Il decreto energia è legge, le novità in vigore dal 29 aprile
Ok alla quarta cessione dei crediti e ristrutturazione edilizia con permesso di costruire anche in zone vincolate e altro
E’ stato pubblicato in Garzetta Ufficiale il testo della legge n. 34/2022 del 27 aprile 2022, di conversione del decreto Bollette ed Energia (dl n. 17/2022), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Il provvedimento è in vigore da venerdì 29 aprile 2022.
Tra le novità di rilievo, oltre alle misure per il contenimento degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, si ha: una quarta cessione dei crediti (ma soltanto se effettuata da istituti bancari nei confronti di propri correntisti); modifiche al testo unico edilizia, è prevista la ristrutturazione edilizia con permesso di costruire anche in zone vincolate; prorogato al 15 ottobre il termine per la comunicazione, male solo per aziende e titolari di partita Iva.
Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dalla legge n. 34/2022.
Art. 28 comma 5 bis – Modifiche al testo unico edilizia
Con la conversione in legge del decreto Bollette, importanti modifiche sono introdotte agli articoli 3 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il dpr n. 380/2001.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (ossia interventi in cui sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non sono previsti incrementi di volumetria) NON rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del dlgs n. 42/2004.
Ciò significa che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del dlgs n. 142/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono classificati come “ristrutturazione edilizia ” (per cui è possibile accedere ai bonus fiscali) e richiedono sempre il permesso di costruire.
In particolare, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 3, comma 1, lettera d (Definizione degli interventi edilizi), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;
- all’articolo 10, comma 1, lettera c (Interventi subordinati al permesso di costruire) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».
Art. 29 bis – Quarta cessione dei crediti
Un’importante novità in materia edilizia e bonus fiscali riguarda la cessione del credito.
In riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, sarà possibile anche una quarta e ultima cessione oltre alle tre già consentite: una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Tuttavia, con la quarta cessione è ammesso soltanto il passaggio da una banca a un soggetto con il quale ha stipulato un contratto di conto corrente, ossia un suo correntista.
Con la conversione in legge del decreto Bollette sono state apportate modifiche all’art 121 dl 34 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. In particolare:
- all’articolo 121, comma 1, lettera a), del dl n. 34/2020 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
- all’articolo 121, comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
- le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Art. 29 ter – Proroga invio cessione
Altra novità è la proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura da parte di imprese e professionisti, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: il termine slitta dal 29 aprile 2022 al 15 ottobre 2022.
Tale proroga interesserebbe tutte le spese riguardanti il Superbonus e il resto dei bonus fiscali sostenute nel 2021 e le rate residue delle spese sostenute nel 2020.
Per gli altri contribuenti, invece, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile fissato dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quater, Dl 4/2022).
Nel dettaglio, all’articolo 10 quater del dl n. 34/2022 è aggiunto, infine, il seguente comma 2 bis:
«Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».
Semplificazioni per installazione impianti fonti rinnovabili
Il provvedimento introduce anche numerose misure di semplificazione per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di infrastrutture elettriche; istituisce, inoltre, il fondo rinnovabili per le piccole e medie imprese. Da segnalare la possibilità di applicazione del modello unico semplificato anche per gli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera. Ricordiamo, che l’utilizzo del modello era già previsto per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW.
Nel dettaglio vedi precedente articolo Biblus: Fotovoltaico e manutenzione ordinaria: le nuove semplificazioni.
Art. 15 comma 1 bis – Superbonus sonde geotermiche
Da sottolineare, infine, che è stato ampliato il perimetro degli interventi ricompresi nel Superbonus al 110%: tra questi anche quelli di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti al comma 1 dell’articolo 119). Si tratta, in particolare, di tubi in polietilene installati nel terreno che permettono la circolazione di un fluido nel loro interno.
La novità riguarda il nuovo comma 1.1 dell’art 119 dl 34 2020: “tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici…”
In allegato il testo del decreto–legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.

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