Le novità per le detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07, ha confermato gli incentivi introdotti dalla Finanziaria 2007.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07, ha confermato gli incentivi introdotti dalla Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 20, infatti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni previste dall’art. 1, commi 344-347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la riqualificazione energetica degli edifici.
Come noto i benefici consistono nella detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
La procedura da seguire, sostanzialmente, è invariata: sono confermate (art. 1, comma 22) le modalità definite con il Decreto 19 febbraio 2007 che è stato aggiornato con il Decreto 7 aprile 2008.
Con quest’ultimo provvedimento, insieme al Decreto 11 marzo 2008 che ha fissato i nuovi valori limite di trasmittanze ed Epi, si è definito integralmente il quadro normativo di riferimento per gli interventi realizzati successivamente al 31 dicembre 2007.
In allegato sono disponibili due filmati (estratti dal “Tutorial di aggiornamento alla nuova edilizia”) che illustrano le novità normative relative alle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica ed un esempio di redazione di una pratica.

Clicca sui link per vedere subito i filmati sulle novità per le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica

 
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *