Lavoro nero: i chiarimenti del Ministero
Il D.L. Bersani, all’art. 36 bis, ha introdotto misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sul lavoro.
In particolare il comma 7 ha introdotto una maxi sanzione per l’impiego di lavoratori “non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”: l’impiego di lavoratori in nero è punito con sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro (per ciascun lavoratore) maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8906 del 4 luglio scorso, ha fornito ulteriori precisazioni circa l’applicazione della citata sanzione.
Sono stati forniti chiarimenti sull’impiego di:
- lavoratori extracomunitari
- lavoratori minori non regolari
- lavoratori domestici
- lavoratori autonomi
- collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori e soci di imprese artigiane
Riguardo l’impiego di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno il Ministero ribadisce che la sanzione prevista dall’art. 36-bis della L. 248/2006 è cumulabile con le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 286/1998.
La cumulabilità è prevista anche per le sanzioni penali previste per l’impiego di minori non regolari.
Il Ministero ha evidenziato che la maxisanzione può essere applicata anche nel caso di utilizzo di lavoratori domestici non “risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”.
La sanzione può trovare applicazione anche in caso di utilizzo di lavoratori autonomi limitatamente ai casi in cui tale utilizzazione sia subordinata a precisi obblighi di formalizzazione del rapporto di lavoro che non siano stati rispettati (ad .es. co.co.co, co.co.pro, associazione in partecipazione, etc.).
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Circolare Ministero del lavoro – Art. 36 bis L. n. 248/06 | 208 Kb | ![]() |
Testo della circolare 3 novembre 2006, n. 1733 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 58 Kb | ![]() |
D.L. Bersani (D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006) | 4,08 Mb | ![]() |

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