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Ecobonus e sismabonus nella legge Crescita

Sconto ecobonus e sismabonus in luogo della detrazione fiscale grazie alla legge Crescita

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Ok all’utilizzo della detrazione come sconto sull’importo dei lavori effettuati dall’impresa: diventa credito d’imposta da utilizzare in compensazione

Il 30 giugno 2019 è entrata in vigore la legge n. 58/2019, cosiddetta “legge Crescita” contenente, tra l’altro, modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico: ecobonus e sismabonus.

Per chi sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico viene introdotta la possibilità di ricevere un contributo anticipato dall’impresa che ha effettuato l’intervento in luogo dell’utilizzo della detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

La somma, in pratica, viene anticipata all’impresa diventando credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore dell’intervento a sua volta potrà cedere tale credito d’imposta (corrispondente allo sconto applicato al proprietario) ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; resta confermata la non cedibilità a banche e intermediari finanziari.

Modifiche alle detrazioni fiscali

Interventi previsti dal dl n. 63/2013

Nel dettaglio, il comma 1, art. 10, della legge n. 58/2019 inserisce all’art. 14 del dl n. 63/2013 (contenente Disposizioni fiscali per interventi di efficienza energetica), il seguente nuovo comma 3.1:

3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il comma 2, art. 10, della n. 58/2019 inserisce all’art. 16 del dl n. 63/2013, il seguente nuovo comma 1-octies:

1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla possibilità di optare per lo sconto al posto della detrazione, da effettuarsi d’intesa con il fornitore, verranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Interventi previsti dal dpr n. 917/1986

Inoltre, la legge Crescita ha aggiunto la possibilità, dal 30 giugno 2019, di cedere ai fornitori dei beni e servizi (anche non alla pari) il credito d’imposta relativo alla detrazione sui lavori per il risparmio energetico in riferimento ai lavori di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir (dpr n. 917/1986) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici:

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 

Per maggiori dettagli sulle novità introdotte dalla legge Crescita al sismabonus rimandiamo all’articolo di BibLus-net.

 

Clicca qui per scaricare il testo coordinato del dl n. 34/2019 (decreto Crescita)

Leggi il Decreto legge 63/2013

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