Le pertinenze devono rispettare le distanze tra fabbricati?
Le pertinenze in qualità di fabbricati devono rispettare le distanze legali tra costruzioni. Lo ribadisce il Tar Sicilia
Il diritto e la legislazione urbanistica costituiscono campi estremamente complessi, dove le norme e le interpretazioni possono creare non pochi dubbi e influenzare profondamente la vita dei cittadini e la gestione della proprietà privata. In tale contesto, la questione delle pertinenze e delle distanze legali non passa inosservata, poiché diviene punto d’incontro nella definizione non solo della legittimità delle costruzioni, ma anche nel rispetto delle normative locali. La corretta applicazione di queste regole è fondamentale per garantire un equilibrio tra il diritto di costruire e la salvaguardia del territorio e della qualità della vita. La sfida sta nel trovare un punto di incontro tra le esigenze individuali e le prescrizioni urbanistiche: un tema che continua a generare dibattiti e controversie nelle aule di giustizia.
Il Tar della Sicilia torna quindi sulla delicata questione delle distanze legali con una nuova sentenza: la n. 3303/2024.
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Rispetto delle distanze legali: c’è differenza tra edificio principale e pertinenze?
Alcuni proprietari presentavano un ricorso contro il Comune di riferimento, in seguito al rigetto della loro richiesta di sanatoria amministrativa per opere eseguite in difformità rispetto agli elaborati tecnici.
I ricorrenti avevano richiesto la sanatoria per la costruzione di elementi accessori al loro edificio, tra cui:
- un gazebo costituito da una tettoia a forma quadrangolare delle dimensioni 4,85 m x 4,38 m, avente pilastri e travi in cemento armato e copertura a padiglione in latero-cemento con finitura a tegole;
- un forno a legna in muratura con tettoia;
- un locale di metri 2,01 x 1,82 per attrezzature da giardino.
Il Comune emetteva un provvedimento di diniego, seguito da una conferma del rigetto, poiché tali manufatti, in particolare il gazebo e il forno, non rispettavano il distacco minimo dal confine di 7,50 m previsto dalle N.T.A. del P.R.G. vigente.
I ricorrenti contestavano l’interpretazione della nozione di “fabbricato” e affermavano che le opere in questione avrebbero dovuto essere considerate pertinenze, non soggette alle stesse restrizioni delle costruzioni principali.
Per il Tar Lazio non vi è alcuna distinzione tra fabbricato abitativo e pertinenze in materia di rispetto delle distanze tra costruzioni
Analizzando il merito del ricorso, il Tribunale ha deciso di rigettarlo, ritenendo infondati i motivi di doglianza presentati. Le ragioni alla base di questa decisione sono articolate e si fondano su una precisa interpretazione delle normative urbanistiche.
Qualificazione giuridica del fabbricato
Per il Tar è fondamentale attribuire una corretta qualificazione giuridica alla nozione di fabbricato, in particolare in relazione alle distanze edificatorie. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la nozione di fabbricato:
non è soggetta ad alcun distinguo non essendoci distinzione tra fabbricato destinato a unità abitative, o residenziali, e i locali pertinenziali preposti a maggiore godimento e fruizione dell’edificio
In altre parole non esiste alcuna distinzione tra fabbricati destinati ad unità abitative e locali pertinenziali. La lettura combinata delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Generale (PRG) e del Regolamento edilizio comunale del caso in esame chiarisce che le distanze devono essere rispettate per ogni punto dell’edificio, inclusi i locali accessori e i volumi tecnici. Questa disposizione stabilisce che ogni parte del fabbricato deve mantenere una distanza minima di 7,5 metri dai confini.
Legittimità del provvedimento di rigetto
Alla luce di quanto esposto, il provvedimento di rigetto della richiesta di sanatoria amministrativa per il gazebo, il forno e il locale è stato considerato legittimo. Tali opere non rispettano le distanze previste dalle N.T.A. al PRG e non possono essere considerate conformi agli articoli 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, a causa della mancanza di adeguata distanza dalle aree circostanti. In particolare, il gazebo non può nemmeno essere qualificato come struttura pertinenziale in quanto privo dei requisiti di accessorietà, temporaneità e amovibilità.
Considerazioni sul forno e altre strutture
Analoghe considerazioni si applicano al forno realizzato con struttura in muratura e tettoia, che al pari del gazebo non può essere qualificato come pertinenza amovibile. Anche questa struttura deve essere considerata come un vero e proprio fabbricato, come evidenziato dalla documentazione presentata.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/le-pertinenze-devono-rispettare-le-distanze-tra-fabbricati/




