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Lastrico solare accatastato in F/5 costituisce bene strumentale?

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Per la Cassazione un lastrico solare autonomamente censito in catasto (F/5) non costituisce bene strumentale

Un lastrico solare, censito catastalmente in F/5 (lastrico solare), in caso di vendita può beneficiare dell’esenzione IVA come bene strumentale?

A questa domanda risponde l’ordinanza n. 15192/2021 della Corte di Cassazione.

Il caso

Un lastrico solare a copertura di un capannone industriale, accatastato autonomamente in F/5, risultava oggetto di una vendita con il beneficio dell’esenzione IVA.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate reclamava dalla vendita le imposte di registro (ipotecaria e catastale) non incassate, poiché a parere del fisco il lastrico solare venduto era stato assoggettato erroneamente all’art. 10 “Operazioni esenti dall’imposta”, comma 1, n. 8-ter “cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali“, lett. d) del dpr 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto).

La vicenda approdava presso la Commissione Tributaria Regionale che accoglieva il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate.

La Commissione riteneva che il lastrico solare, censito solo temporaneamente in F/5, categoria residuale e fittizia fiscalmente neutra, avrebbe assunto la categoria D1 dopo la realizzazione sullo stesso di un impianto fotovoltaico.

Per tale motivo il lastrico solare avrebbe dovuto qualificarsi come immobile strumentale “per natura”, soggetto pertanto al regime delle esenzioni IVA.

L’Agenzia delle Entrate, di diverso parere, ricorreva in Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

I giudici ricordano che gli immobili strumentali sono i beni utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Al riguardo, gli ermellini spiegano che ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (dpr n. 917 del 1986) i beni immobili strumentali si distinguono tra:

  • beni immobili strumentali per destinazione, essi sono beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche;
  • beni immobili strumentali per natura, quest’ultimi per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione.

I togati specificano che l’art. 43 dello stesso TUIR dispone che: “Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato“.

Costituiscono quindi beni strumentali per natura gli immobili appartenenti alle categorie B, C, D, E ed A/10, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

La Cassazione chiarisce che un lastrico solare, censito in catasto e pertanto classificato nella categoria F/5, a differenza di quello privo di autonomia catastale che va considerato della stessa categoria dell’immobile sul quale insiste:

  • non è strumentale per destinazione in quanto non è utilizzato per l’attività di impresa;
  • non rientra neppure tra gli immobili strumentali per natura in quanto oggettivamente, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non può ritenersi utilizzabile necessariamente per un’attività di impresa.

Né, in quanto censito autonomamente, può assumere rilevanza la circostanza che il lastrico solare costituisca la copertura di un immobile strumentale per natura.

Quanto poi alle future utilizzazioni e destinazioni, gli ermellini, secondo un consolidato orientamento di giudizio, ribadiscono che:

l’unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell’immobile è rappresentato dalla categoria catastale di appartenenza al momento del trasferimento, restando viceversa irrilevante l’esistenza di un progetto di trasformazione del bene, in quanto nulla garantisce che il progetto sia realizzato e che esso determini un nuovo classamento

In conclusione, (a parere della Corte Suprema) la Commissione Tributaria Regionale ha errato.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

Clicca qui per scaricare l’ordinanza della Corte di Cassazione

 

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