L’anticipazione del prezzo d’appalto è estesa a tutte le prestazioni: una delle novità dello Sblocca cantieri
Via libera all’anticipazione del 20% del prezzo a tutti gli appalti, non solo di lavori, ma anche per le gare di progettazione e per l’affidamento di forniture e servizi
Dal 19 aprile è in vigore il dl 32/2019 (il cosiddetto “decreto Sblocca cantieri“), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, che ha introdotto, tra l’altro, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici.
In questo articolo analizziamo una modifica assai rilevante per gli operatori economici nei settori dei servizi e delle forniture, ossia quella riguardante l’obbligo di corrispondere all’appaltatore l’anticipazione del prezzo, come previsto dall’art. 35, comma 18, del dlgs n. 50/2016:
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
La modifica del decreto Sblocca cantieri
L’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto Sblocca cantieri, intervenendo in modifica all’art. 35, comma 18, del dlgs n. 50/2016, ha sostituito le parole “dei lavori”, ovunque ricorressero, con “della prestazione“.
In questo modo, il decreto ha esteso la previsione relativa all’anticipazione del prezzo, finora riferita ai soli lavori, a tutti i tipi di appalti, anche ai servizi e alle forniture.
Ciò vuol dire che, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, dovrà essere corrisposta un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%, anche agli appaltatori di servizi e forniture, così come già avviene per gli appaltatori di lavori pubblici.
Lo scopo è quello di fornire un nuovo impulso al settore imprenditoriale: anche le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici nel campo dei servizi e delle forniture, destinati ad essere ripagati soltanto in fase di esecuzione già avanzata, non si troveranno in difficoltà economica nelle fasi iniziali dell’esecuzione di un appalto.
Rimaniamo in attesa che il decreto legge, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, venga convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per scaricare il dl 32/2019 (decreto Sblocca cantieri)

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