La tavola sinottica del d.lgs. 192/2005 aggiornata al D.P.R. n. 59/2009 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 192 sul rendimento energetico in edilizia”
È disponibile la versione aggiornata al D.P.R. n. 59 della Tavola Sinottica del D.Lgs.192: con un solo colpo d’occhio tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul rendimento energetico in edilizia.
Come certamente noto ai tecnici, è recentemente entrato in vigore il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, uno dei regolamenti di attuazione previsti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
Il nuovo regolamento conferma, in linea generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 115/2008 e nell’allegato I del decreto legislativo 192/2005.
Il provvedimento ribadisce (art. 3) l’adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 oggi disponibili, cioè:
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
All’articolo 4 il testo approvato fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti all’allegato I del decreto legislativo 192/2005, con l’aggiunta di alcune ulteriori disposizioni, tra le quali spicca l’introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe,inv).
Il regolamento, inoltre:
- prevede requisiti più restrittivi, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico;
- introduce requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del generatore e isolamento dell’involucro edilizio) per nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- impone una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di contenere l’oscillazione termica estiva negli ambienti.
All’articolo 7, infine, sono confermate le disposizioni del D.Lgs. 115/2008 che hanno introdotto la certificazione dell’attendibilità dei risultati dei software alle metodologie di calcolo definita dalle norme UNI TS 11300, attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)”.
È ora disponibile la versione aggiornata al D.P.R. n. 59 della Tavola Sinottica del D.Lgs.192: con un solo colpo d’occhio tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul rendimento energetico in edilizia.

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