Legge Bilancio 2021 #6 – imposte scontate per acquisto di terreni e per i pensionati esteri
Prevista l’esenzione dell’imposta di registro per l’acquisto di terreni di valore fino a 5.000 euro per gli imprenditori agricoli e IMU e TARSU ridotte per i pensionati esteri non residenti in Italia
Con la recente pubblicazione in Gazzetta della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) sono state previste particolari agevolazioni/esenzioni sulle imposte per:
- gli imprenditori agricoli che acquistano terreni di valore fino a 5.000 euro (comma 41 dell’art. 1);
- i pensionati esteri, ossia non residenti in Italia, che possiedono un immobile nel nostro Paese (comma 48 dell’art. 1).
Ricomposizione fondiaria
Il comma 41, dell’art. 1 della legge di Bilancio per l’anno 2021, ha l’obiettivo di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale.
Esso prevede che agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, non si applica l’imposta di registro fissa (art. 2, comma 4-bis, dl n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010).
Gli imprenditori per beneficiare dell’esenzione devono essere iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
I terreni devono essere qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.
Imposte locali ridotte per pensionati esteri
Il comma 48 della nuova legge di Bilancio prevede particolari agevolazioni dal 2021 per i soggetti non residenti in Italia che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
In particolare per i suddetti soggetti si prevede:
- IMU ridotta al 50% – l’imposta municipale di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019, è applicata nella misura della metà;
- TARSU ridotta di 2/3 – la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Tali agevolazioni sono applicabili per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
Clicca qui per scaricare la legge di Bilancio 2021

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