programmatica;
  2. fase attuativa.

La fase programmatica si apre entro il 10 aprile di ogni anno con la presentazione DEF da parte del governo al parlamento.

Entro il 30 aprile, poi, l’esecutivo invia al Consiglio dell’Unione europea e alla commissione il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma.

All’inizio dell’estate le istituzioni europee esprimono le loro raccomandazioni. È sulla base di queste ultime e di eventuali variazioni economiche che, entro il 27 settembre, il governo presenta la NADEF (Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza).

Inizia così la fase attuativa, tramite la quale vengono adottate le norme per realizzare concretamente gli obiettivi fissati nella fase precedente. Entro il 20 ottobre il governo presenta al Parlamento il disegno di legge di bilancio, contenente la manovra triennale di finanza pubblica.

La legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre.

Entro il 31 gennaio il governo deve infine presentare gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra.

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