Lavori in quota
I lavori in quota sono attività svolte ad un’altezza superiore a 2 m. Ecco normativa, formazione e un elenco dei DPI necessari
Nel settore edilizio la maggioranza delle lavorazioni all’interno dei cantieri temporanei e mobili si svolgono ad un’altezza tale da costituire un rischio per i lavoratori che ne sono coinvolti: si tratta dei cosiddetti lavori in quota.
Quando si parla di lavori in quota ci si riferisce a tutte quelle attività lavorative che portano il lavoratore a dover operare a più di 2 metri di altezza. I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto.
Le cadute dall’alto sono una delle principali cause di infortuni e di decessi sul luogo di lavoro. E’ fondamentale, quindi, che il datore di lavoro svolga un’attenta analisi dei rischi i cui risultati devono essere specificati all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Inoltre, sempre al datore di lavoro spetta l’obbligo di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per contenere il rischio, dando priorità alla misure collettive rispetto a quelle individuali. Per eseguire una precisa e accurata valutazione dei rischi utilizza il software per la redazione del DVR in grado di guidarti nella redazione del documento.
L’art. 107 del dlgs 81/08 definisce il lavoro in quota come le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile; sono comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a 2 metri.
La definizione di lavoro in quota non rappresenta necessariamente un’attività svolta in alto, ma qualunque lavoro che prevede la possibilità di caduta da oltre 2 metri è definito come tale.
L’altezza alla quale bisogna valutare il rischio di caduta dall’alto è di 2 metri rispetto a un piano stabile.
Cosa si intende per piano stabile? Viene considerato stabile un piano che non può subire alcun effetto da parte della forza di gravità perché è saldamente ancorata al suolo (il pavimento e il terreno sono piani stabili).
L’art. 105 del dlgs 81/08 elenca tutte le attività che rientrano nei lavori in quota, ossia:
L’art. 106 del dlgs 81/08 specifica, invece, le attività escluse dalla definizione di lavori in quota:
La normativa per lavori in quota è rappresentata dal Titolo IV (capo II) del dlgs 81/08 che disciplina la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attuare. In particolare, l’art.111 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro, il quale ha il compito di scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure rispettando i seguenti criteri:
Il datore di lavoro deve assolvere anche ad altri obblighi quali:
La caduta dall’alto è, certamente, il rischio più frequente per chi svolge lavori in quota dovuta alla perdita di equilibrio. Ci sono, però, anche altre situazione pericolose in cui può trovarsi il lavoratore, come:
I lavori in quota vengono svolti attraverso l’impiego di opere provvisionali come i ponteggi, i trabattelli e le piattaforme aeree. Nei casi in cui i lavori in quota richiedano l’impiego di ponteggi, è necessario redigere il PiMUS cura del datore di lavoro. Il documento contiene al suo interno le indicazioni rivolte a tutti coloro che si occupano del montaggio, dell’utilizzo e dello smontaggio del ponteggio. Per progettare ponteggi adatti ad ogni tipo di struttura e per ogni specifica esigenza, ti consiglio di utilizzare un software per PiMUS ponteggi.
La formazione per i lavori in quota riveste un ruolo di cruciale importanza, in quanto tali lavori costituiscono una delle attività a maggior rischio di infortunio. Pertanto, per garantire adeguata sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto, la formazione degli addetti e l’addestramento pratico rappresentano requisiti imprescindibili.
Nello specifico, la formazione deve riguardare:
Il coordinatore della sicurezza ha il compito di individuare e predisporre le opportune misure di prevenzione dei rischi di caduta dall’alto durante lo svolgimento dei lavori in quota. Si tratta di un obbligo strettamente legato alla redazione del PSC, documento obbligatorio nei cantieri in cui sono presenti più imprese. Il PSC deve essere redatto dal coordinatore in fase di progettazione e verificato costantemente dal coordinatore in fase di esecuzione.
I dispositivi di protezione collettiva si dividono in:
L’art. 115 del dlgs 81/08 stabilisce che, qualora non sia stato possibile eliminare tutti i rischi attraverso l’applicazione dei sistemi di protezione collettiva, occorre che i lavoratori utilizzino in aggiunta anche i sistemi di protezione individuali. I più diffusi sono:
I DPI anticaduta rientrano nei dispositivi di 3a categoria che proteggono il lavoratore da danni gravissimi e, pertanto, devono rispondere a requisiti ben precisi definiti dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente.
I lavori in quota sono per natura una delle attività lavorative che rappresentano un maggior rischio di infortunio che possono tramutarsi anche in incidenti mortali. La sicurezza sul lavoro è un tema quanto mai all’ordine del giorno, ancora di più nei cantieri edili, che si riconfermano tra i luoghi più a rischio e più colpiti sul piano della salute e della sicurezza.
Per prevenire le cadute dall’alto non è sufficiente limitarsi a realizzare un’opera provvisionale (come appunto può essere il ponteggio) ma è necessario farlo attraverso una corretta valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR, utilizzando un software per la redazione del DVR.
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