LEGGE 123/07: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Ministero chiarisce che tale documento riguarda i soli rischi scaturenti dalle interferenze e non quelli specifici propri dell’attività svolta che continuano ad essere oggetto del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa.
I chiarimenti riguardano, in particolare, il Documento Unico di valutazione dei rischi, previsto dal comma 3 dell’art. 7 del D.lg. 626/1994 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1, lettera a) della L. 123/2007.
Il Ministero chiarisce che tale documento riguarda i soli rischi scaturenti dalle interferenze e non quelli specifici propri dell’attività svolta che continuano ad essere oggetto del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa.
Il documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze non deve essere redatto nei casi in cui le attività si svolgono in locali “sottratti alla disponibilità giuridica del committente che, in tal caso, non ha la possibilità di effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi”.
Il documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze è un documento “dinamico” e non “statico” poichè la valutazione deve necessariamente seguire l’evoluzione dell’attività (subappalti intervenuti successivamente all’inizio dei lavori, modifiche di carattere tecnico, organizzativo, logistico).
Documento | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 14 novembre 2007 | 1,47 Mb | ![]() |

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!