Tar Campania: il deposito in Comune di una relazione energetica, art. 8, comma 1, del dlgs n. 192/05, non costituisce assenso dell’ente sulla legittimità del contributo richiesto
Il Tar Campania con la sentenza n. 3064/2022 ribadisce l’incompatibilità tra bonus edilizi ed edifici abusivi e l’impossibilità di realizzare lavori non regolarmente autorizzati con il beneficio di contributi pubblici (art. 49 del dpr 380/2001), sebbene di efficientamento energetico.
La proprietaria di un immobile presentava al Comune una SCIA per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, ma l’ente inibiva l’esecuzione dei lavori, osservando che persistevano dei dubbi relativi alla legittimità del fabbricato.
Successivamente, la donna presentava al Comune una relazione energetica di cui al comma 1, art. 8, del dlgs n. 192/05 (adeguamento energetico degli edifici), al fine di effettuare (tramite presentazione di una CILA) i lavori di manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico per l’accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica.
Il Comune, quindi, inibiva anche la CILA nell’attesa di concludere gli accertamenti sulla legittimità dell’immobile, ed avvisava la donna che:
La proprietaria si opponeva con un ricorso al Tar.
Secondo la ricorrente il provvedimento di inibizione dei lavori di efficientamento energetico violava l’art. 119, comma 13 ter del dl n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020 del 17/07/2020) giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 380/2001.
I giudici spiegano e chiariscono che il Comune si è limitato a segnalare all’interessata la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio per la ricorrente di trovarsi esposta, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione.
L’ente, conclude il Tar, nell’immediato non ha adottato alcun provvedimento di carattere inibitorio nei riguardi della stessa ricorrente.
Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.
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