Le nuove sanzioni per le irregolarità sui libri matricola e paga
La Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto alcune disposizioni di contrasto al lavoro irregolare tra cui l’inasprimento delle sanzioni per l`omessa istituzione e l`omessa esibizione dei libri matricola e paga (art. 1, co. 1178 della L. n. 296/06).
Il Ministero del Lavoro ha diramato la circolare 29 marzo 2007 con cui fornisce indicazioni sull`applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge Finanziaria.
Le irregolarità duramente sanzionate sono:
- la mancata istituzione dei libri paga e matricola
- la mancata vidimazione
- l’utilizzo di copie degli stessi che non siano state dichiarate conformi all`originale dai consulenti del lavoro o da altro professionista abilitato o dal medesimo datore di lavoro.
Le sanzioni sono riepilogate nella tabella seguente:
Riepilogo Fattispecie Sanzionatorie | |||
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Omessa esibizione libri obbligatori | Quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro | Sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 12.000 | Non diffidabile ex art. 13 D.lg. n. 124/2004 |
Rimozione dei libri obbligatori | Quando sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro | Sanzione amministrativa da € 125 a € 770 (soggetti assicurati INAIL) ovvero da €25 ad € 150(soggetti non assicurati INAIL) | Non diffidabile ex art. 13 D.lg. n. 124/2004 |
Omessa istituzione dei libri obbligatori | Riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro sia del tutto sprovvisto di tali documenti ovvero le ipotesi in cui i libri non siano mai stati vidimati dagli istituti previdenziali ovvero non risultano dichiarati conformi all’originale | Sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 12.000 | Non diffidabile ex art. 13 D.lg. n. 124/2004 |
Tardiva vidimazione dei libri obbligatori | Riguarda le ipotesi in cui il personale ispettivo accerti che il libro è stato vidimato prima di essere stato messo in uso (la data di vidimazione è posteriore alla data di assunzione del primo lavoratore iscritto) | Sanzione amministrativa da € 125 a € 770 (soggetti assicurati INAIL) ovvero da €25 ad € 150(soggetti non assicurati INAIL) | Non diffidabile ex art. 13 D.lg. n. 124/2004 |
Documento | Dimensione | Formato |
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Circolare 29 marzo 2007 del Ministero del Lavoro | 203 Kb | ![]() |

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